Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21581 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12812-2010 proposto da:

MAGLIFICIO TRIS COTTON SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo

studio dell’avvocato FABIO CISBANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEL CORTO STEFANO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SINALUNGA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GROTTI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GROTTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Sinalunga aveva notificato alla Maglificio Tris Cotton spa un avviso di accertamento per gli anni d’imposta dal 2002 al 2004 relativamente al tributo Tarsu in quanto produttrice di rifiuti speciali smaltiti in proprio tramite un’impresa specializzata.

La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento con il quale era stato chiesto il pagamento del tributo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena la quale accolse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, su appello del Comune di Sinalunga riformò la sentenza di primo grado ritenendo applicabile l’imposta TARSU anche alle aree in cui si producevano rifiuti speciali assimilabili (ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica) smaltiti in proprio.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione il Maglificio Tris Cotton spa con due motivi.

Il Comune di Sinalunga resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società Maglificio Tris Cotton spa lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice di appello del tutto omesso di pronunciare in ordine alla eccepita intassabilità dell’area dove si producevano rifiuti speciali non assimilati.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (testuale) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice di appello ritenuto sussistere l’obbligo contributivo di pagamento della Tarsu sebbene il Comune non avesse mai provveduto in alcun modo allo smaltimento dei rifiuti costituiti da scarti della lavorazione industriale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il primo motivo di ricorso appare del tutto infondato in quanto, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, il giudice di appello ha motivato implicitamente in ordine alle eccezioni della contribuente sulla tassabilità o meno dell’area di produzione dei rifiuti speciali assimilati, smaltiti in proprio. Infatti la CTR ha spiegato che “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani vanno assoggettati alla tassa comunale e che nulla rileva a tal fine che il servizio dello smaltimento venga assolto direttamente dal contribuente e quindi la tassazione venga effettuata a prescindere dalla sua effettiva fruizione”. Sulla tassabilità dell’area ove si producono rifiuti speciali occorre ricordare che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione e comunque provati in corso di giudizio.

Ciò premesso correttamente i giudici di merito hanno ritenuto soggetta a tributo l’intera area del Maglificio ivi compresa quella in cui si producono rifiuti derivanti da lavorazioni industriali cioè rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e pertanto soggetti anch’essi al pagamento della tassa.

Infatti (sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19469 del 15/09/2014): “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

Occorre poi rilevare che la CTP di Siena accolse il ricorso sul presupposto che, come riporta nella sentenza il giudice di secondo grado, “il Comune non aveva diritto ad alcuna pretesa tributaria essendo il servizio di raccolta effettuato all’interno dell’azienda da ditta specializzata che aveva collocato appositi contenitori a tale scopo”.

Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello davanti alla CTR della Toscana il Comune di Sinalunga ma non aveva proposto appello incidentale la società contribuente con la conseguenza che si è formato il giudicato interno sulla questione relativa alla legittimità della assimilazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali che, se assimilati, sono ugualmente soggetti al pagamento della Tarsu ma con eventuale aliquota ridotta se smaltiti in proprio.

Pertanto anche in considerazione della formazione del giudicato interno sul punto nonchè della infondatezza il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente nemmeno menzionato le norme di diritto e le disposizioni di legge che si assumono violate.

In ogni caso il giudice di appello ha correttamente statuito che l’inidoneità a produrre rifiuti speciali non esclude di per sè l’assoggettabilità a tributo qualora non sia stata richiesta e riconosciuta l’esenzione cui si è fatto sopra riferimento.

Ciò premesso, non risultando provata secondo quanto affermato dai giudici di merito l’applicabilità dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, correttamente il Comune ha ritenuto applicabile la Tarsu all’area in questione.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine al primo e secondo motivo.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente.

PQM

Respinge il ricorso, condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.550,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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