Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21579 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorse 19072/2015 proposto da:

F. COSTRUZIONI SRL, nelle persone dei coamministratori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo

studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVANA RICCA;

– ricorrente –

contro

S.C., SC.DO., G.S.,

G.S., rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO LI CAUSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 235/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F. Costruzioni srl propone ricorso per cassazione contro G.S., S.C., Sc.Do. e G.S., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14.4.2015, che ha rigettato il suo appello ed accolto l’incidentale delle controparti condannando la F. ai danni per ritardata consegna.

Il giudizio era stato introdotto da G.S. e S.C. che avevano lamentato la ritardata consegna di un immobile e la mancata stipula dell’atto pubblico nonostante il rispetto da parte loro degli impegni assunti col preliminare, con conseguente richiesta di pronunzia ex art. 2932 c.c..

Altro giudizio era stato introdotto dai coniugi Sc.- G. su analoghi presupposti.

Riunite le cause, il Tribunale di Messina si era dichiarato incompetente in favore di quello di Catania ma a seguito di regolamento di competenza la Suprema Corte aveva indicato il Giudice competente nel Tribunale di Messina annullando la sentenza n. 1421/2000 e rimettendo ivi le parti nel giudizio 422/98, dichiarando inammissibile il ricorso dei coniugi Sc.- G. in quanto la mancata menzione di quest’ultimo giudizio iscritto al n. 493/98 doveva far ritenere disposta la separazione delle cause.

Dopo separate riassunzioni, respinta l’eccezione di estinzione del secondo giudizio, riunite le cause, le domande ex art. 2932 c.c., sono state accolte, decisione confermata dalla Corte di appello che ha ritenuto provato l’inadempimento e riconosciuto i danni da ritardata consegna.

La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 111 Cost., artt. 43,50, 132 e 307 c.p.c., art. 118 disp. att., per la mancata estinzione del secondo giudizio; 2.1) violazione degli artt. 1353 ss., 1470 e 2932 c.c., per il provato inadempimento dei promissari acquirenti; 2.2) omesso esame di fatto decisivo perchè negli scritti difensivi indicati si era dedotta il mancato pagamento di due rate di mutuo; 3.1) violazione degli artt. 1183,1353,1355,1362 e 1453 c.c., per la ritenuta assenza di inadempimento dei promissari acquirenti in relazione agli artt. 6, 8, 9 del preliminare; 3.2) omesso esame di fatto decisivo sotto il profilo dell’omessa considerazione del mancato pagamento degli interessi di preammortamento, delle rate di mutuo e dell’invito di F. a visionare i conteggi per fissare la data dell’atto; 4, 4.1. 4.2, 4.3) violazione degli artt. 1184,1223,1457,1460 e 2697 c.c., art. 111 Cost., artt. 116 e 132 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo.

In prossimità della udienza la ricorrente ha presentato memoria che eccepisce l’inammissibilità del controricorso per erronea notificazione della procura rilasciata a margine di atto non firmato digitalmente.

Premesso che la generica eccezione è infondata, esistendo in atti la procura a margine in originale, si osserva:

Le promiscue censure sono infondate.

Il primo motivo manifesta mero dissenso rispetto alla decisione impugnata che ha rigettato l’eccezione di estinzione sul presupposto che la Cassazione non si era pronunziata sul secondo ricorso per una implicita (erronea) separazione, il che ha comportato distinte riassunzioni e la riunione successiva.

E’ opportuno precisare che, avendo la Suprema Corte, in sede di regolamento, affermato che vi era stata la separazione dei giudizi, non era necessaria alcuna riassunzione (con conseguente irrilevanza di una sua eventuale tardività). mentre corretta era la successiva riunione dei procedimenti.

I restanti motivi, anche nella tecnica espositiva, richiedono un inammissibile riesame del merito e non attaccano adeguatamente l’affermazione della sentenza secondo cui i promissari acquirenti avrebbero adempito alle loro obbligazioni.

In particolare, il secondo.1 è apodittico nell’affermare il provato inadempimento dei promissari acquirenti e genericamente fa riferimento alla convenzione tra le parti ed alle ricevute prodotte.

Il motivo secondo.2 trascura che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Generico e non decisivo è il richiamo alla comparsa conclusionale del 2004 ed alla nota allegata alla memoria, atti asseritamente trascurati già dal Giudice monocratico.

Il terzo.1 motivo parte dal presupposto indimostrato dell’inadempimento dei promissari acquirenti e, nell’invocare una lettura collegata ed intercorrelata degli artt. 6, 8, 9 dei preliminari, trascura che l’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

In ordine al terzo.2, solo enunciato e non argomentato, valgono le considerazioni sul novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al quarto motivo, nelle sue articolazioni, mentre le denunzie di violazione di legge sono promiscue ed assertive rispetto ad una sentenza che ha riconosciuto il danno da ritardata consegna in accoglimento dell’appello incidentale.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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