Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21578 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1793-2020 proposto da:

P.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2900/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/07/2019 R.G.N. 3303/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12.7.2019, ha respinto il ricorso proposto da I.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché il Tribunale hanno, a loro volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte territoriale ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito dal suo paese a seguito di aggressione del fratello di una ragazza con cui aveva concepito un figlio, ragazza di nome R., appartenente ad una famiglia politicamente potente e ricca, che aveva altresì cacciato la sua famiglia dal villaggio – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che, al di là degli attentati terroristici che frequentemente vengono realizzati, il (OMISSIS) non presenta una situazione di violenza generalizzata;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate circostanze che possano far desumere un radicamento nel territorio italiano;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 2 che prevede l’istituzione di Sezioni specializzate per la trattazione delle cause di protezione internazionale: invero, il Presidente della Corte di appello di Venezia ha violato la norma prevedendo l’applicazione dei giudici civili provenienti da tutti i Tribunali del distretto ad alcune Sezioni civili della Corte di appello per comporre il collegio in materia di immigrazione;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, avendo, la Corte distrettuale, desunto in maniera apodittica la non credibilità del ricorrente, senza dare rigorosa applicazione degli indici legali di affidabilità ed effettuando valutazioni personali di eventi storici;

3. con il terzo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per mancata valutazione della situazione del Paese di origine e della situazione personale di integrazione del richiedente ai fini della protezione umanitaria;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto è stato impugnato un provvedimento amministrativo di organizzazione dell’attività giurisdizionale (il provvedimento di organizzazione adottato dal Presidente della Corte di appello di Venezia), lamentandosi il cattivo uso del potere pubblico: ebbene, va preliminarmente sottolineato che il profilo denunciato delinea un profilo di ripartizione interna degli affari nell’ambito di un unico ufficio giudiziario che, pertanto, non determina la violazione di alcun criterio di competenza (cfr. Cass. n. 31134 del 2018, con riguardo alla Sezione specializzata per le imprese; cfr. Cass. n. 8905 del 2015 con riguardo alle Sezioni lavoro); in secondo luogo, va rilevato che in base alla modifica apportata dalla L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 19, lett. a) e b), all’art. 7-bis dell’O.G. a decorrere dal 31 luglio 2007 “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati” (Cass. n. 10410 del 2020); questa Corte ha, altresì, evidenziato che seppur le assegnazioni degli affari non debbono essere arbitrarie, va riconosciuta la discrezionalità spettante ai Capi degli uffici per l’assegnazione degli affari, con la precisazione che il relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne l’efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità (Corte Cost., sentenze n. 143 e n. 144 del 1973; ordinanza n. 93 del 1988; sentenze n. 127 del 1979; n. 460 del 1994 e n. 272 del 1998);

5. il secondo motivo è fondato, posto che – in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte – la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza);

5.1. invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alta specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 cit.);

5.3. nella specie la Corte d’appello ha fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale sulla condivisione generica del giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente effettuata dal Tribunale – dal quale non sarebbe emersa la sussistenza di alcun rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano o degradante – ed ha appuntato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente sul dato, del tutto secondario, della mancata precisazione dei nomi di battesimo dei soggetti coinvolti e dell’unico, isolato, evento di aggressione, senza – del pari – approfondire, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, la situazione sociale, politica ed economica dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto in relazione alla dedotta influenza politica della famiglia della ragazza coinvolta e ai poteri riconnessi ai capi del villaggio nonché all’effettivo controllo di questi meccanismi da parte della polizia locale;

5.4. e’, quindi, evidente che la suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

6. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il terzo; la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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