Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21582 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27268/2019 proposto da:

P.D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Orsini

n. 19, presso lo studio dell’avvocato Gentile Domenico,

rappresentato e difeso dall’avvocato Bottari Maria Grazia, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Reggio Calabria, in persona del prefetto pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

A.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 619/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’Appello di Reggio Calabria, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dal Prefetto di Reggio Calabria con cui è stato chiesto al Tribunale di Locri di dichiarare P.D.S. decaduto dalla carica di sindaco di (OMISSIS) in quanto condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 13 aprile 2005, alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di tentato abuso d’ufficio in concorso.

1.1.A sostegno della decisione, per quel che ancora interessa, ha affermato che non può dirsi cessata la materia del contendere in virtù del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che l’8/5/2018 ha concesso all’appellante la riabilitazione dalla sentenza della Corte d’Appello del 9 marzo 2004 divenuta irrevocabile il 13 aprile 2015, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale la riabilitazione per escludere l’incandidabilità deve essere intervenuta prima della presentazione della candidatura. Essa non può avere efficacia retroattiva come precisato anche nella disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 15, comma 3 a tenore del quale la pronuncia di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. Correttamente, pertanto, il tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio in attesa della definizione della suddetta procedura.

1.2 La Corte d’Appello ha evidenziato che l’abrogazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 9 bis (norma sull’azione popolare che può promuovere anche il Prefetto in relazione all’incandidabilità od ineleggibilità del sindaco) intervenuta con il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 274, comma 1 ha fatto salva l’applicabilità delle disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali. Ne consegue che la previsione di perdurante vigenza della L. n. 1147 del 1966, art. 5 contenuta nel D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1 essendo intervenuta successivamente alla norma abrogativa, deve riferirsi a quella parte della norma che era rimasta vigente. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con la pronuncia n. 160 del 1997 nella parte in cui prevede che la decadenza dalla carica di consigliere in situazione d’incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice senza che sia data all’interessato la possibilità di rimuoverne la causa. La pronuncia, tuttavia, si riferisce alle cause d’incompatibilità e non all’incandidabilità ed all’ineleggibilità, in quanto queste ultime non sono rimovibili da parte dell’interessato avendo ad oggetto un’inidoneità funzionale assoluta.

1.3 Non è invocabile, peraltro, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 69 che prevede la possibilità di eliminare le cause d’ineleggibilità sopravvenute o d’incompatibilità. La norma non è applicabile alle cause che preesistono alla candidatura od elezione e, sulla base di tale differenza di fattispecie, viene ritenuta manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 235 del 2012, artt. 10 e 15 formulata al riguardo.

2.Non è necessaria l’integrazione del contraddittorio con tutti i consiglieri comunali secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur essendo legittimo il loro intervento. Il contraddittorio riguarda soltanto gli eletti rispetto ai quali è esercitata l’azione.

3. Non si applica il termine di decadenza stabilito nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, perchè anche l’azione proposta dal Prefetto ha natura giuridica di azione popolare la quale, avendo ad oggetto diritti soggettivi perfetti, non può essere sottoposta a termini perentori. Il termine decadenziale scatta esclusivamente quando vi è stato un provvedimento deliberativo relativo alla specifica causa d’incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità rilevata. Nella specie tale condizione non si è verificata dal momento che la Delib. n. 21 del 2017 è priva di questo contenuto specifico.

4.Deve escludersi che non rientri nell’ipotesi normativa di cui all’art. 10, comma 1, lett. d), il delitto di abuso d’ufficio in forma tentata, per avere il legislatore usato la formula “delitti commessi”, essendo la norma diretta a stigmatizzare con una formula residuale l’abuso dei pubblici poteri.

5.Deve escludersi che la Corte d’Appello (e prima il Tribunale) avessero l’obbligo, come ritenuto dall’appellante, di verificare in concreto al di là del giudicato penale, la corrispondenza della condotta penalmente rilevante con la fattispecie normativa, ovvero che si dovesse accertare in concreto che la condotta sanzionata era stata posta in essere con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione ed il pubblico servizio.

