Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21581 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 526/2016 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO CAMPISI;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale e

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABRINA LIPARI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1798/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

29/04/2015;

esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo a cartella di pagamento per Iva, sanzioni e interessi, dell’anno d’imposta 1999, notificata il 28/5/2013, l’odierno ricorrente, dopo aver proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza d’appello, ha presentato istanza del 21 aprile 2017 con richiesta di rinvio a data successiva alla “scadenza del termine per il deposito della istanza di definizione agevolata” ex D.L. n. 193 del 2016, ovvero di “rottamazione delle liti fiscali pendenti già approvata dal Governo ed in corso di pubblicazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. l’istanza – presentata nelle more della pubblicazione del D.L. n. 50 del 2017, il cui art. 11, comma 8, ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della cd. rottamazione – va accolta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (v. Cass. Sez. 6-5, n. 16023/17, n. 14732/17).

PQM

 

Dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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