Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2158 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7651-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., D.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE

MICHELI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

PAOLO COMOGLIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4100/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 4100/2014 del 9 giugno 2014, pubblicata il 23 luglio 2014, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 285/3/12 di accoglimento del ricorso proposto dalle contribuenti M.G. e D.C. avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate per effetto della revoca delle agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, e accordate, all’atto della registrazione, dell’atto (OMISSIS), di acquisto di alcuni appezzamenti di terreno in capo alla società semplice M. – D. e dell’atto (OMISSIS) di conferimento di ulteriori terreni, posseduti dalle socie, nella società di persone e di trasformazione della medesima nella società di capitali Società Agricola La Panizzara, s.r.l.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 9 marzo 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Le contribuenti hanno resistito mediante controricorso del 16 aprile 2015.

E, con memoria del 7 novembre 2019, hanno insistito per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando: la successiva cessione (entro il termine di cinque anni di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1), delle quote della società di capitali da parte delle contribuenti le quali avevano beneficiato delle agevolazione all’atto dell’acquisto dei terreni in capo alla originaria società semplice non comporta la revoca dei benefici; al riguardo nulla rilevano nè la trasformazione societaria, nè la cessione delle quote, in quanto il cessionario riveste la qualità di imprenditore agricolo professionale e in quanto la cessione della quote non ha comportato il trasferimento della proprietà dei terreni (rimasti intestati alla società) a favore del cessionario divenuto socio.

2. – La Avvocatura generale dello Stato ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1.

Deduce la ricorrente che le contribuenti erano decadute dalla agevolazioni in quanto, per effetto delle cessioni delle loro quote, avevano pacificamente “cessato di coltivare direttamente” i terreni.

Nè, peraltro, nella specie ricorre la ipotesi di esclusione della perdita dei benefici fiscali, contemplata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, nel caso di in cui il successivo trasferimento degli immobili, acquistati colle agevolazioni, intervenga a favore del coniuge, o di parente entro il terzo grado, o di affine entro il secondo grado.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

E’ assorbente la considerazione della violazione del L. n. 604 del 1954, art. 7.

3.1 – La L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, recante Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, recita: “Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”.

La decadenza – soggiunge il comma 3, – comporta che “… l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari”.

Nella specie i giudici di merito hanno accertato – e il fatto è fuori discussione – che, prima della maturazione del ridetto termine quinquennale, le contribuenti (socie della società di persone, formale acquirente, e in possesso degli specifici requisiti in virtù dei quali furono applicate agevolazioni in parola, realizzando la società la coltivazione del fondo attraverso “la detenzione mediata” delle socie, v. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1565 del 27/01/2016, Rv. 638625 – 01) cedettero le quote della società di capitali (poi succeduta per trasformazione alla società di persone e divenuta) intestataria dei terreni acquistati.

La cessazione della coltivazione diretta delle contribuenti – alla evidenza conseguita alla cessione delle quote sociali da parte di costoro – ha integrato la condizione di fatto (alternativamente prevista rispetto alla alienazione del fondo) cui la legge connette l’effetto giuridico della decadenza dalle agevolazioni e il conseguente obbligo di pagamento dei tributi ordinari.

Nè ha fondamento l’obiezione (v. controricorso p. 13), circa l’asserito possesso dei requisiti de quibus da parte degli acquirenti delle quote della società di capitali) in quanto i presupposti fattuali delle agevolazioni applicate risultano, nella specie, correlati alle persone fisiche delle originarie socie, odierne controricorrenti.

Per vero nella valutazione della condizione della coltivazione diretta del fondo la giurisprudenza di legittimità è particolarmente rigorosa.

Dal principio giurisprudenziale secondo il quale “ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina, nell’ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell’acquirente, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all’acquirente sotto un profilo soggettivo” – affermato nel caso della morte del coltivatore diretto (Sez. 1, Sentenza n. 503 del 16/01/1992, Rv. 475353 – 01) ovvero in ipotesi di oggettiva impossibilità della coltivazione per causa “non riconducibile”, sotto il profilo soggettivo, all’acquirente (Sez. 5, Sentenza n. 18849 del 07/09/2007, Rv. 601044 – 01) – è dato evincere a contrariis il corollario giuridico che, ai fini della decadenza, assume rilevanza, ogni “causa di mancata coltivazione comunque ascrivibile alla potestà del contribuente”.

Sicchè la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha stabilito che si ha la decadenza dalle agevolazioni anche nella ipotesi “della esecuzione (in luogo della coltivazione) di opere prodromiche e funzionali all’esercizio dell’agricoltura” (Sez. 5, Sentenza n. 3199 del 09/02/2018, Rv. 646937 – 01); ovvero nel caso di affitto del fondo di “durata limitata” (infra annuale e solo per i mesi occorrenti) finalizzata alla “coltivazione intercalare, ossia, di breve ciclo all’interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo” (Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 21/03/2014, Rv. 630529 – 01); ovvero perfino “anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell’alienante” (Sez. 5, Sentenza n. 13219 del 26/10/2001, Rv. 549850 – 01).

3.2 – In conclusione, alla luce dei superiori principi di diritto:

– il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti;

– la Commissione tributaria regionale, è incorsa nella denunziata violazione di legge, avendo escluso la decadenza a dispetto dell’accertamento della relativa fattispecie.

Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso delle contribuenti, introduttivo della lite fiscale.

3.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre la considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito, consiglia la compensazione delle relative spese.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle contribuenti.

Condanna le controricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.900,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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