Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21585 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 07/10/2020), n.21585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24298-2014 proposto da:

SOMAC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della

Riscossione per la Provincia di Agrigento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO, 10, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

BUGGEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433/2014 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 24/03/2014, R.G.N. 1949/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 24.3.2014, respingeva l’opposizione proposta dalla SOMAC s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificata il 12.6.2010 con cui era stato intimato alla società il pagamento di Euro 861,28 per contributi previdenziali non versati nel periodo 4/2009, unitamente alle somme aggiuntive dovute. L’istante deduceva la inesistenza giuridica, ovvero l’insanabile nullità della notificazione della cartella, l’illegittimità dell’atto perchè emesso da soggetto privo della qualifica di agente della riscossione, l’invalidità di esso per difetto di sottoscrizione e delle indicazioni di legge;

2. il Tribunale riteneva, per quel che rileva nella presente sede, che la modalità di notifica della cartella differiva da quella disciplinata dall’art. 149 c.p.c., esaurendosi nell’invio dell’atto a mezzo di ordinaria raccomandata postale non richiedente la compilazione di alcuna relata di notifica. Osservava che nessun rilievo assumeva la circostanza che la notificazione postale fosse stata curata da agenzia privata di recapito, essendo stato l’invio raccomandato nell’accezione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 2, lett. i) curato interamente da Poste Italiane s.p.a., dal momento che l’intervento dell’agenzia privata TNT era rimasto circoscritto alla fase precedente la presa in consegna del plico da parte del fornitore del servizio universale ed alla fase successiva alla consegna del plico al destinatario;

3. di tale decisione domanda la cassazione la s.r.l. SOMAC, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, Riscossione Sicilia s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, la società Somac a r.l. denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5 violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che il Tribunale non abbia motivato in relazione a quanto contestato con il motivo 3.b di pag. 3 della nota autorizzata del 24.10.2011, depositata dalla società in seguito alla costituzione con produzione documentale della Serit Sicilia; deduce che l’estratto di ruolo asseverato, rispondente alla risultanze dei ruoli resi esecutivi e ricevuti dall’agente di riscossione in carico in via telematica, ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, non possa essere considerato prova legale, valida ex art. 2697 c.c., della rituale avvenuta notificazione e che il primo giudice non avrebbe dovuto dichiarare la legittimità della notifica della cartella impugnata ponendo a fondamento l’estratto di ruolo legalizzato;

2. con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma, 5 e dell’art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che doveva negarsi la forza probatoria della riproduzione documentale di tutte le indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, cui dovevano aggiungersi gli elementi di cui al D.M. n. 321 del 1999. Assume che il documento prodotto (estratto di ruolo) sia stato disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. in quanto riproduttivo solo parzialmente della cartella, sostiene che le parti dello stesso eliminate sono state escluse a discrezione dalla stessa parte attestatrice e che pertanto il documento risulta essere privo di forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella;

3. con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rilievo di inesistenza giuridica e carenza di valore probatorio della produzione documentale della parte resistente, ovvero l’estratto di ruolo e la copia della relata di notifica, per violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 per inidoneità della prova documentale ai fini dell’assolvimento del relativo onere ex art. 2697 c.c.; osserva che il D.P.R. cit., art. 18 prevede la riproduzione fedele della copia al documento originale, l’apposizione del timbro dell’Ufficio su tutte le copie da autenticare, la dichiarazione di conformità, il cognome e nome, la qualità rivestita, l’apposizione della firma per esteso del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli impiegati;

4. il quarto motivo si incentra sulla asserita violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26, comma 5, dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., sulla dedotta omessa contraddittoria e insufficiente motivazione, ascritte alla decisione impugnata, adducendo la Somac s.r.l. che era stata omessa la produzione da parte della Serit Sicilia della chiesta documentazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 5, ovverosia della matrice o della copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione (avviso di ricevimento), ciò che rendeva definitivamente non provata l’asserita rituale notificazione;

5. con il quinto motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. ed ancora vizio di motivazione, assumendosi che il giudice non abbia esplicitato quali siano stati i documenti sui quali ha basato il suo convincimento;

6. con il sesto, si assume l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la relazione di notificazione apposta sul frontespizio dell’atto e non in calce allo stesso renda nulla la notifica dello stesso, in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo;

