Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2158 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. un., 01/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/02/2021), n.2158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19662/2020 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 77/2020 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 08/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2021 dal Presidente Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Maurizio Nucci, per delega dell’Avvocato Mario

Fantacchiotti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanza n. 77 pubblicata in data 08/07/2020, ha nuovamente disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, con contestuale collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e riconoscimento di assegno alimentare (nella misura di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 10, comma 2), nei confronti del Dott. A.G..

2. Il procedimento disciplinare cui egli è sottoposto ha ad oggetto le sue condotte di reazione a lavori di adattamento all’apertura di un esercizio commerciale in un locale nell’edificio condominiale ove egli abitava, tenute a partire dall'(OMISSIS), per le quali era stato disposto rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Brescia.

3. Chiamato a rispondere dei reati di concussione tentata e consumata, minaccia ed abuso di ufficio, l’odierno ricorrente fu, nel maggio 2019, condannato per concussione consumata in relazione ad uno solo degli episodi contestati, mentre fu dichiarato non doversi procedere per prescrizione per altri tre di questi.

4. Al riguardo, analoga misura disciplinare cautelare era già stata disposta con ordinanza della medesima Sezione del Consiglio superiore della Magistratura (la n. 68, depositata il 04/07/2019), ma questa fu cassata con sentenza 27/01/2020, n. 1719, di queste Sezioni Unite, di accoglimento dei soli quinto e sesto motivo (e reiezione degli altri, in particolare dichiarati inammissibili quelli di prescrizione e decadenza dell’azione disciplinare), coi quali il ricorrente aveva: da un lato, dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge, nonchè la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto la Sezione Disciplinare aveva omesso di rivalutare autonomamente i fatti di cui ai punti 1.4, 1.7 e 1.9 del capo di imputazione nel procedimento penale, ritenendo la sussistenza degli stessi sulla base della sentenza di non doversi procedere per prescrizione emessa dal Tribunale di Brescia; dall’altro lato, denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata per aver ritenuto sussistere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

5. Sul punto, queste Sezioni Unite, nell’accogliere le suddette doglianze, rilevarono come la motivazione adottata dal giudice disciplinare risultasse viziata sotto due diversi profili: in primo luogo, l’ordinanza impugnata si era limitata ad una motivazione apparente, priva di qualsiasi riferimento concreto, in quanto, pur non essendo necessario un accertamento definitivo in ordine alla sussistenza degli addebiti, riservato alla fase di merito, l’adozione di una misura cautelare avrebbe pur sempre richiesto una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi a livello di fumus boni iuris, nel caso di specie mancanti, del resto essendosi basata la motivazione del provvedimento impugnato sul mero dispositivo della sentenza del giudice penale, senza nemmeno esaminare la motivazione.

6. In secondo luogo, le riscontrate carenze motivazionali in punto di fumus boni iuris furono ritenute riverberarsi irrimediabilmente anche sulla valutazione del periculum in mora, rispetto al quale gli apprezzamenti della Sezione disciplinare furono giudicati sganciati dalla considerazione di alcuna concreta circostanza.

7. All’esito della rinnovazione del dibattimento in sede disciplinare, acquisita la sentenza del giudice penale e dispiegate ulteriori difese dall’incolpato, tra cui la riproposizione delle questioni della prescrizione e della decadenza già sollevate e ritenute non precluse dalla sentenza di cassazione con rinvio, la Sezione disciplinare ha peraltro escluso l’ammissibilità di ogni questione diversa dalla sussistenza dei presupposti indiziari della misura cautelare e ricostruito analiticamente questi ultimi, ampiamente motivando sul fumus boni iuris dell’illecito disciplinare contestato.

