Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21580 del 18/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.18/09/2017), n. 21580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16263/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO
GIOVANNINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2339/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il
28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al cd. redditometro, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, lamentando, per quanto d’interesse, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto decaduto l’ufficio dall’azione accertativa, perchè l’avviso d’accertamento, ai sensi del primo comma della norma di cui alla rubrica, doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale andava presentata la dichiarazione per l’anno 2007, da effettuarsi, quindi, nel 2008, in quanto, la stessa CTR ha ritenuto che il modello 770 presentato dal datore di lavoro, valeva come dichiarazione che, quindi, non poteva ritenersi omessa, in riferimento alla maggiore capacità contributiva accertata che, invece, secondo l’ufficio, poichè non dichiarata, andava, invece, considerata omessa, così che il termine per la notifica dell’avviso d’accertamento era quello di cui dell’art. 43 cit., comma 2, cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
Infatti, nella presente vicenda, è pacifico che il contribuente non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi (modello unico ovvero 730), così come è pacifico che sia stato inviato solo il modello 770 da parte del datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, attestante esclusivamente l’imputabilità in capo all’odierna parte ricorrente della disponibilità di redditi da lavoro dipendente e ciò nel 2008 per i redditi relativi al 2007. Tuttavia, dalla parte narrativa del ricorso risulta in maniera pacifica che il Sig. S.G. abbia dichiarato redditi, tramite il sostituto d’imposta, per Euro 8.510,00 che non giustificavano il possesso nel biennio 2007-2008 di due autovetture e una moto di grossa cilindrata, nonchè l’acquisto di un’abitazione principale, che in quanto manifestazioni di ricchezza non dichiarata, hanno determinato da parte dell’ufficio la ricostruzione induttiva del reddito che richiedeva, a quel punto, la presentazione di apposita dichiarazione dei redditi per gli anni in contestazione, che, invece, non fu presentata, con conseguente termine per l’amministrazione di notificare l’avviso d’accertamento in quello più ampio di cui dell’art. 43 cit., comma 2 (31 dicembre del quinto – e non quarto – anno successivo), pertanto, l’avviso d’accertamento impugnato, che afferiva all’anno d’imposta 2007 e notificato il 24.12.2013 è stato tempestivo.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Toscana, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017