6.L’integrazione del delitto tentato come accertato in sede penale integra perfettamente la condotta che conduce all’ineleggibilità.

7.E’ manifestamente infondata la eccezione d’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10 non essendo ingiustificata la disparità di trattamento tra amministratori locali e parlamentari, come già sottolineato in vicenda analoga dalla Corte Costituzionale.

7.1 Del pari manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale rivolta al parametro costituito dall’art. 25 Cost. in quanto il principio di irretroattività non trova applicazione in relazione alle cause d’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità riguardanti l’elettorato passivo.

7.2 Infine manifestamente infondata anche l’eccezione d’illegittimità costituzionale rivolta all’eccesso di delega contenuto nel citato art. 10 nella parte in cui estende l’incandidabilità e l’ineleggibilità al tentato abuso d’ufficio in quanto condotte non caratterizzate dal requisito del “grave allarme sociale” previsto nella legge delega per integrare le ipotesi d’incandidabilità ed ineleggibilità. Tale eccesso non è ravvisabile perchè nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58 era già prevista l’incandidabilità per chi fosse stato condannato con sentenza definitiva alla reclusione superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.

8. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.D.F.. Ha resistito con controricorso il Prefetto di Reggio Calabria.

9. Nel primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, per non avere ritenuto, la Corte d’Appello, applicabile, nella specie, il termine di decadenza per la proposizione dell’azione, come previsto dalla norma.

9.1 La censura è infondata. La giurisprudenza di questa Corte, (Cass. 18150 del 2018): in tema di contenzioso elettorale, il giudizio introdotto per mezzo dell’azione popolare, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposta al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria, a differenza del caso in cui la materia controversa sia stata oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell’organo amministrativo competente, perchè, in tale ipotesi, il ricorso, introdotto ai sensi della L. n. 108 del 1968, art. 19, comma 1 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. Nel principio esposto è ben evidenziato che, perchè il ricorso abbia effettivamente natura impugnatoria, deve essere stato adottato preventivamente un provvedimento che abbia ad oggetto la specifica causa d’incandidabilità oggetto dell’azione, in ciò dovendosi identificare la “materia controversa”, secondo la precisa qualificazione contenuta nella pronuncia illustrata. La parte ricorrente individua nella Delib. n. 21 del 2017, il provvedimento dal quale far decorrere il citato termine perentorio, ma come si desume anche dall’esame del motivo, tale delibera ha, in via generale, escluso la sussistenza di cause d’incandidabilità ed ineleggibilità anche alla carica di sindaco, senza esaminare specificamente la causa oggetto dell’azione giurisdizionale. Anzi, come affermato nel controricorso a pag. 7, il Consiglio Comunale, ancorchè sollecitato dalla prefettura, non aveva assunto deliberazioni specifiche sulla rilevata incandidabilità e nella seduta del 12/12/2017, aveva rinviato la decisione sulla nota 141432 del 23/11/2017 proveniente dall’organo amministrativo centrale e riguardante la richiesta sopra illustrata. (Le circostanze non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente).

10. Nel secondo motivo viene censurata, la violazione del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10, lett. d) e l’art. 12 preleggi, per essere stato illegittimamente estesa al tentativo di abuso di ufficio la causa d’incandidabilità contestata al ricorrente, essendo tale lettura della norma contraria all’interpretazione testuale e sistematica dell’art. 10.

