Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21581 del 18/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/09/2017), n. 21581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 526/2016 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO CAMPISI;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale e
Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SABRINA LIPARI;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1798/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il
29/04/2015;
esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con riguardo a cartella di pagamento per Iva, sanzioni e interessi, dell’anno d’imposta 1999, notificata il 28/5/2013, l’odierno ricorrente, dopo aver proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza d’appello, ha presentato istanza del 21 aprile 2017 con richiesta di rinvio a data successiva alla “scadenza del termine per il deposito della istanza di definizione agevolata” ex D.L. n. 193 del 2016, ovvero di “rottamazione delle liti fiscali pendenti già approvata dal Governo ed in corso di pubblicazione”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
2. l’istanza – presentata nelle more della pubblicazione del D.L. n. 50 del 2017, il cui art. 11, comma 8, ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della cd. rottamazione – va accolta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (v. Cass. Sez. 6-5, n. 16023/17, n. 14732/17).
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017