Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21577 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. un., 19/10/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/10/2011), n.21577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI
ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRONI
GIOVANNI, per delega a margine del ricorso;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO
CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STINCARDINI RUGGERO, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO PISA SPORTING CLUB S.P.A., in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.
GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato MELIADO’ GIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CENNI ELENA, per delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
CURATELA EREDITA’ GIACENTE DI P.C., PO.EL.,
S.P., C.F., Z.S., B.
M. (o B.), Q.F., L.G.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
3815/1995 del TRIBUNALE di PISA;
uditi gli avvocati Alberto ANGELETTI, Elena CENNI, Cesare
PERSICHELLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale chiede che le Sezioni unite
civili accolgano il proposto regolamento, affidando al giudice
amministrativo la cognizione della domanda relativa alla F.I.G.C. ed
alla Lega Calcio, con le conseguenze di legge.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega nazionale professionisti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c. nel corso di un giudizio promosso dinanzi al tribunale di Pisa dalla curatela del fallimento Pisa Sporting Club s.p.a. nei confronti degli ex amministratori e sindaci della società, nonchè della stessa Figc e della Lega nazionale professionisti per il risarcimento di tutti i danni cagionati al patrimonio sociale e alla creazione ed incremento dello stato di insolvenza.
1.1. Alla Figc e alla Lega veniva, in particolare, contestata la omessa vigilanza, ex art. 2043 c.c., sulla regolarità contabile delle società sportive.
1.2. L’adito tribunale, nel giugno 2010, ha sospeso il giudizio nei confronti della Figc rispetto a quello instaurato nei confronti degli altri soggetti privati.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La duplicità di azioni proposte dalla resistente curatela (l’una nei confronti di soggetti privati, l’altra nei confronti della Figc e della Lega), entrambe aventi ad oggetto un’unica istanza risarcitoria, impone la differenziazione quoad iurisdictionis delle relative domande, attenendo l’una a posizioni giuridiche paritarie, l’altra all’esercizio di poteri autoritativi quali quelli caratterizzanti i rapporti tra un ente pubblico, quale il CONI e le singole Federazioni associate, e i singoli appartenenti ad esso.
2.2. Questa corte, con la sentenza n. 23598 del 2010, ha già avuto modo di affermare, in subiecta materia che la domanda di risarcimento del danno, proposta avverso la Federazione Italiana Gioco Calcio è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre costituisce, di converso, una controversia fra soggetti privati, devoluta al giudice ordinario, quella avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata contro i singoli componenti della federazione sportiva e della Covisoc, nonchè contro la società calcistica concorrente ed i suoi amministratori, per i comportamenti illeciti loro ascritti, che quell’illegittima iscrizione avrebbero indotto.
3. Osserva in proposito la curatela del fallimento nelle note di udienza depositate a seguito delle conclusioni rassegnate dal P.G. come, nelle more del presente giudizio, sia entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), che, all’allegato 4, art. 4, comma 1, n. 29, ha testualmente disposto – a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, fissata al 16.9.2010 – l’abrogazione della L. n. 280 del 2003, art. 3, commi 2, 3, 4 abrogazione riguardante, in particolare, la deroga al principio della perpetuatiti iurisdictionis introdotta dalla citata L. n. 280, art. 3, comma 4 (a mente del quale le norme attributive della giurisdizione esclusiva a GA si applicavano “anche ai processi in corso”).
3.1. Con la nuova disposizione del codice del processo amministrativo – opina conseguentemente la curatela ricorrente – è stata espunta dal nostro ordinamento “l’improvvida previsione di tanto improvvidi quanto ingiustificati mutamenti di giurisdizione nella pendenza dei giudizi, così tornandosi all’antico, saggio principio della perpetuatici”, onde, della odierna controversia, instaurata nel 1995 dinanzi all’Ago, non potrebbe che continuare a conoscerne proprio quest’ultima autorità giudiziaria.
4. La censura non è fondata.
4.1 Nessuna conseguenza sull’odierna decisione può, difatti, spiegare la poc’anzi ricordata disposizione abrogativa del codice amministrativo proprio alla luce del principio della perpetuatio iurisidcitionis oggi evocato dalla curatela del fallimento del Pisa calcio.
4.2. All’esito della disposizione processuale di cui alla L. n. 280 del 2003, difatti, le controversie di cui si discute erano state già definitivamente attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che, in proposito, potesse (e possa ancor oggi) assumere rilievo, quoad iurisdictionis, la circostanza che, concretamente, il materiale trasferimento dell’incarto processuale di ciascuna, singola controversia recante le stimmate di tale giurisdizione esclusiva fosse stato già disposto e realizzato dinanzi a quel giudice.
4.3. Proprio il principio della perpetuatio, oggi a torto invocato dalla ricorrente, conferma che, trasformata la giurisdizione de qua da ordinaria in esclusiva per esplicita disposizione di legge, nessuna rilevanza assume l’odierna abrogazione di quella normativa ai fini della corretta individuazione del giudice competente, non potendo ipotizzarsi, quia absurduum, che le medesime questioni, a seguito dell’individuazione della nuova giurisdizione, possano essere ancor oggi decise da giudici di ordini diversi a seconda della circostanza, meramente accidentale, che la traslatio iudicii sia o meno materialmente avvenuta.
4.4. Non senza considerare, ancora, che una corretta esegesi della ratio legis sottesa all’abrogazione di cui oggi si discute induce a ritenere che essa sia stata disposta in correlazione e in conseguenza del già avvenuto spostamento de la sede della disposizione attributiva della giurisdizione esclusiva nella norma di cui all’art. 133 lett. z) del codice del processo amministrativo, onde nella conferma della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve ritenersi implicita la volontà del legislatore di conservare a quell’autorità giudiziaria una giurisdizione già (del tutto ragionevolmente) attribuitale in tutta l’ampiezza che essa aveva acquisito. L’odierna vicenda processuale risulta, pertanto, del tutto analoga, in punto di riparto di giurisdizione, rispetto a quella decisa con la sentenza di queste sezioni unite poc’anzi ricordata, e pronunciata in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010.
Non essendovi spazio argomentativo per addivenire a diversa soluzione, il ricorso va accolto.
La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011