10.1 La censura è infondata. L’art. 10 reca nelle lett. a) e b) un’elencazione di fattispecie incriminatrici speciali relativi a delitti di particolare gravità. Nella lett. a) le predette fattispecie sono introdotte dalla formula “delitto previsto” e vengono specificamente elencate; nella lett. b) si fa espresso riferimento ai delitti “consumati e tentati” ma il rinvio all’art. 51 c.p.p., comma 2 bis e quater consente l’identificazione puntuale delle fattispecie. Nella lett. c) si procede all’enumerazione di una serie di fattispecie delittuose, tra le quali l’abuso d’ufficio, mediante l’utilizzazione della formula testuale “delitti previsti”. Nella lett. d) invece non vi è la predeterminazione delle ipotesi di reato nè in via diretta nè mediante rinvio ad altre norme ma si stabilisce l’incandidadibilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lett. c). nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58 (T.U. Enti locali; disposizione abrogata D.Lgs. n. 235 del 2012, ex art. 17), che conteneva la disciplina legislativa previgente delle cause ostative alla candidatura per i rappresentanti degli enti locali, era prevista, al comma 1, lett. c) una norma dal contenuto del tutto sovrapponibile a quella contenuta nel D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10, comma 1, lett. d). La giurisprudenza di legittimità (Cass. 14707 del 1999; 2896 del 2004) aveva qualificato la norma, ancorchè riferendosi al regime giuridico previgente delle cause d’incandidabilità degli enti locali, come di chiusura in quanto volta “ad impedire l’esclusione dall’area della norma inabilitante di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell’interesse protetto”,(ex Cass. 2896 del 2004). Questo intervento ermeneutico, pacificamente applicabile anche al nuovo testo, per identità di contenuto e ratio evidenzia come non può ravvisarsi alcuna limitazione dell’applicazione delle cause d’incandidabilità da essa retraibili, fondata sulla distinzione tra delitto consumato o tentato. Il confine applicativo della norma è dettato dal tetto della pena inflitta e dalla individuazione di condotte ritenute, in via generale e predeterminata, aventi un grado di offensività non compatibile con la candidatura a cariche elettive negli enti locali ovvero “l’abuso di poteri e la violazione di doveri inerenti la funzione”. Nella specie, peraltro, fermo il superamento del tetto di pena, in relazione all’altro requisito, attinente alla natura e qualità delle condotte, è sufficiente rilevare che il reato accertato in via definitiva, nella fattispecie tentata, è l’abuso di ufficio che il citato art. 10, comma 1, lett. c) enumera espressamente tra le cause d’incandidabilità. Al riguardo deve precisarsi che la formula introduttiva delle cause ostative alla candidatura contenuta nella lett. c), è “delitti previsti”. Si tratta di un’indicazione testuale che non esclude il delitto tentato, nè espressamente nè implicitamente, in quanto le fattispecie incriminatrici cui si riferisce sono punite sia per il reato consumato che per quello tentato. Dunque, l’inclusione del reato accertato in capo al ricorrente è astrattamente rientrante anche nella lett. c) ma, certamente di più agevole applicazione è il paradigma della lett. d). Non osta al riguardo neanche la mancata espressa inclusione del delitto tentato nella formulazione della norma, dal momento che non vi è neanche un’espressa esclusione. La distinzione tra reato consumato e tentato è estranea ai criteri discretivi posti nella lett. d) per enucleare ulteriori cause ostative alla candidabilità fondate su sentenze penali definitive, in quanto relative ad ipotesi di reato non individuate singolarmente ma da enuclearsi sulla base dei due descritti requisiti concorrenti, miranti a creare una categoria di cause d’incandidabilità da selezionare in modo diverso rispetto a quelle fondate esclusivamente sulla predeterminazione delle fattispecie incriminatrici.

11. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10, comma 1, lett. d) per avere la Corte d’Appello ritenuto che la condanna inflitta al ricorrente rientrasse nella previsione di legge. In particolare viene rilevato che la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare in concreto se nei fatti accertati potesse riscontrarsi l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri così come previsto dalla norma.

