Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21583 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21583 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 16834-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE DUCALE SRL;
– intimato avverso

la

sentenza

n.

85/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata
30/04/2009;

il

Data pubblicazione: 23/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO

per raccoglimento del ricorso.

che ha concluso

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

a.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Suzzara, con

accertava che la contribuente Immobiliare Ducale
srl aveva indebitamente usufruito della
agevolazione fiscale prevista dall’art.5 legge
168/1982 riguardante i trasferimenti di immobili
nei confronti dei soggetti che attuano il recupero.
Infatti alla data di stipula della compravendita
non era stata ancora sottoscritta la convenzione
urbanistica tra società acquirente e Comune di
Revere e pertanto l’Agenzia procedeva alla revoca
delle agevolazioni illegittimamente godute.
Avverso

l’avviso di

recupero d’imposta

la

contribuente proponeva ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che
lo accoglieva con sentenza appellata dall’Ufficio
davanti alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia.
I giudici di secondo grado respingevano l’appello
dell’Ufficio ritenendo che la revoca delle
agevolazioni non fosse giustificata in quanto
1

avviso di liquidazione d’imposta di Registro

l’immobile

era

ricompreso in un

piano di recupero di iniziativa pubblica approvato
dal Comune di Revere in data 21/6/2002.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per

l’ Immobiliare Ducale srl non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio in relazione all’art. 360 comma
l nr.5 cpc, in quanto la CTR ha trascurato di
considerare ed omesso di motivare in ordine alla
natura privata del piano di recupero che invece,
per usufruire delle agevolazioni, doveva essere
di natura pubblica.
Il ricorso è infondato.
Infatti, secondo sez. 5, Sentenza n. 7046 del
26/03/2014 “L’agevolazione fiscale di cui
all’art. 5, primo coma, della legge 22 aprile
1982, n.

168,

è subordinata alla contemporanea

presenza di due condizioni, di carattere
generale, consistenti nell’essere gli immobili
trasferiti già inseriti in un piano di recupero
2

cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e

t

del

patrimonio

edilizio

(di

iniziativa pubblica o privata, purché
convenzionato) ex art. 27 e ss. della legge 5
agosto 1978, n. 457, e nella realizzazione degli
interventi di recupero da parte dei loro

essere riconosciuto attesa anche la natura
delle norme agevolatrici, di stretta
interpretazione – solo se la ristrutturazione
sia eseguita in attuazione del piano indicato
all’atto del trasferimento e non quando
l’immobile, incluso nelle zone di recupero, sia
restaurato o addirittura alienato dopo la
scadenza del termine per l’esecuzione del piano,
ormai inefficace per la parte in cui non ha
avuto attuazione.
Nella fattispecie la stessa Agenzia ammette che
l’immobile è inserito in una piano di recupero a
seguito di progetto presentato dalla parte
privata e recepito dal Comune di Revere e
pertanto sussistono le condizioni per
l’agevolazione.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto e la sentenza impugnata va pertanto
confermata. Nulla deve disporsi in ordine alle

3

acquirenti. Ne consegue che il beneficio può

spese del giudizio

di legittimità non

avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso proposto. Nulla per le

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 5/6/2015

spese.

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