8. Questo si riferisce a plurime condotte sussunte nell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d), per avere l’incolpato posto in essere fatti costituenti reato, idonei a lederne l’immagine di magistrato ed oggetto di rinvio a giudizio (in data 25/01/2017) innanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale; ed in particolare per essere stato quegli imputato (in concorso) dei delitti p. e p. dall’art. 61, n. 9, art. 81 comma 2, artt. 110, 317, 336, 368, 610, art. 629, comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 9, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della qualifica e della funzione di Giudice del Tribunale di Milano, dopo che M.E. prendeva in locazione i locali ad uso commerciale posti al piano terreno, al piano interrato e al primo piano del condominio in cui risiedevano i coniugi A. – S. e iniziava i lavori di ristrutturazione, teneva, in alcuni casi in concorso con altri, condotte dirette o indirette ed intimidatorie od emulative tese ad impedirli.

9. Per ciascuna delle condotte, ricostruito l’elemento oggettivo sulla base dei riscontri probatori in atti, la Sezione disciplinare ha poi valutato sussistente pure quello soggettivo e reputato che, secondo Cass. Sez. U. n. 4882/19, la misura cautelare della sospensione soggiacesse al solo presupposto della gravità dei fatti contestati e della lesione che tale gravità arrecava al prestigio ed alla credibilità dell’incolpato e dell’amministrazione della Giustizia, al fine di stabilire la compatibilità del perdurante esercizio delle funzioni con la salvaguardia di tali beni giuridici.

10. Ed ha individuato nel “profluvio articolato e coordinato di atti, miranti a condizionare in suo favore l’andamento di una causa civile col ricorso abusivo alla spendita delle qualità e delle funzioni di magistrato”, un complessivo atteggiamento incompatibile con la credibilità della funzione e per di più minato da una valutazione prognostica di segno negativo, la quale, sia pur non necessaria ai fini del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, rafforzava la necessità dell’intervento cautelare, oltretutto in assenza, a dispetto del lungo tempo trascorso, di elementi rivelatori di un mutamento del modo di intendere l’esercizio della funzione giudiziaria da parte dell’incolpato, disvelato fin nel processo.

11. Per la cassazione della detta ordinanza cautelare ricorre oggi il ricorrente, affidandosi a tre motivi; ed il ricorso è trattato alla pubblica udienza del 12/01/2021.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In estrema sintesi, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha applicato, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente ordinanza disposto con sentenza n. 1719/20 di queste Sezioni Unite, la misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, con contestuale collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e riconoscimento del solo assegno alimentare, per avere qualificato sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari in relazione alle condotte contestate al ricorrente:

– come descritta al punto 1.4 del capo di incolpazione (definita di “tentata concussione ai danni del B.”): per essersi il ricorrente presentato con frequenza pressochè quotidiana presso gli Uffici comunali, qualificandosi quale Giudice del Tribunale di Milano e pretendendo per questo motivo dei colloqui con i funzionari addetti alla pratica, tra cui il geom. F., l’arch. Be. e l’ing. B., insistendo perchè venissero bloccati e poi definitivamente bocciati i lavori intrapresi dal M., nonchè pretendendo la visione immediata degli atti del procedimento;

– come descritta al punto 1.7 del capo di incolpazione (definita di minaccia fatta giungere all’avv. P.): per avere, nel corso di una riunione della Commissione Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano, il ricorrente (quale Vicepresidente della Commissione) minacciato indirettamente l’avv. P.A. – che, in qualità di responsabile dei servizi legali dell’Unione Commercianti di Milano, aveva redatto un parere tecnico a favore del M. dicendo a G.F., che la sostituiva nella predetta riunione: “Che bei pareri che fa il suo capo, brava, brava. Ma è sicura che l’anno prossimo farà ancora questo lavoro?”;

– quella descritta al punto 1.9 del capo di incolpazione (di nomina quale c.t.u. in svariate cause civili del medesimo professionista officiato come tale nella causa intentata dal condominio anche contro il M.): per avere il ricorrente, dopo che nella causa civile intentata dal suo Condominio anche contro il M. il G.I. aveva nominato quale CTU l’ing. Sc., nominato a sua volta il medesimo quale CTU in svariate cause civili avanti a lui pendenti, in un caso fissando per il suo giuramento la medesima data (10/12/2009) in cui erano previste le operazioni peritali nell’ambito della causa condominiale.

2. Col primo motivo il ricorrente censura la qui gravata ordinanza per “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, per omessa valutazione e omessa motivazione con riferimento all’eccezione di inosservanza delle norme processuali di decadenza prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 1 e di prescrizione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15 comma 1 bis”.

