Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21583 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5881/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Z.C., Z.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

NICASTRO, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ANGELA ROVEDA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1480/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef e Add. Com. Reg. degli anni di imposta 2007-2008, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli: 1) art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nella parte in cui la sentenza d’appello afferma che l’Ufficio avrebbe prestato acquiescenza riguardo alla “intassabilità dei dividendi che si conformano a una partecipazione non qualificata”; 2) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 5 e 67 T.U.I.R., artt. 2697,2727-2729 c.c., laddove la C.T.R. ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione effettuata nei confronti dei soci con riguardo agli utili extracontabili;

2. i soci controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato per: 1) omessa pronuncia (o motivazione) sulle contestazioni preliminari; 2) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,artt. 125 e 480 c.p.c. (difetto di sottoscrizione degli avvisi); 3) ricalcolo delle sanzioni per ius superveniens ex D.Lgs. n. 158 del 2015.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

 

Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza da parte della Quinta Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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