Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21586 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29124/2015 R.G. proposto da:

S.V., rappresentato e difeso dall’avv. Lepore

Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, alla Via Plibio n. 15;

– ricorrente –

contro

G.C. e P.A., rappresentati e difesi dall’avv.

Carlo Martina, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza dei

Navigatori n. 7/L.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1035/2015,

depositata in data 28.5.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.4.2019 dal Consigliere Dr. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato S.V. alla restituzione in favore dei resistenti dell’importo di Euro 65.000, oltre accessori.

G.C. e P.A. avevano dedotto di aver accordato al ricorrente un finanziamento diretto a consentirgli la partecipazione ad un’asta immobiliare; che le somme erano state consegnate, a tale scopo, al notaio Se.Ma., il quale, non essendosi concretizzato l’acquisto, le aveva restituite al S., che le aveva indebitamente trattenute, rifiutandosi di restituirle.

Quest’ultimo aveva eccepito di aver ricevuto gli importi in adempimento di un obbligo morale, per aver cooperato gratuitamente nella gestione del patrimonio della G., prestandole attività di consulenza.

La Corte distrettuale ha ravvisato la sussistenza di un rapporto di finanziamento, rilevando che: a) era provata la dazione di denaro e la riconsegna delle somme da parte del notaio; b) non vi era prova nè alcuna deduzione circa la sussistenza di un rapporto fiduciario tra le parti; c) non era configurabile l’adempimento di un’obbligazione morale, poichè il S. non era abilitato allo svolgimento delle attività di consulenza, essendo, all’epoca dei fatti, dipendente dell’Agenzia delle entrate ed essendosi iscritto all’albo dei commercialisti solo successivamente; d) mancava una periodicità delle elargizioni tale da ricondurre la dazione di denaro ad un’attività di gestione patrimoniale o di consulenza; e) i rapporti di vecchia risalenza tra le parti rendevano plausibile la concessione del prestito non assistito da garanzie.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da S.V. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

G.C. e P.A. hanno depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2721 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’errata e contraddittoria motivazione della sentenza, assumendo che la Corte di merito abbia ritenuto provata l’esistenza del mutuo sulla base di presunzioni semplici, trascurando che il contratto doveva esser provato per iscritto, ed abbia erroneamente disatteso il criterio di riparto dell’onere della prova, avendo stabilito che le somme erano state erogate a titolo di finanziamento mediante il ricorso a meri elementi indiziari.

Il motivo è infondato.

Non è consentito contestare, nei termini prospettati in ricorso, la sufficienza o la logicità della motivazione, dato che, in considerazione della data di deposito la sentenza impugnata e alla luce delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, il controllo di legittimità è circoscritto ad ipotesi tassative ed è praticabile, per quanto qui rileva solo in presenza di affermazioni inconciliabili o di contraddittorietà di tale portata da minare irrimediabilmente l’iter logico della pronuncia, dovendo, per contro, rilevarsi che le ragioni che hanno indotto il giudice distrettuale ha ritenuto provato il perfezionamento di un’operazione di finanziamento, comportante l’obbligo di restituire le somme erogate, appaiono adeguatamente e logicamente motivate.

La sentenza ha difatti evidenziato che i rapporti personali tra le parti, le modalità e le finalità dell’erogazione delle somme, la mancanza di un’alternativa giustificazione causale del versamento (non riconducibile nè a preesistenti rapporti fiduciari tra le parti, nè all’adempimento di un’obbligazione naturale, data l’impossibilità per il S. di svolgere lecitamente attività di consulenza) si spiegassero solo ipotizzando un’operazione di finanziamento volto a consentire la partecipazione all’asta immobiliare.

La sussistenza del rapporto di finanziamento appare – quindi correttamente desunta da una pluralità di elementi convergenti cui il giudice di merito ha legittimamente fatto ricorso, senza incorrere nelle limitazioni probatorie imposte dall’art. 2721 c.c., essendo lecito valorizzare, a tale scopo, la natura dell’operazione, la qualità delle parti e di ogni altra circostanza ritenuta utile, nonostante il rilevante valore del contratto (Cass. 1751/2018; Cass. 14457/2013), posto infine che il mutuo non è soggetto di vincoli di forma ad substantiam o ad probationem.

Nulla impediva – dunque – di ritenere provato il finanziamento sulla base di elementi presuntivi, poichè il ricorso alle presunzioni soggiace alle medesime limitazioni operanti per la prova per testi e, anche in tal caso, è consentito al giudice far ricorso alle facoltà prevista dall’art. 2721 c.c., comma 2 (Cass. 23692/2004; Cass. 575/1982), in base ad una valutazione sindacabile solo per vizi di motivazione (Cass. 13621/2004).