3. Al riguardo, egli invoca la giurisprudenza penale in tema di annullamento con rinvio di misura cautelare – per il quale va sempre verificata la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo – e poi il principio generale della sicura rilevanza della sopravvenienza di elementi di fatto (art. 627 c.p.p.) ai fini dell’applicazione delle misure cautelari; sostiene la riproponibilità della censura di tardività dell’azione disciplinare, per essere stata qualificata inammissibile dalla pronuncia di cassazione con rinvio solo per motivi formali e cioè per la mancata produzione dell’esposto e comunque per essere stati acquisiti pure altri documenti; conclude che tutti gli episodi contestati, tranne il capo 1.9, si collocano temporalmente nel settembre/ottobre 2007 e solo questo si situa a fine 2009 – inizio 2010: sicchè, indicati in ricorso alcuni atti (tra cui la relazione del Presidente del Tribunale di Milano del 05/09/2014, la sua nota di riscontro del 17/12/2014 ed un precedente esposto del giudice civile Ma. in data 08/02/2010), le sue eccezioni di tardività dell’azione disciplinare erano evidentemente fondate.

4. Il motivo non può trovare accoglimento, poichè, una volta esattamente ricostruito l’ambito del giudizio di rinvio nel giudizio disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, deve rilevarsi che l’ordinanza qui gravata esplicitamente motiva e correttamente limita il proprio ambito alla rivalutazione della sussistenza dei presupposti indiziari e di conseguenza a quella delle ragioni di cautela processuale connesse a tale accertamento, con esclusione di ogni altra questione.

5. Le argomentazioni del ricorrente sull’ambito del procedimento di rinvio si riferiscono ai fatti nuovi, siccome non portati all’attenzione del giudicante, ma non si attagliano alle questioni tecnicamente precluse per l’intervenuta espressa pronuncia idonea a definirle, sia pure solo in rito.

6. Nella specie, al punto 1 delle ragioni della decisione della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1719/20 è espressamente dichiarata l’inammissibilità delle relative questioni in dipendenza di un vizio formale, seguita da una motivazione ulteriore di infondatezza nel merito almeno della questione della prescrizione, con richiamo al momento in cui la notizia dei fatti acquisita dal titolare dell’azione disciplinare potè dirsi – con apprezzamento di fatto quindi qui incensurabile – circostanziata, cioè solo dal 20/09/2017.

7. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di puntualizzare che, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, i quali, anche in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (Cass. 03/09/2020, n. 18303), comprendono certamente quello di valutare liberamente i fatti già accertati e di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo, ma incontrano pur sempre i limiti derivanti dalle preclusioni processuali o dalle decadenze già verificatesi.

8. Ne consegue che, esclusa l’ammissibilità delle questioni in tema di decadenza e di prescrizione già mosse con il ricorso avverso la prima delle ordinanze cautelari poi cassata, esse non possono più essere riproposte nella presente fase di rinvio, a prescindere dalla natura meramente formale della ragione di tale preclusione.

9. Col secondo motivo il ricorrente lamenta “inosservanza o erronea applicazione della legge e omessa, contraddittoria e illogica motivazione per aver applicato una misura cautelare senza alcuna effettiva delibazione della possibile sussistenza dei fatti contestati a livello di fumus boni furis e senza alcuna rivalutazione autonoma dei fatti medesimi, anche alla luce degli elementi di prova acquisiti in sede penale”.

10. Al riguardo, egli si duole della mancata considerazione delle puntuali contestazioni operate alla sentenza del Tribunale penale di Brescia; tra l’altro, nega che gli accessi – di cui al capo 1.4 – siano stati quotidiani; si sofferma sulla condotta oggetto del capo 1.5, mentre su quella di cui al capo 1.7 nega sia mai stata configurata una minaccia; ancora, sulla condotta di cui al capo 1.9 tra l’altro nega la legittimità della derubricazione da tentata concussione ad abuso di ufficio, mancando l’indicazione delle norme violate e dell’ingiustizia del danno arrecato o del vantaggio patrimoniale procurato (invocando i principi di Cass. pen. 10140/15), pure lamentando essere mancati adeguati accertamenti sulla data della conoscenza della nomina dello Sc. rispetto alle sue successive nomine quale c.t.u., comunque legittime per non essere stato superato il limite del dieci per cento di nomina di ciascun ausiliario.

11. Ora, va ribadito che, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell’applicazione di misure cautelari ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, il giudice non è tenuto al completo e pieno accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull’illecito), ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati e della possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 15/01/2020, n. 741).

12. Del resto, tra il rinvio a giudizio dell’incolpato disposto in sede penale per un delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva ed il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22, non sussiste rapporto di automatismo – nel senso che al giudice disciplinare sia consentito, ai fini dell’adozione della misura cautelare, un mero richiamo alla gravità dell’ipotesi accusatoria astrattamente considerata – bensì una correlazione dinamica, per effetto della quale il giudice disciplinare, al fine di rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, deve prendere autonoma cognizione, sia pure allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti (e degli elementi che in concreto le supportino) quanto alla possibile colpevolezza dell’indagato, fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento (Cass. Sez. U. 28/02/2020, n. 5588).

13. Ancora, il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 (Cass. Sez. U. 19/03/2019, n. 7691).

14. E’ quindi ius receptum che nel procedimento disciplinare a carico di magistrati l’accertamento compiuto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con riguardo alla materialità dei fatti contestati all’incolpato ed alla loro scelta non è suscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il riesame dei fatti e del risultato istruttorio, la valutazione dei quali spetta esclusivamente al giudice disciplinare, unico giudice del merito, che ha l’obbligo di dare della propria decisione una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

15. Deve concludersi che, nella presente sede cautelare ed in fase di rinvio, per la configurabilità dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), è sufficiente la possibile rilevanza disciplinare dei fatti accertati nella loro materiale sussistenza e consistenza e la loro astratta sussumibilità entro fattispecie di reato, salva la più corretta definizione di queste ultime.

16. E, nella specie, sussistono i requisiti di congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ai quali soli deve essere limitato il sindacato di queste Sezioni Unite, già quanto ai capi 1.4 e 1.7, risolvendosi le censure in inammissibili critiche alla ricostruzione in fatto sulla sussistenza di un quadro indiziario grave, conseguita all’esito di attenta disamina degli elementi probatori a disposizione

17. Infatti, quanto alla condotta di tentata concussione in danno del B. è circostanza marginale e quindi irrilevante, quanto meno ai fini dell’applicazione della misura cautelare per cui è causa, la precisa frequenza degli episodi in cui la condotta reiterata si è manifestata, se non altro per la formulazione del capo di incolpazione con l’impiego di un avverbio in funzione limitativa del senso iniziale.

18. Ad ogni buon conto, ampia ed articolata è la motivazione sulla rilevanza dei differenti elementi che quegli episodi hanno caratterizzato, tra loro opportunamente combinati e tali da metterne in luce l’idoneità oggettiva, adeguatamente sorretta dalla corrispondente volontà dell’agente, ad intimorire il pubblico funzionario come esito di una serie di condotte, delle quali si è evidentemente inteso sottolineare la reiterazione ravvicinata.

19. Quanto all’ampia confutazione degli elementi relativi al punto 1.5 del capo di incolpazione, essa rimane irrilevante ai fini della decisione per essere estranea al suo ambito, visto che la misura qui impugnata è stata disposta in relazione ai gravi indizi per le differenti condotte di cui ai punti 1.4, 1.7 e 1.9 di quel medesimo.

20. Quanto alla condotta della minaccia fatta pervenire all’avv. P., è congruamente motivata – ed in quanto tale incensurabile nella presente sede – la valutazione di sussistenza dell’elemento oggettivo (per l’espressione usata nel pubblico contesto di un ufficio presieduto dall’agente ed in riferimento proprio al parere reso nella controversia privata di quegli) e soggettivo (con adeguata evidenziazione della finalità di dare soltanto sfogo al proprio rancore o di fare sfoggio della sua autorità).

