Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21577 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1481-2020 propos..o da:

M.M.O., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – Sezione

di CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n cronologico 2646/2019 del TRIBUNALE DI

CAMPOBASSO, depositato il 26/11/2019 R.G.N. 1888/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 26 novembre 2019 n. 2646 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di M.M.O., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale.

2. Il Tribunale, rilevato che in sede di audizione il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese per ragioni di natura principalmente economica e personale (ricerca di un lavoro in considerazione della indigenza della sua famiglia), ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione del (OMISSIS), come rilevata dalle ultime fonti internazionali consultate; ha escluso, infine, sia per le patologie da cui era affetto il richiedente che per il suo stato di integrazione sociale, che vi fossero gli estremi per concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. M.M.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in combinato disposto con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 nonché la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non avere il Tribunale dato conto, nell’accertamento della situazione socio-politica del paese di origine di esso richiedente, delle fonti informative consultate, senza alcuna indicazione del contenuto dell’informazione ritenuta rilevante ai fini della decisione.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Tribunale accertato dettagliatamente tutti i fattori di vulnerabilità, soggettivi ed oggettivi, dedotti a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 19, comma 1, nella formulazione previgente al D.Lgs. n. 113 del 2008, in combinato disposto con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e con D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,32, e 36 Cost. Italiana e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale dedotto la scarsa valenza probatoria della documentazione prodotta, senza effettuare la valutazione comparativa di tutti i fattori di vulnerabilità, soggettivi ed oggettivi, prospettati nell’atto introduttivo del giudizio.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28 bis e art. 28 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale richiamato impropriamente la procedura accelerata prevista dalle suddette disposizioni.

6. I motivi, da trattari congiuntamente per connessione, sono fondati

e vanno accolti per quanto di ragione.

7. In primo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

8. In secondo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

9. Nel caso in esame il Tribunale, con riguardo alla situazione sociopolitica del (OMISSIS), a fronte della indicazione di fonti alternative che accreditavano una situazione di pericolosità tale da fondare il riconoscimento della protezione internazionale, non poteva limitarsi ad una valutazione solo generica (sia nella indicazione delle fonti che in relazione alla loro data), ma avrebbe dovuto indicare specificamente sia le COI che le informazioni da queste desunte, per non incorrere nel vizio di motivazione apparente, onde evidenziare i motivi per cui erano state ritenute più attendibili quelle poste a fondamento della decisione.

10. Inoltre, il Tribunale non ha assolutamente approfondito le questioni sulla dedotta integrazione sociale in Italia, giungendo alla conclusione che sia il contratto di comodato abitativo che la produzione dei CUD 2018 e 2019, “presumibilmente”, erano stati forniti da un connazionale.

11. In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice di merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa (Cass. n. 3968/2021; Cass. n. 262/2021; Cass. n. 16119/2020), è tenuto invece ad approfondire la condizione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, di cui sia stato dato un principio di prova, senza limitarsi a considerazioni di tipo soggettivo, per escluderla, e non fornendo alcun riscontro probatorio, soprattutto se facilmente acquisibile e verificabile, come nel caso di specie, attraverso richieste di informazioni alle autorità preposte alla vigilanza sui rapporti di lavoro ovve o alla polizia municipale.

12. Alla stregua di quanto esposto, impugnativa, dunque, cassate in relazione alle censure accolte e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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