Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21586 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19914-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALRIS DI COACI MELIA E C. SNC, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 25,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BONANNO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 24/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Alris di Coraci Melia e C. s.n.c. impugnava l’avviso di recupero per gli anni di imposta dal (OMISSIS) a mezzo del quale l’Ufficio aveva revocato il beneficio dell’agevolazione per l’incremento dell’occupazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 essendo emersa dal processo verbale di constatazione l’insussistenza dei presupposti per l’agevolazione stessa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sul rilievo che l’Ufficio, nel richiamare il processo verbale di constatazione, non aveva specificato in alcun modo il tipo e la metodologia dei controlli effettuati mentre avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi a sostegno del provvedimento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate svolgendo un motivo. La società Alris di C.M. e C. s.n.c. si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. poichè la CTR è incorsa in errore nel ritenere che l’Ufficio non avesse indicato gli elementi a sostegno della revoca dell’agevolazione, dato che nel processo verbale di constatazione erano state indicate le circostanze, relative a ciascuno dei lavoratori assunti, ostative del beneficio. Inoltre si doveva ritenere legittimo il richiamo, nell’atto impositivo, al contenuto del processo verbale di constatazione.

4. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile. Invero la CTR ha ritenuto che nell’atto impugnato non erano stati specificati il tipo e la metodologia dei controlli effettuati, posto che era stato fatto richiamo al processo verbale di constatazione dal quale non risultava chiaro il criterio seguito dai verbalizzanti ed in base a quali atti e prove fossero stati effettuati i rilievi. La ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR laddove la sola censura proponibile avrebbe potuto essere incentrata sul vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che i giudici d’appello non hanno ritenuto l’atto impositivo illegittimo per il fatto che esso era motivato per relationem avuto riguardo al processo verbale di constatazione (nel qual caso la statuizione avrebbe potuto essere censurata per violazione di legge) ma hanno, invece, ritenuto che l’atto nel suo complesso (e dunque, anche il richiamato PVC) non specificasse gli elementi a sostegno della pretesa, compiendo così una valutazione di mero fatto.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.000, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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