21. Ma ad analoga conclusione di inammissibilità deve giungersi quanto alle censure formulate nel secondo motivo e relative al capo 1.9: in primo luogo, è immune dai vizi prospettati la ricostruzione in fatto del conferimento di numerosi incarichi anche successivi al primo e pendente la causa che vedeva l’incolpato quale parte processuale in qualità di condomino e quella in diritto sulla sua finalizzazione soggettiva e sulla sua idoneità oggettiva ad influire sull’andamento del processo in corso ed in danno quindi del M..

22. Non rileva, poi, in questa sede l’eventuale illegittimità espressamente affermata dalla giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. 18/02/2015-10/03/2015, n. 10140, imp. Bossi e a.) della derubricazione dell’originario reato da concussione in quello meno grave – e solo per questo quindi estinto per intervenuta prescrizione – di abuso in atti di ufficio, quand’anche sia mancata l’indicazione rigorosa della norma violata e degli ingiusti danno o vantaggio patrimoniale rispettivamente arrecato o procurato.

23. L’eventuale nullità da cui sarebbe affetta la sentenza penale del Tribunale di Brescia, prospettata solo in questa sede (non risultando la questione trattata – v. pagine 17 e seguente – nella memoria nell’interesse dell’incolpato nel procedimento prodotta alla Sezione disciplinare in sede di rinvio), rileverebbe solo ai fini della sua eventuale impugnazione in quella sede e comunque non avrebbe l’effetto di elidere la materialità dei fatti, l’unica a rilevare in quanto tale nella presente sede cautelare di rinvio.

24. Quanto, infine, al terzo motivo, con esso il ricorrente deduce “inosservanza o erronea applicazione della legge e omessa, contraddittoria e illogica motivazione per aver applicato una misura cautelare in assenza del “periculum in mora”: in merito sostenendo l’illegittimità delle conclusioni sulla prevedibile reiterabilità delle condotte in base agli elementi in concreto esaminati, venendo così a fondare la misura cautelare senza un effettivo e concreto vaglio del pericolo che invece avrebbe dovuto caratterizzarla.

25. Va ribadito che, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, anche nel caso in cui questa sia riferita ad un’ordinanza cautelare in procedimento disciplinare a carico di magistrati, il giudice del rinvio può rivalutare i fatti, solo essendogli vietato di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici e dovendo egli eliminare, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. U. 18303/20, cit.).

26. Nella specie, la valutazione del periculum in mora è idoneamente raffigurata in un ampio passaggio motivazionale (a piè di pag. 11 e inizio di pag. 12 della qui gravata ordinanza), con illustrazione della singolare pervicacia dell’azione e soprattutto delle sue modalità, reputate, con valutazione non eccedente i consueti limiti di congruità il cui rispetto è consentito sindacare nella presente sede, integranti l’una e le altre per sè sole la lesione al prestigio ed alla credibilità della funzione giudiziaria.

27. Il rilievo della tendenza del magistrato ad interferire in procedimenti diversi da quelli a lui assegnati (parte centrale della pag. 12) e dell’irrilevanza del decorso del tempo in carenza di altri elementi sul mutamento del modo di intendere l’esercizio della funzione giudiziaria connotano allora la valutazione di riprovevolezza a fini disciplinari, anche nell’attualità, delle condotte oggetto di incolpazione (pag. 12, penultimo paragrafo): valutazione che rimane qui insindacabile per non avere violato i ricordati limiti di congruità.

28. In definitiva, la considerazione della condotta complessiva dell’incolpato anche alla luce di quella successiva ai fatti fonda, nella gravata ordinanza, il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari ed anzi della loro persistenza nonostante l’epoca dei fatti, a tutela del prestigio e della credibilità delle funzioni giudiziarie messe a rischio dalla complessiva impostazione dell’incolpato nell’interpretazione di quelle: e, del resto in difetto di precise doglianze sulla proporzionalità della misura cautelare in relazione anche al non breve lasso di tempo trascorso dai fatti, anche la complessiva censura di inidoneità della motivazione sul periculum va disattesa.

29. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

 

 

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