Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2158 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26120-2020 proposto da:

G.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

TIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PATRIZIO MARIA RAIMONDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2020 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 10/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la decisione n. 19342/2017, questa Corte accoglieva il ricorso di G.A. avverso la sentenza n. 755/2010 del Tribunale di Crotone che, confermando la pronuncia n. 256/2009 del Giudice di Pace di Crotone, aveva rigettato la richiesta risarcitoria che il ricorrente aveva formulato nei confronti di Telecom Italia, ritenuta responsabile di non avere inserito il suo nominativo ed il suo corretto indirizzo nell’elenco degli abbonati. Cassava, pertanto, la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, la causa “occorrendo ulteriori accertamenti (segnatamente, sull’effettiva sussistenza e sulla derivazione causale dei pregiudizi lamentati, dimostrabili anche attraverso presunzioni) ai fini della decisione della controversia”.

Il giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Crotone, terminava con la sentenza n. 632/2020, pubblicata in data 10 luglio 2020, che accoglieva la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, condannando Telecom Italia a corrispondere all’odierno ricorrente la somma, determinata equitativamente, di Euro 500,00, rigettava la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, compensava le spese di lite per tutti i gradi di giudizio e rigettava, non ricorrendone i presupposti, la richiesta di condanna di Telecom Italia, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Affidandosi a tre motivi, G.A. ricorre avverso la suddetta decisione.

Resiste con controricorso Telecom Italia.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In data 29/11/2021 è pervenuto tramite PCT atto di rinuncia al ricorso da parte di Ga.Al., con richiesta di compensazione delle spese di lite anche in assenza di accettazione della controparte.

Telecom Italia non ha aderito alla rinuncia.

La Corte, considerato che la sopravvenuta carenza di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, esamina il ricorso al limitato fine della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento di rinvio per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il Tribunale di Crotone rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per avere qualificato come domanda avente ad oggetto il danno non patrimoniale il riferimento, avente solo fini illustrativi, al danno all’immagine allo studio professionale.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice del rinvio disposto la compensazione integrale delle spese di lite basandosi sul rigetto della domanda, mai formulata, di risarcimento dei danni non patrimoniali e per non avere comunque indicato esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione delle spese di lite.

3) Con il terzo ed ultimo motivo è imputata alla sentenza gravata la violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo rigettato la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria senza valutare la resistenza temeraria di Telecom Italia in tutti i gradi di giudizio.

4) La Corte ritiene che il ricorso sarebbe stato inammissibile, perché il ricorrente ha violato le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto in nessuna parte del ricorso, sia nella parte introduttiva, che nella illustrazione dei motivi, risulta indicato compiutamente il fatto costitutivo della domanda – questa Corte ignora, infatti, come il ricorrente avesse articolato le sue pretese risarcitorie – che è circostanza essenziale per lo scrutinio del primo e del secondo motivo. Ne’ si può attingere per la cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 18/05/2006, n. 11653).

5) In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto, con condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alle spese di lite sostenute dalla controricorrente, liquidate come da dispositivo.

6) Si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per disporre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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