11.1 La censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 14707 del 1999) ancorchè in relazione all’identica norma contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 200, art. 58, comma 1, lett. c) non più vigente (in quanto espressamente abrogata D.Lgs. n. 235 del 2012, ex art. 17) ha chiarito che il giudice cui è devoluta la questione di ineleggibilità o decadenza, deve accertare, sulla base di quanto già verificato in sede penale, e senza poter esperire ulteriori indagini di merito, se il fatto realizzi quell’abuso di poteri o quella violazione di doveri che costituisca componente dell’elemento oggettivo di una fattispecie delittuosa tipica. Nel caso di specie tale accertamento, rimesso al giudice di merito, è stato largamente facilitato dalla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di accertamento penale, dal momento che le condotte ascritte direttamente al ricorrente, in qualità di Sindaco, sono state ricondotte alla fattispecie incriminatrice dell’abuso d’ufficio, ovvero ad una tipologia di reato che non può che concretarsi nell’esercizio delle funzioni pubbliche (è un reato proprio) ed in violazione dei doveri che dalla pubblica investitura discendono, così come può evincersi dalla descrizione normativa (art. 323 c.p.) della fattispecie stessa. Deve aggiungersi che il contenuto della censura si presta anche ad un rilievo d’inammissibilità in quanto mira a contestare il merito dell’accertamento svolto, peraltro fondato su un giudicato penale e oggetto di ampia giustificazione argomentativa nel provvedimento impugnato.

12. Nel quarto motivo viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 15, comma 3 per non avere, la Corte d’Appello, ritenuto che la riabilitazione concessa al ricorrente con provvedimento del 2018 avesse determinato l’estinzione della causa d’incandidabilità, fondata sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina divenuta irrevocabile il 13/4/2005 essendo venuto meno il presupposto della decadenza.

12.1 La censura è manifestamente infondata. Il D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 15, comma 3 ratione temporis applicabile, stabilisce che la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 c.p. e ss, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. Il testo della norma non presta il fianco ad alcuna ambiguità interpretativa. Si tratta di una causa di estinzione, espressamente qualificata come “anticipata” ovvero idonea ad incidere sulla presentazione delle candidature successive al provvedimento che la dispone. Da quando interviene la riabilitazione, per il tempo residuo non può più operare la causa d’incandidabilità fondata sulla commissione del reato rispetto al quale essa è intervenuta. Ove la riabilitazione non sia stata ancora disposta al momento della presentazione della candidatura, la causa d’incandidabilità produce, in mancanza di condizioni ostative, l’effetto d’impedire l’esercizio del diritto all’elettorato passivo. La diversa formulazione della norma previgente (L. n. 55 del 1990, art. 15, comma 4 sexies) è ininfluente ai fini della qualificazione giuridica degli effetti della riabilitazione. La causa di estinzione del reato opera all’esito della valutazione della condotta successiva all’accertamento definitivo dei fatti per i quali è stata accertata con valore di giudicato la responsabilità penale. Essa pertanto ha ad oggetto una valutazione successiva alla commissione del reato e del tutto autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Ne consegue che la produzione degli effetti non può che seguire all’accertamento delle condizioni soggettive che la norma (art. 178 c.p.) pone a base di essa. Finchè non viene disposta la riabilitazione in via definitiva, la causa ostativa alla candidabilità è pienamente operativa e la candidatura deve ritenersi invalida. La riabilitazione può spiegare i suoi effetti solo per le candidature successive al provvedimento che la dispone, avendo natura costitutiva e spiegando la propria efficacia estintiva soltanto ex nunc. Non incidono sulla correttezza della soluzione indicata, i principi contenuti nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 160 del 1997, invocati dal ricorrente per sostenere l’illegittimità del diniego di rinvio o sospensione del procedimento in attesa della pronuncia di riabilitazione. Nella sentenza viene riconosciuto il diritto ad ottenere un termine nel corso del giudizio relativo all’eleggibilità di un candidato, per rimuovere una situazione d’incompatibilità anche dopo la proposizione dell’azione popolare. Ma tale principio è privo di rilevanza nella fattispecie d’incandidabilità dedotta nel presente giudizio, dal momento che, come si è largamente evidenziato, la riabilitazione del condannato opera soltanto “per il tempo residuo” come afferma la norma applicabile e non può spiegare alcuna efficacia su una causa ostativa alla candidabilità che si è definitivamente consumata nel 2005 ed era pienamente operante all’epoca della presentazione delle candidature relative alle consultazioni amministrative dell’11/6/2017, non avendo la riabilitazione, intervenuta successivamente, efficacia retroattiva.