7. quanto al primo motivo, come argomentato nella pronunzia richiamata dalla stessa ricorrente, Cass. 16929/2012, per dispiegare tale censura nella sede di legittimità la SOMAC avrebbe dovuto indicare, e non vi ha provveduto, in quale parte delle proprie difese avrebbe contestato tale limitatezza riproduttiva innanzitutto mediante una descrizione precisa degli elementi della cartella contenuti nell’estratto prodotto, così da permetterne il raffronto rispetto alla interezza di quel documento ed alla sufficienza esplicativa ai primi astrattamente ascrivibile. E’ invece mancata del tutto la trasposizione negli atti processuali di un contenuto minimo della cartella di pagamento che, al fine di esaurire l’offerta documentale degli elementi essenziali della cartella stessa e della sua avvenuta notificazione, ne permettesse perciò la disamina alla stregua del confronto di completezza con il precetto legale, D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ex art. 61;

7.1. il motivo è, per tale parte, inammissibile in quanto tali doglianze non sono state neanche sollevate con il ricorso introduttivo;

7.2. l’eventuale mancato esame della contestazione del ricorrente relativa alla utilizzabilità ed al valore probatorio dell’estratto prodotto dall’amministrazione, cui si fa riferimento nello stesso motivo, e cioè il mancato esame di una deduzione difensiva, non potrebbe in nessun caso costituire omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (cfr. Cass. 19.7.2019 n. 19617): secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, introduce, infatti, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr., ex multis: Cass. 18.10.2018 n. 26305, Cass. 14.06.2017 n. 14802, Cass. 8.10.2014 n. 21152);

7.3. in ogni caso, non vi è dubbio che il Tribunale abbia espressamente preso in esame le contestazioni dell’opponente in relazione alla regolarità formale della cartella di pagamento, accertando, sulla base di una valutazione di fatto sostenuta da motivazione non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, che le indicazioni in essa contenute erano sufficienti a consentire l’individuazione degli elementi rivenienti da precedenti accertamenti posti a base della sottostante iscrizione a ruolo; sotto questo profilo, anche al di là di un evidente difetto di specificità delle censure esposte nel motivo (che non contengono la trascrizione e/o uno specifico richiamo all’integrale contenuto della cartella di pagamento di cui si discute, come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), è sufficiente osservare che con esse, nella sostanza, il ricorrente contesta accertamenti di fatto incensurabilmente operati dal giudice del merito, finendo in sostanza per chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove;

8. in ordine al secondo motivo, valgono i rilievi di inammissibilità per carenza di specificità di cui al precedente motivo e, comunque, è sufficiente il richiamo a principi reiteratamente espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (V. Cass. 23902 del 11/10/2017), dovendo ulteriormente ribadirsi che è utilizzata, quanto alla deduzione dell’ulteriore vizio motivazionale, la vecchia previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non applicabile ratione temporis;

9. le doglianze prospettate nel terzo motivo integrano critiche connotate dal carattere di novità, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione e, in ogni caso, come per i precedenti motivi, peccano di specificità, non essendo trascritto il contenuto degli atti cui si fa riferimento;

10. non risulta che sia stata eccepita dalla ricorrente la mancata ricezione della cartella e la generica richiesta di esibizione non risulta in alcun modo motivata, posto che rilievi sulla specifica questione erano stati avanzati nelle successive note e non nel ricorso introduttivo e che l’impugnazione regolare della cartella rende irrilevanti le doglianze prospettate nel quarto motivo, anch’ esso connotato da mancanza di specificità idonea a superare il rilevato profilo di inammissibilità;

11. gli ulteriori motivi sono inammissibili in relazione alla deduzione del vizio motivazionale secondo il vecchio testo della norma processuale ed in relazione al dirimente rilievo dell’avvenuto raggiungimento dello scopo da parte dell’atto impositivo, con conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c.; gli stessi motivi sono, poi, anche infondati nella parte in cui si censura la decisione che ha applicato principi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (cfr., tra le altre, Cass. 28.12.2018 n. 33563, Cass. 29.7.2016 n. 15795);

12. alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va complessivamente respinto;

13. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

14. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

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