Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21581 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18334-2015 proposto da:

SOCIETA’ EDILIZIA IDRAULICA RISCALDAMENTO DI G.B. E C.,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO BAJETTO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DEL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato PIERO NODARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO MANARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1123/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/10/2010, nonchè avverso la sentenza n. 633/2015,

depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Edilizia Idraulica Riscaldamento di G.B. e C. s.n.c. ha presentato ricorso, articolato in sette motivi, avverso la sentenza parziale n. 1123/2010, depositata in data 26 ottobre 2010, e la sentenza definitiva n. 633/2015, pubblicata in data 11 maggio 2015, emesse dalla Corte di appello di Genova.

Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 19 agosto 2009, accogliendo la domanda proposta dal Condominio di via (OMISSIS) nei confronti della convenuta contumace Edilizia Idraulica Riscaldamento di G.B. & C. s.n.c., ridusse ad Euro 35.599,03 il prezzo dell’appalto stipulato dalle parti in ordine ai lavori di adeguamento antincendio dell’autorimessa condominiale e condannò la società al pagamento in favore del Condominio attore della somma di Euro 20.882,00, oltre interessi legali sul capitale di Euro 19.597,40 dalla data della sentenza al saldo.

La Edilizia Idraulica Riscaldamento di G.B. & C. s.n.c. propose appello, lamentando di non aver mai ricevuto l’atto di citazione del 3 agosto 2006 introduttivo del giudizio di primo grado, giacchè notificato non presso la sede della società, sita in (OMISSIS), bensì presso l’indirizzo di (OMISSIS).

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 26 ottobre 2010, dichiarò “l’inesistenza della notifica della citazione del primo grado di giudizio e della sentenza del Tribunale di Genova”, rimettendo la causa con separata ordinanza per la necessaria istruttoria.

La ricorrente indica nell’epigrafe del ricorso di aver formulato “riserva di appello espressa ex art. 340 c.p.c.” (da intendere come riserva di ricorso ex art. 361 c.p.c.) all’udienza del 1 febbraio 2011.

Quindi, espletata consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello di Genova, con sentenza dell’11 maggio 2015, condannò la società Edilizia Idraulica Riscaldamento di G.B. & C. s.n.c. al pagamento in favore del Condominio di via (OMISSIS), a titolo sia restitutorio che risarcitorio, della somma di Euro 20.645,48, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dall’1 novembre 2011 (data successiva alla stima contenuta nella relazione di CTU) sino alla data di deposito della sentenza e agli interessi legali, ponendo le spese del giudizio di primo grado a carico del Condominio (stante l’inesistenza della citazione introduttiva ad esso imputabile) e compensando per la metà quelle del giudizio di secondo grado.

2. Il primo motivo di ricorso della Edilizia Idraulica Riscaldamento s.n.c. (pagg. 29 e ss. di ricorso), evidentemente diretto contro la sentenza n. 1123/2010, censura la violazione dell’art. 354 c.p.c., dell’art. 112c.p.c., dell’art. 160 c.p.c. o di “altra norma meglio vista”, in quanto “il giudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi solo sull’inesistenza della notifica senza entrare nel merito della vicenda, con conseguente nullità della pronuncia di merito effettuata a seguito del procedimento di secondo grado”.

Il secondo motivo di ricorso (pagg. 33 e ss.) è rubricato “violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 1131 c.c., denuncia per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e inammissibilità della costituzione del condominio convenuto nel giudizio di secondo grado”.

Il terzo motivo di ricorso (pagg. 35 e ss.), evidentemente diretto, come i seguenti, contro la sentenza n. 633/2015, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1665 c.c. e art. 1362 c.c. in merito all’interpretazione della volontà dei soggetti contraenti, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla condotta del condominio che aveva accettato l’opera commissionata pagandola senza riserve.

Il quarto motivo di ricorso (pag. 40) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1665 c.c. e art. 1362 c.c. in merito all’interpretazione della volontà dei soggetti contraenti, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla condotta del condominio, che aveva accettato le opere extracapitolato pagandole senza riserve.

Il quinto motivo di ricorso (pagg. 40 e ss.) censura la violazione dell’art. 201 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo, non avendo la Corte di Genova accolto l’istanza di ordine di esibizione al condominio del libro verbale assembleare con la delibera di approvazione finale dei lavori.

Il sesto motivo di ricorso (pagg. 41 e ss.), erroneamente indicato ancora con il n. 5, lamenta la violazione dell’art. 61 c.p.c.e art. 191 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, essendo stata generica la denuncia dei vizi e delle difformità delle opere appaltate e perciò anche inammissibile l’espletata c.t.u., non supportata da alcun elemento di prova da parte del condominio.

Il settimo motivo di ricorso (pagg. 42 e ss.), sempre erroneamente ancora indicato come n. 5, censura la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver errato la Corte di appello nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, senza considerare che essa fosse parte vittoriosa sui vizi procedimentali e sulla domanda principale di merito del Condominio, essendo stata accolta solo la domanda subordinata.

3. Il Collegio reputa che la decisione del primo motivo di ricorso implica una questione di diritto di particolare rilevanza, il che renda opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. Sez. 2, 06/03/2017, n. 5533), con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

3.1.La sentenza n. 1123/2010 della Corte di appello di Genova dichiarò “l’inesistenza della notifica della citazione del primo grado di giudizio e della sentenza del Tribunale di Genova”, in quanto l’atto introduttivo era stato notificato alla convenuta Edilizia Idraulica Riscaldamento s.n.c. non presso la sede della società, sita in (OMISSIS), bensì presso l’indirizzo di (OMISSIS).

E’ tuttavia noto come Cass. Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, abbia ridefinito l’ambito di configurabilità della inesistenza della notificazione, limitandola, oltre che al caso di totale mancanza materiale dell’atto, alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Così, in particolare, si è chiarito come il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.

111.2.11 Collegio rimette allora alla pubblica udienza di decidere se, stante la portata devolutiva della specifica questione consequenziale sollevata con il primo motivo di censura, si sia formato il giudicato interno sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che al fatto della notificazione alla Edilizia Idraulica Riscaldamento s.n.c., non avvenuta presso la sede della società, ha ricollegato la conseguenza della inesistenza della notifica della citazione del primo grado; o se, al contrario, la qualificazione in termini di inesistenza della notificazione della citazione di primo grado, in quanto non suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria, possa essere tuttora riconsiderata dalla Corte di cassazione in termini di nullità, in forza del principio iura novit curia, giacchè nella specie comunque compatibile con le regole della formazione progressiva della cosa giudicata.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA