Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21582 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17157-2015 proposto da:

AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO D’ADDARIO,

ANTONIO ANDREANI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

BARBETTI MATERIALS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SEGATO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO, EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ADDARIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SEGATO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A.E.R. Ambiente Energia Risorse spa, concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Figline Valdarno, aveva notificato alla Prebeton Calcestruzzi spa ora Barbetti Materials spa, proprietaria di un opificio industriale per la produzione di calcestruzzo, alcune fatture per crediti TIA per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. Il Comune infatti aveva ritenuto che la società contribuente fosse soggetta al pagamento dell’imposta TARSU e TIA in riferimento all’area dell’intero opificio per una superficie totale di mq 11.758, ivi compresa quella non edificata, adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico insuscettibile di produrre rifiuti.

La società contribuente impugnò tra l’altro la cartella di pagamento notificata da Equitalia Cerit spa quale agente della riscossione provinciale di Arezzo con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 17.640,12 relativo alla fattura emessa per Tia dell’anno (OMISSIS) davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale respinse il ricorso, ritenendo legittima l’emissione della cartella impugnata anche in pendenza di giudizio di cassazione avverso la fattura costituente atto impositivo.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accolse l’appello della Barbetti Materials spa avverso la sentenza di primo grado perchè il ruolo era stato emesso in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68verificatisi solo successivamente.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione A.E.R. spa con tre motivi e memoria.

La Prebeton Calcestruzzi spa resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso la società AER spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che la cartella impugnata fosse illegittima perchè emessa in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 verificatisi solo successivamente. Infatti secondo la ricorrente il su citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 non era applicabile alla tassa rifiuti ed estraneo alla materia della sua riscossione sicchè era consentito all’ente impositore provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero (e non solo nei limiti di un terzo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15) anche in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo ed in pendenza di impugnativa dell’atto di accertamento (fattura nr. (OMISSIS)).

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, artt. 11, 12 e 15 disp. gen., art. 2964 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo e la cartella impugnata fossero inibiti dal deposito di una sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri.

Sul punto si è espressa questa Corte con sentenza Sez. 5, Sentenza n. 28091 del 30/12/2009 che in materia di iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento ha statuito: “In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l’iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15. Ne consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dall’art. 15 cit., comma 1 non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito”.

Pertanto del tutto legittimamente la AER spa ha provveduto all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero (e non solo nei limiti di un terzo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15) sebbene 1′ accertamento non fosse ancora divenuto definitivo in pendenza di impugnativa dell’atto di accertamento, avendo la CTP di Firenze accolto il ricorso avverso la fattura nr. (OMISSIS) con sentenza nr. 121 del 6/10/2010 e a nulla rileva a tal riguardo l’annullamento dell’atto impositivo. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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