Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21585 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1811-2012 proposto da:

BREAD HOUSE DI S.D.V. & C., elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’Avvocato ENRICO

SOPRANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato RAFFAELE LOCANTORE con

procura speciale notarile in sostituzione dell’Avvocato POLITO ANNA,

con procura notarile del Not. Dr. Q.G. in (OMISSIS) rep. n.

(OMISSIS) del (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOCANTORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Bread House s.a.s. di S.D.V. e C. impugnava l’avviso di recupero per gli anni di imposta (OMISSIS) a mezzo del quale l’Ufficio aveva revocato il beneficio dell’agevolazione per l’incremento dell’occupazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 essendo emerso dal processo verbale di constatazione che, relativamente a due dipendenti assunti, non era stata fornita prova documentale del loro mancato impiego nei due anni precedenti l’assunzione. La Commissione Tributaria Provinciale di (OMISSIS) rigettava il ricorso e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sul rilievo che la delega ai funzionari che avevano proceduto alla verifica, avente ad oggetto il controllo dei soggetti richiedenti il credito d’imposta nelle aree svantaggiate, aveva portata generale sicchè era valido l’accertamento effettuato in esecuzione della delega stessa. Inoltre la contribuente, sulla quale incombeva l’onere della prova, non aveva provato di aver maturato i crediti d’imposta nei tempi e per le voci elencate nel prospetto degli utilizzi, avendo omesso di produrre in giudizio i libri ed i documenti contabili, il libro matricola, i modelli DM 10 e quant’altro necessario per il riconoscimento del credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi della L. n. 388 del 2000.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Bread House s.a.s. svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR compiuto una erronea valutazione dell’atto autoritativo di incarico del direttore dell’ufficio di Napoli (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate. Ciò in quanto il contenuto dell’autorizzazione prevedeva la facoltà di effettuare un controllo mirato a constatare il rispetto dell’obbligo di sospensione sancito dal decreto L. n. 209 del 2002 relativamente al credito d’imposta previsto per l’incremento occupazionale nelle aree svantaggiate dalla L. n. 388 del 2000, art. 7; erano, perciò, incorsi in vizio di motivazione i giudici di appello nel ritenere che la delega ai funzionari che avevano proceduto all’operazione avesse ad oggetto il controllo dei soggetti richiedenti il credito d’imposta nelle aree svantaggiate ed avesse, quindi, portata generale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. poichè la CTR erroneamente ha ritenuto che fosse onere della contribuente provare di aver maturato i crediti d’imposta mentre, invece, in presenza di allegazione di circostanza negativa (il mancato impiego dei dipendenti nel periodo pregresso l’assunzione), sarebbe stato l’ufficio a dover provare in sede di accertamento la contraria circostanza positiva.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, derivante da omessa valutazione delle risultanze processuali documentali, posto che all’atto di appello erano stati allegati gli estratti conto previdenziali emessi dall’Inps relativi ai due dipendenti per i quali erano state chieste le agevolazioni e da tali estratti conto si evinceva che tali persone non erano state occupate nei 24 mesi precedenti. La commissione regionale non aveva tenuto conto di tale documentazione ritualmente prodotta. Inoltre con l’atto d’appello erano stati prodotti anche copia delle comunicazioni di assunzione effettuate al centro di impiego competente e neppure tali documenti erano stati tenuti in considerazione.

6. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto contiene censure in fatto sulla valutazione del contenuto della delega compiuta dalla CTR.

7. Il secondo motivo è infondato, posto che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (per tutte, Cass. n. 21406 del 30/11/2012).

8. Il terzo motivo è inammissibile in quanto contiene censure in fatto sulla valutazione degli elementi probatori compiuta dalla CTR. Quanto ai documenti che si assume non essere stati esaminati (gli estratti conto previdenziali emessi dall’Inps e la copia delle comunicazioni di assunzione effettuate al centro di impiego competente), essi non appaiono decisivi, tenuto conto che la CTR ha ritenuto non provata la sussistenza dei crediti di imposta per la mancata produzione in giudizio dei libri, dei documenti contabili, del libro matricola e dei modelli DM 10.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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