Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21583 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26551-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALBERGO RISTORANTE DELLA TORRE DI P.M. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2010 della CCMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 04/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Albergo Ristorante Della Torre di P.M. e C. s.n.c. impugnava la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, aveva recuperato il credito d’imposta di Euro 23.218,04 per gli incentivi al commercio ex art. 11 della L. n. 449 del 1997 in quanto il credito, portato in compensazione per l’anno (OMISSIS), non era stato indicato nel quadro RU del Modello Unico (OMISSIS) per l’anno di imposta (OMISSIS).

Sosteneva la ricorrente di aver presentato la dichiarazione integrativa D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8 in data (OMISSIS).

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, lo accoglieva sul rilievo che la mancata indicazione del credito nel quadro RU rientrava a pieno titolo nelle omissioni correggibili a norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, sicchè la dichiarazione integrativa poteva essere effettuata nel termine di quattro anni previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8. Sostiene la ricorrente che la dichiarazione integrativa presentata dalla parte era finalizzata a far emergere un maggior credito a favore della parte, di talchè la norma da applicare era quella di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.

4.Osserva la Corte che il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Il comma 8 bis, introdotto con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

La Corte di legittimità, con la sentenza n. 13378 pronunciata a Sezioni Unite il 7 giugno 2016, chiamata a decidere sul contrasto tra diversi orientamenti formatisi sulla emendabilità della dichiarazione, ha affermato il principio per il quale occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, rispetto a quelle che governano il processo tributario. Ciò in quanto oggetto del contenzioso giurisdizionale è l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente. Dunque, in tal caso, non si verte in tema di “dichiarazione integrativa” ex art. 2 cit., o di richiesta di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e sussiste il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale.

Ha affermato la Corte il seguente principio di diritto ” La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

Al lume di tale principio, se da un lato è ben vero che la contribuente avrebbe dovuto, al fine di compensare il credito, esporlo nella dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello cui ineriva il credito di imposta, dall’altro si legge nella sentenza impugnata che l’Ufficio non ha contestato il diritto all’agevolazione, per il che l’esistenza del credito deve ritenersi accertata.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va, perciò, rigettato.

Le spese processuali si compensano in considerazione del fatto che la causa è decisa sulla base del recente arresto della Suprema Corte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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