Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21581 del 13/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21581 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 7361-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempo/e, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2014

ricorrente

contro

2513

CIARDIELLO MARIA ROSARIA c.f.
,

CRDMRS63A41Z614K,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO CECI, rappresentata e

Data pubblicazione: 13/10/2014

On,

difesa dall’avvocato LEONELLO AZZARINI, giusta delega
in atti;
i

– controricorrente –

.,

avverso la sentenza n. 718/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 16/03/2011 R.G.N. 1023/2009;

udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1

e

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

jRG n 7361/2012

Poste Italiane /Ciardiello Maria Rosaria

Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/3/2011 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del
Tribunale con cui era stata accertata l’illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo
determinato di prestazioni di lavoro ai sensi della L n 196/1997 e del dlgs n 276/2003 in forza dei
quali Ciardiello Maria Rosaria aveva svolto attività lavorativa a favore di Poste italiane in base ad

cali center addetta alla fono dettatura di telegrammi, e ad un secondo contratto con scadenza al
31/3/2005 prorogato fino al 30/6/2005 . La Corte d’appello ha altresì confermato la sentenza
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato tra la Ciardiello e Poste Italiane a decorrere dall’1/4/2003 , il ripristino della
rapporto di lavoro e la condanna di Poste al pagamento delle retribuzioni dovute dal 19/7/2005 ,
detratto l’ aliunde perceptum.
Secondo la Corte territoriale Poste non aveva provato la sussistenza delle ragioni del ricorso al
lavoro interinale indicate in contratto consistenti in ” punte di più intensa attività cui non è possibile
fare fronte con le risorse normalmente impiegate” ; che la temporaneità tipica della causale indicata
in contratto presupponeva che si verificassero picchi di carico di lavoro a cui facevano seguito fasi
decrescenti e che , invece , nella specie l’aumento del carico di lavoro non era affatto connotato
dalla temporaneità tanto che la situazione si era protratta sino a circa tre anni dopo la prima
assunzione della lavoratrice.
La Corte territoriale ha inoltre ritenuta infondata la pretesa di Poste secondo cui dall’ illegittimità
del contratto di prestazione di lavoro temporaneo discendeva unicamente la novazione soggettiva
del rapporto di lavoro che passava in capo a Poste perdurando, invece, la validità del termine finale.
Secondo la Corte invece alla novazione soggettiva del rapporto conseguiva necessariamente anche
la novazione oggettiva del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza ricorre Poste Italiane formulando due motivi. Resiste la lavoratrice con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 378 cpc
Motivi della decisione
Con il primo motivo Poste denuncia vizio di motivazione. Deduce l’idoneità dei mezzi
istruttori offerti al fine di fornire la prova delle ragioni che avevano determinato la società a
ricorrere alla fornitura di lavoro interinale e l’omesso attento esame da parte della Corte delle
risultanze istruttorie dalle quali era emerso che presso il call center di Mestre si era verificato un
incremento di traffico in misura tale da necessitare il ricorso al lavoro interinale.
Il motivo è infondato.
1

un primo contratto dall’1/4/2003 al 30/6/2003 , prorogato al 10/12/2004, con mansioni di agente di

Dalla sentenza impugnata risulta che la causale indicata nel contratto intercorso tra le parti veniva
:

individuata nella sussistenza di ” punte di più intensa attività cui non è possibile fare fronte con le
risorse normalmente impiegate “.
Deve , pertanto, in primo luogo, rilevarsi che la causale, quale riportata nella sentenza impugnata e
in ordine alla cui formulazione come riferita dalla Corte di merito la ricorrente non ha proposto
censure , si presenta priva della dovuta specificità ed il capitolato di prova testimoniale, che la