Non sussiste – inoltre – la denunciata violazione del criterio dell’onere della prova.

L’art. 2697 c.c. vieta al giudice di porre l’onere probatorio a carico di una parte che non ne sarebbe gravata in relazione alla scissione tra fatti costitutivi della domanda e mere eccezioni, ma non gli impedisce di ritenere provate le circostanze allegate in giudizio sulla base degli elementi acquisiti al processo, anche se muniti di valore presuntivo o indiziario, nè tantomeno consente di sindacare il modo in cui il giudice abbia valutato le emergenze processuali, conferendo maggior forza probatoria a quelli concretamente utilizzati per la decisione (Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e dell’art. 2034 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla sentenza di aver erroneamente escluso che l’erogazione delle somme potesse imputarsi all’adempimento di un’obbligazione naturale, data l’impossibilità per il S. di svolgere, all’epoca, attività professionale quale dipendente pubblico.

Tale divieto non sarebbe assoluto, potendo essere superato previa autorizzazione dell’ente di appartenenza, necessaria, peraltro, solo se l’attività sia svolta a titolo oneroso.

La mancanza dell’autorizzazione potrebbe comportare conseguenze di carattere disciplinare ma non anche incidere sulla validità dei rapporti tra i privati e, comunque, non avendo le parti concordato alcun compenso, l’attività doveva considerarsi lecita e le somme versate dai resistenti dovevano imputarsi all’adempimento di un obbligo morale.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 58, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e dell’art. 2034 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, riguardo agli incarichi esterni conferiti ad un dipendente pubblico, occorrerebbe distinguere le ipotesi in cui l’attività non istituzionale, in quanto svolta in modo continuativo e a titolo oneroso, è assolutamente incompatibile con il ruolo pubblico, dai casi in cui, difettando tali connotazioni, compete all’amministrazione valutarne la compatibilità ed eventualmente autorizzarla.

Il S., avendo svolto attività professionale a titolo gratuito ed in maniera occasionale, non era sanzionabile pur non avendo richiesto alcuna autorizzazione e, in ogni caso, la violazione del dovere di operare a servizio esclusivo dell’amministrazione non poteva travolgere anche il rapporto intrattenuto dalle parti.

I due motivi, che appaiono strettamente connessi e che vanno, quindi, esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

La pronuncia impugnata ha posto a carico del S. l’obbligo di restituire le somme erogate dalla G. (per effetto della riscontrata sussistenza di un rapporto di finanziamento finalizzato alla partecipazione all’asta immobiliare), non già sull’esclusivo presupposto della insussistenza di un obbligo morale a carico della G., ma sulla scorta di una pluralità di elementi indiziari, ritenuti convergenti sul piano probatorio (qualità delle parti, rapporti fiduciari e di lunga frequentazione, assenza di un intento di liberalità o di altra plausibile giustificazione causale, intervento del notaio, a sua volta legato da amicizia di lungo tempo alle parti, contenuto delle difese svolte in giudizio).

La circostanza che il ricorrente potesse legittimamente svolgere gratuitamente le attività di collaborazione o di consulenza è tutt’altro che decisiva, non venendo comunque minato l’impianto argomentativo della decisione che ha – motivatamente – ritenuto la configurabilità, in concreto, di un rapporto di mutuo.

Per altro verso, anche a voler ritenere che lo svolgimento di attività rientranti nell’ambito oggettivo di una professione legalmente protetta (cfr. sentenza pag. pag. 7) da parte di un dipendente pubblico, tenuto all’obbligo di astenersi dall’esercizio privato di attività di consulenza, non incorresse in un divieto assoluto, imposto da una norma imperativa, non sarebbe comunque ammissibile, per questo solo fatto, ritenere irripetibili i versamenti eseguiti.

La dedotta irripetibilità, a norma dell’art. 2034 c.c., dipende da una valutazione rimessa al giudice di merito, che è tenuto a verificare non solo la sussistenza di un obbligo morale alla stregua della sensibilità corrente ma anche ad accertare che tale dovere, ove sussistente, sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo rilevarsi che, nello specifico, la Corte distrettuale ha invece considerato come fosse assente una periodicità delle prestazioni tale da giustificare i compensi asseritamente corrisposti al ricorrente (cfr. sentenza pag. 8; Cass. 1218/1975; Cass. 1266/2016).

In ogni caso, la sussistenza di un dovere morale di adempimento può essere legittimamente esclusa anche riguardo a condotte non sanzionate dall’ordinamento o non contrastanti con norme imperative.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 6000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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