Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21581 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1962-2020 proposto da:

I.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONA GIANNANGELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3040/2019 del TRIBUNALE di

L’AQUILA, depositato il 09/12/2019 R.G.N. 2196/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto pubblicato il 9.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da I.S., cittadino della (OMISSIS), proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito per timore di essere ucciso dallo zio, che praticava l’idolatria e che contestava l’assegnazione delle terre al padre del richiedente, che era rimasto privo dei genitori morti per “problemi digestivi” all’indomani di una cena svolta con lo zio – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da una zona (il (OMISSIS)) che, seppur connotata da focolai di instabilità dovuti alla presenza di impianti petroliferi e società di estrazione, non presentava una situazione di violenza generalizzata, anche in considerazione del fatto che le violenze perpetrate dal gruppo di (OMISSIS) si collocavano in altre zone della (OMISSIS);

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine né circostanze (al di là della partecipazione ad un corso di lingua italiana) di integrazione in Italia;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per un motivo;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo, il Tribunale, trascurato di valutare le violenze di matrice islamista di (OMISSIS), come emerse – anche con riguardo alla zona del sud della (OMISSIS), dal rapporto Amnesty International 20172018 nonché dal sito “(OMISSIS)” del Ministero dell’Interno del 28.6.2016;

2. il ricorso è inammissibile;

3. questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 2019, Cass. n. 9230 del 2020);

4. inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020);

5. nel caso di specie, il Tribunale – attingendo le notizie da fonti informative specifiche e aggiornati, quali il rapporto COI del maggio 2018 – ha esaminato specificamente e approfonditamente la zona del (OMISSIS) (ove si collocano diversi Stati tra cui l'(OMISSIS)) rilevando che l’estrazione del petrolio (presente in abbondanza in quella parte del (OMISSIS)) ha creato inquinamento ambientale e problemi socio-economici (consistenti nel sabotaggio, da parte di diversi gruppi armati, degli impianti petroliferi delle compagnie straniere, avversati dalle forze di polizia) che, peraltro, non coinvolgono la popolazione e che, pertanto, non possono configurarsi come conflitto armato interno; inoltre, è risultato che la zona non è interessata dall’attività terroristica di (OMISSIS);

6. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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