Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21580 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. un., 19/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIMET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso

lo studio dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 1405/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Giancarlo CASELLI dell’Avvocatura Generale dello

Stato, Angelo CLARIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Simet, concessionaria dal 1993 al 2003 di autolinee, impugnò dinanzi al Tar Lazio il rifiuto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concederle le dovute “compensazioni” conseguenti all’applicazione dei Regolamenti CEE 1227/69 e 1893/91 e delle leggi nazionali attuative disciplinanti i contributi di esercizio e, conseguentemente, le compensazioni per obblighi di servizio.

Il giudice adito dichiarò inammissibile il ricorso sul rilievo che questione analoga, già sollevata dalla Simet con ricorso straordinario al Capo dello Stato, era stata decisa con D.P.R da quell’Autorità su parere negativo espresso dal Consiglio di Stato.

L’impugnazione proposta dalla Simet dinanzi al massimo organo di giustizia amministrativa fu da questo accolta, sul presupposto in diritto della impredicabilità della ritenuta preclusione da giudicato, poichè il ricorso al Tar aveva in realtà prospettato fatti e questioni di diritto nuove e diverse rispetto a quelle esaminate e decise con il ricorso straordinario (anche in virtù dell’invocata applicazione del Regolamento CE).

Nel merito, il Consiglio di Stato ritenne legittima la richiesta di concessione delle “compensazioni” ai sensi e per gli effetti del citato regolamento CE 1191/67.

La sentenza del CdS è stata impugnata dal Ministero delle infrastrutture con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Simet.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (Reg. CE 1191/67; D.P.R. n. 1199 del 1971; art. 360 c.p.c., n. 1, art. 374 c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

L’avvocatura dello Stato lamenta che la decisione di ritenere non preclusivo il decreto del Capo dello Stato abbia integrato gli estremi del difetto assoluto di giurisdizione, atteso che quel giudicato, esistente e ad effetti preclusivi, impedirebbe l’estrinsecarsi di qualsivoglia, ulteriore potestas decidendi da parte del giudice amministrativo.

La censura è del tutto infondata, atteso che tanto la valutazione della difformità, o meno, della causa petendi e del petitum dei procedimenti oggi specularmente portati all’esame di questo giudice (quello, cioè, celebratosi dinanzi al GA e quello conclusosi con decreto del Capo dello Stato all’esito del ricorso straordinario proposto dalla Simet), quanto l’attribuzione del valore di ius novorum al Regolamento CE del 1967 integrerebbero, eventualmente, se pur in astratto sussistenti, i soli, invalicabili estremi dell’error iuris, tutt’affatto interno alla potestas iudicandi del giudice amministrativo: vicenda tale, pertanto, da escludere tout court il venir meno di quella potestà decisionale suo specie del difetto assoluto di giurisdizione.

Con il secondo motivo, si denuncia difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c., ex art. 362 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33. Il motivo – che lamenta, sia pur genericamente, la carenza di giurisdizione del G.A. vertendo la questione oggetto del giudizio sul tema dei canoni di concessione, id est in materia di diritti soggettivi – è – al di là ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito – inammissibile in rito per intervenuta preclusione da giudicato interno (la relativa questione non è stata, difatti, sollevata tempestivamente con appello incidentale, pur essendosi il giudice amministrativo pronunciato nel merito in primo grado (in termini, sull’argomento, Cass. ss. uu. 24883/08). Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria (art. 107 del Trattato dell’Unione Europea, Regolamenti CE nn. 1191/69 e 1893/91, art. 267 TFUE). Il motivo – che, nel lamentare plurime e reiterate violazioni della normativa comunitaria, si conclude con la formulazione dell’ipotesi secondo cui l’averne adottato un’interpretazione difforme dall’evidenza senza ritenere opportuno il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, così impedendo a tale organo sovranazionale una decisione in subiecta materia, avrebbe comportato, da parte del C.d.S. un eccesso di potere nei riguardi di quella Corte – è palesemente inammissibile, lamentandosi con esso, senza alcuna consistenza giuridica, un preteso eccesso di potere ai danni di una giurisdizione comunitaria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 15200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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