Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21578 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/08/2019), n.21578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22985-2015 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA, 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI LAZZARETTO;

– ricorrente –

contro

D.F. DI D.F.R. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

GIANSANTE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA RANDO,

GIAMBATTISTA RANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.V. propone ricorso per cassazione contro D.F. sas di D.F.R. & C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19.1.2015 che, in accoglimento dell’appello di controparte, lo ha condannato a pagare l’ulteriore somma di Euro 6251,93 oltre all’IVA come per legge sull’importo di Euro 22957,85 ed interessi legali dalla data della domanda, nonchè le spese dei due gradi.

La domanda originaria della D.F. per la condanna all’importo di Lire 16.239.320 oltre IVA quale saldo del prezzo dovuto per opere edili realizzate in esecuzione del contratto di appalto del 15.6.1996, consistenti nella costruzione di una autorimessa e di una lavanderia secondo il progetto del direttore dei lavori, nella resistenza del convenuto che aveva contestato il consuntivo pari quasi al doppio del preventivo, eccepito l’esistenza di una clausola arbitrale e chiamato in causa il geom. S., direttore dei lavori, (che, costituitosi, aveva dedotto essere il maggior corrispettivo necessario ai fini del risultato a regola d’arte), era stata accolta solo parzialmente in primo grado limitatamente alle opere previste in contratto per l’importo di Euro 1746,66.

La Corte di appello, escluse la necessità della presenza del terzo in appello, trattandosi di cause scindibili e la violazione dell’art. 342 c.p.c. stante la esauriente esposizione dei motivi di doglianza, ha richiamato la ctu, l’art. 3 del contratto ed il libretto dei lavori a firma del D.L. circa l’importo finale di Lire 45.239, 320 a seguito di contabilità in contraddittorio con l’impresa, con la conclusione che le nuove opere erano state autorizzate dal soggetto contrattualmente abilitato, cioè il direttore dei lavori.

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 332 c.p.c. perchè anche nel caso di cause scindibili deve essere integrato il contraddittorio; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. perchè l’atto di appello non aveva i requisiti minimi di ammissibilità; 3) violazione degli artt. 1659,1660,1661 c.c. perchè il giudice di prime cure aveva correttamente interpretato la volontà delle parti.

Le censure sono infondate.

In ordine alla prima va osservato che la censura, come proposta, non contestando la scindibilità delle cause e lamentando solo la denuntiatio litis, è inidonea a superare la decisione impugnata non dimostrando la sua decisività anche in relazione alla ragionevole durata del processo.

E’ sufficiente al riguardo richiamare il costante insegnamento secondo cui detta omissione non produce alcun effetto se, nel momento in cui la Suprema Corte è chiamata a decidere, il termine per impugnare, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., sia ormai decorso (Cass. 24.1.2012 n. 947, Cass. 10.10.2011 n. 20802).

La seconda censura è inammissibile per difetto di specificità non riportando il tenore dell’atto di appello e trascura che, a seguito di SU. n. 27199/2017, non si richiede la prospettazione di un progetto di sentenza, trattandosi di revisio prioris instantiae.

Questa Corte, invero, ritiene sufficiente, in relazione alla novella introdotta dalla L. n. 134 del 2012, che si confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza che occorrano formule sacramentali.

La terza censura mostra preferenza per la sentenza di primo grado e non è idonea a ribaltare la decisione, fondata sulla ctu e sulla volontà contrattuale, il che avrebbe imposto rituale impugnazione ex art. 1362 c.c. con adeguata critica all’attività ermeneutica posta in essere dalla Corte di appello.

L’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

La ratio decidendi non risulta congruamente attaccata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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