Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21579 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.18/09/2017),  n. 21579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16098/2016 proposto da:

N.F.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MICHELANGELO POGGIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO PAGANO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILLA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO

MESSINA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5153/032015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI:, di PALERMO, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il concessionario della riscossione ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa ad una intimazione di pagamento, con il quale il concessionario della riscossione gli aveva richiesto l’adempimento del debito tributario per omesso versamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2006, denunciando la violazione dell’art. 2948 c.c. e delle norme relative alla prescrizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, pur non essendo stata opposta la prodromica cartella di pagamento, avrebbero ritenuto applicabile la prescrizione decennale del credito, in luogo, di quella breve propria del tributo in questione. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente i giudici d’appello, avrebbero ritenuta legittima la motivazione dell’atto impugnato, pur non essendo stata allegata la prodromica cartella a cui si faceva riferimento nell’intimazione di pagamento impugnata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

In riferimento, alla dedotta questione della prescrizione del credito, è recente insegnamento di questa Corte che “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Cass. Cass. sez. un. 23397/16).

Nel caso di specie, il credito si è prescritto in quanto, l’atto impugnato è stata notificato, oltre il termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica.

In riferimento, invece, alla censura di mancata allegazione della cartella di pagamento all’avviso impugnato, è insegnamento di questa Corte, quello che “In tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione” (Cass. n. 407/15, 24254/15, 20166/16).

Nel caso di specie, la prodromica cartella di pagamento risulta essere stata ritualmente notificata al contribuente, pertanto, non doveva essere nuovamente allegata all’avviso di pagamento impugnato, ma semplicemente richiamata, in quanto quest’ultimo ne era a perfetta conoscenza.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.

Il recente consolidarsi della giurisprudenza nella materia trattata, giustifica la compensazione delle spese.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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