13. Nel quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati della lista che aveva sostenuto il ricorrente.

13.1 La censura è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. n. 14199 del 2004, confermata da Cass. 17769 del 2007) secondo il quale l’azione popolare ha ad oggetto la condizione personale del candidato eletto incidendo sul suo diritto soggettivo all’elettorato passivo e sul diritto all’elettorato attivo dell’attore con la conseguenza che ai fini dell’integrità del contraddittorio non rilevano gli effetti indiretti e riflessi che la decisione può avere sugli altri partecipanti alla lista. Questa opzione, precisa Cass. 14199 del 2004 non si pone in contrasto con la Costituzione dal momento che il principio applicato non scalfisce il diritto d’intervento degli interessati. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile anche l’intervento ad adiuvandum (Cass. 27327 del 2011).

14. Quanto alle eccezioni d’illegittimità costituzionale riproposte nel ricorso se ne deve rilevare la manifesta infondatezza per le ragioni che seguono.

14.1 In relazione all’irragionevole indeterminatezza temporale delle cause d’incandidabilità per i rappresentanti degli enti locali in correlazione al diverso regime giuridico previsto per i deputati e senatori (parametri indicati artt. 3 e 51 Cost.) che ne evidenzia la ingiustificata sproporzione rispetto all’ampiezza del diritto all’elettorato passivo che la Costituzione ha previsto, deve osservarsi che la Corte Costituzionale ha affermato che la diversità di trattamento giuridico tra deputati e senatori e rappresentanti degli enti territoriali si giustifica per la natura prevalentemente amministrativa delle funzioni svolte da questi ultimi (corte Cost. 276 del 2016; 214 del 2017). Al riguardo deve osservarsi che nell’esame delle questioni la Corte in entrambe le pronunce ha tenuto conto delle concorrenti funzioni politico legislative dei rappresentanti degli enti locali, rilevando tuttavia che “La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa. (Corte Cost. 214 del 2017). L’indeterminatezza temporale va infine esclusa proprio per l’operatività, ancorchè non retroattiva, della riabilitazione e per la natura non sanzionatoria delle cause d’incandidabilità, costantemente ribadita dalla Corte Costituzionale (Cfr. in particolare la sentenza n. 236 del 2015).

14.2 In relazione alla dedotta illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 10, comma 1, lett. d) laddove non esclude dalla sua portata applicativa le condanne precedenti alla entrata in sua entrata in vigore con conseguente violazione degli artt. 25 e 51 Cost. è sufficiente richiamare la natura non sanzionatoria delle cause d’incandidabilità, ribadita ripetutamente dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 236 del 2015; 276 del 2016). In quest’ultima pronuncia, relativa a cause d’incandidabilità riguardanti cariche elettive regionali e locali e l’applicazione della sospensione dalla carica nell’ipotesi di condanne riguardanti reati consumati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 235 del 2012, ovvero una fattispecie sostanzialmente analoga a quella dedotta nel presente giudizio, è stato affermato che in coerenza con il precedente n. 236 del 2015 è infondata la tesi della costituzionalizzazione del principio d’irretroattività in tutti i casi in cui viene riservata alla legge la disciplina di diritti inviolabili, ravvisando nella specie il rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione della tutela dei principi d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Deve aggiungersi che la norma censurata non è nuova essendo sostanzialmente conforme a quella contenuta nell’abrogato art. 58 comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 267 del 2000. Entrambe hanno la funzione di norme di chiusura volte a far emergere, sulla base dei criteri discretivi in esse contenute, cause d’incandidabilità ulteriori rispetto a quelle descritte nelle elencazioni contenute nelle lettere precedenti. Pertanto risulta irrilevante che nelle enumerazioni precedenti fosse o non fosse previsto il reato di abuso di ufficio al fine di escludere il rilevato eccesso di delega, ben potendo rientrare nei comportamenti idonei a creare “grave allarme sociale” quelli realizzati con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione come precisato nelle norme poste a confronto.

15. In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 8000 per compensi oltre S.P.A.D.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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