Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2158 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2158 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA NrreY2–(-(3c `21-°2-1/21/4sul ricorso iscritto al nr. 6158-2017 R.G. proposto da:
Stara Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pilo
Albertelli,

n.

1,

presso

lo

studio

dell’avvocato

Lucia

Camporeale, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliati
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– resistenti per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R,G,
27325/2015 del Tribunale di Roma, depositata il 02/02/2017;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe che

Corte di Cassazione perché voglia valutare, ai sensi dell’art.
374, secondo comma, cod. proc. civ., di disporre che la Corte
pronuncia Sezioni Unite; – nel merito, che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di
competenza proposto dall’Avvocato Salvatore Stara, con le
conseguenze di legge.
RITENUTO
Salvatore Stara, imputato del reato di calunnia, è stato tratto a
giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari. Il processo penale è
proseguito innanzi alla Corte d’appello di Cagliari e quindi alla
Corte di cassazione. Poi, a seguito di annullamento con rinvio,
il processo è tornato innanzi alla Corte d’appello di Cagliari e
nuovamente alla Corte di cassazione, con ulteriore per
cassazione ricorso avverso la sentenza di legittimità e ulteriori
istanze, tutte respinte sempre in sede di legittimità.
All’esito del processo penale, lo Stata ha promosso innanzi al
Tribunale di Roma azione di risarcimento danni nei confronti
dello Stato Italiano, per asserita responsabilità civile dei
magistrati impegnati nei vari gradi.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha
dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Perugia, ritenendo che, essendo in discussione
anche l’operato dei giudici di cassazione, il criterio di cui all’art.
11 cod. proc. civ. imponesse lo spostamento del giudizio,

Ric. 2017 n. 06158 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-2-

chiede: – la rimessione degli atti al Primo Presidente della

anche per quanto concerne le condotte dei magistrati del
distretto di Cagliari.
Avverso tale decisione lo Stara ha proposto ricorso per
regolamento di competenza, illustrato da successive memorie.
Lo Stato Italiano e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con

ope legis

dell’Avvocatura generale dello Stato,

hanno resistito con un unico controricorso.
RITENUTO
In relazione alla medesima vicenda, relativa ad una coimputata
dello Stara, è stato proposto un ricorso per regolamento di
competenze di analogo tenore. In quel giudizio, iscritto al n.
6157 del 2017, è stata sollevata l’opportunità di rimettere la
questione innanzi alle sezioni unite.
Su tale istanza la causa è stata assunta in decisione nella
camera di consiglio non partecipata del 27 giugno 2017.
L’esigenza di assicurare l’omogena applicazione del diritto
impone di rinviare il presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa
dell’esito della decisione riservata in quel giudizio. Ciò in
quanto, qualora si riterrà di rimettere gli atti al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la
decisione del presente ricorso dovrà tenere conto del
pronunciamento di queste ultime.
P.Q.M.
rimette la causa a nuovo ruolo in attesa dell’eventuale
pronuncia delle Sezioni unite sulla medesima questione di
diritto.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

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