interinale , non consente di superare l’originaria mancanza .
Deve , comunque, rilevarsi che , a prescindere dall’aspetto della specificità della causale indicata
nel contratto intercorso tra le parti, la legittimità della causale indicata nel contratto di
somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto,
dovendo anche sussistere la prova della sussistenza in concreto di una situazione che sia
riconducibile alla ragione indicata in contratto( cfr Cass n 20598/2013, n 15610/2011).
Nella fattispecie la Corte territoriale ,con valutazione in fatto adeguatamente motivata, ha ritenuto
che dalle risultanze testimoniali emergeva che l’aumento del carico di lavoro non era affatto
connotato dalla temporaneità . Secondo la Corte l’aumento del carico di lavoro era , di fatto,
strutturale e tale affermazione della Corte , in definitiva , non sembra contraddetta dalla stessa
ricostruzione delle vicende che hanno interessato il cali center di Mestre cui era addetta riportate nel
capitolato . Da detto capitolato risulta la chiusura del centro telegrafico di raccolta di Roma ,il
conseguente trasferimento al centro di Mestre del 50% del traffico 186 generato nel distretto
telefonico “06 di Roma” in aggiunta al traffico già gestito dal centro di Mestre . Nel capitolato si
rileva, altresì, che il centro di Mestre era stato interessato dalla prima campagna di out bound per
Poste Italiane consistente nel contattare telefonicamente clienti presenti su una database fornito dal
committente .
Sulla base di tali elementi non risulta né insufficiente né contraddittoria la motivazione della
sentenza impugnata che non ritiene provate le ” punte di più intensa attività”che presuppongono
che si verifichino “picchi di carico di lavoro cui seguano fasi decrescenti” e che l’aumento del
carico di lavoro non era affatto temporaneo.
Le censure di Poste si risolvono , in defmitiva, in un’inammissibile richiesta di una nuova
valutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito e il ricorso risulta
sostanzialmente inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in
presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

2

società riporta nel ricorso in cassazione e nel quale specifica le esigenze del ricorso al lavoro

Con il secondo motivo Poste denuncia violazione dell’articolo 10 della legge numero 196
del 1997 e della legge numero 1369 del 1960. Censura la sentenza con riferimento alle conseguenze
sanzionatorie derivanti dall’affermata illegittimità del contratto.
La censura è infondata.
Secondo la ricorrente la violazione della normativa in esame comporta soltanto l’instaurazione del
rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore della prestazione, ma non anche la trasformazione

Le ragioni della infondatezza di questa tesi sono state più volte esposte nella giurisprudenza di
legittimità. ( Cfr., per tutte, da ultimo, anche per ulteriori richiami, Cass. 13404 del 2013). In
particolare si è affermato che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze
previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e
quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datare di
lavoro effettivo. Infatti, l’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1,
commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di
fornitura), le conseguenze previste dalla L. n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di
lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia
utilizzato le loro prestazioni”. In tal senso questa S.C. si è espressa, in modo univoco e costante,
con una pluralità di decisioni, a cominciare da Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno
2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass n 232/2012; 21837/2012. Le medesime sentenze
hanno precisato che quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo
determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da
lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti
richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta,
che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e
lavoratore (sul punto, v. anche: Cass. 1148 del 2013 e Cass. 6933 del 2012). L’effetto finale in
questi casi è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario
contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro
effettivo, e il lavoratore. Pertanto, la conclusione cui sono giunti il Tribunale e la Corte d’appello di
Venezia è — pienamente – conforme -alla – legge.
Con il terzo motivo Poste chiede l’applicazione dell’articolo 32 della legge numero 183 del
2010 e la determinazione del risarcimento ai sensi di detta norma . Richiama quanto esposto nella
memoria di costituzione in primo grado ( pag 11) e reiterato in sede d’appello ( pag 12)con il quale

aveva contestato la pretesa della lavoratrice di ottenere la corresponsione delle retribuzioni fino al

3

del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

momento della costituzione in mora e chiedeva altresì che fossero detratte le somme ricevute dalla
lavoratrice al titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative rese a favore di terzi.
Il motivo è inammissibile . Poste Italiane non ha formulato nel ricorso censure circa la
determinazione del risarcimento come effettuata dalla Corte neppure sotto il profilo della mancanza
di motivazione con la conseguenza che non può incidere in alcun modo il citato ius superveniens
In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce

introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in
ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070, Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Tale condizione non sussiste nella fattispecie con la conseguenza che anche sotto tale profilo il
ricorso va rigettato .
Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, oltre IVA, CP e 15% per spese
generali , devono essere poste a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate
in €100,00 per esborsi ed €1.000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 10/7/2014

11- 101.. 1cw&L u~1 &

condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA