Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21583 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1964-2020 proposto da:

GNEGNE ALI, alias GNEGNE ALY, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 14241/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 23/11/2019 R.G.N. 1194/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 23.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da G.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale ha precisato che:

a) le dichiarazioni del richiedente – fuggito a causa del timore di essere perseguitato dai membri del gruppo criminale al quale aveva aderito nonché dal creditore che pretendeva la restituzione del denaro prestato – non apparivano credibili in quanto improbabili (con riguardo all’ignoranza sulle condotte criminose adottate dal gruppo cui aveva aderito), carenti di specificità (mancando la narrazione di episodi specifici relativi all’attività criminale del gruppo, nonostante la partecipazione per sei mesi), non plausibili (non risultando aggressioni da parte del creditore);

b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che in (OMISSIS) non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative risultano condizioni di generali sicurezza garantite dal secondo mandato del Presidente O.;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché, anche alla luce della situazione socio-politica-economica già evidenziata, non sono state allegate iniziative di integrazione nel territorio italiano;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con i primi tre motivi si denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, 14, lett. b) e c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente (dichiarazioni coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso) nonché minimizzato il contesto di sicurezza del paese di provenienza del richiedente risultando da fonti accreditate (sito (OMISSIS) della Farnesina e report Amnesty International) che in (OMISSIS) vi è una violenza perpetrata da vari gruppi, anche paramilitari;

2. con il quarto motivo, concernente la protezione umanitaria, avendo, il Tribunale, sottovalutato il tentativo del richiedente di integrarsi nel tessuto sociale italiano frequentando proficuamente corsi di italiano;

3. i motivi sono inammissibili;

4. questa Corte ha affermato che qualora il giudice di merito giudichi inattendibili le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale in ottemperanza ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice cui esso è devoluto e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (v. ex multis Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 29279 del 2019; Cass. n. 8020 del 2020);

5. nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la valutazione già compiuta in prime cure dell’esame delle dichiarazioni del richiedente (concernenti, come il giudice di merito ha sottolineato, una vicenda personale attinente alla restituzione di denari chiesti in prestito nonché alla partecipazione ad un gruppo criminale), vagliandole alla luce delle informazioni attendibili ed aggiornate relative al paese di provenienza (Report EASO giugno 2019, pagg. 2-4 del decreto impugnato), ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, considerata l’attuale migliorata situazione conflittuale della regione di provenienza del richiedente, sicché la doglianza relativa alla necessità di procedere ad ulteriore cooperazione istruttoria officiosa costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014);

6. in ordine alla protezione umanitaria, il quarto motivo è inammissibile, avendo, il Tribunale, uniformato la propria decisione ai principi statuiti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) che hanno assegnato rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018);

7. nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che nessun elemento di integrazione nel territorio italiano è stato fornito (né elementi sono stati forniti dal ricorrente, salvo la frequentazione di un corso di italiano);

8. la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019); posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari valorizzando l’assenza di profili di integrazione in Italia sia da un punto di vista lavorativo che delle relazioni interpersonali);

9. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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