Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21577 del 13/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21577 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 4939-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

2022

PUCCITTI ROMELIA C. F. PCCRML54A67D179Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

la

Data pubblicazione: 13/10/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LALLI

CLAUDIO, giusta delega in atti;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1653/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 18/02/2008 R.G.N. 898/2006;

udienza del 05/06/2014

dal

Consigliere Dott. ENRICA

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona

del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto.

z
..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

IP 111~1.111•1•1~

RG n 4939/2009 Poste italiane/ Puccitti Romelia
Svolgimento del processo
La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza del 19/2/2008 , in riforma della sentenza del
Tribunale di Teramo , ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra Poste
Italiane e Puccitti Romelia decorrente dal 4/11/2000 al 31/1/2001 con conseguente
riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin da tale data e condanna di

l’aliunde perceptum ,

a decorrere dal 17/1/2003, data della messa in mora.

La Corte territoriale ha rilevato che il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del
CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97e successive modifiche per esigenze
eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda; che detta causale era da ritenere
ammessa per le assunzioni disposte fino alla data del 30.4.98
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Poste Italiane formulando tre motivi.
Resiste la Puccitti depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria
ex art 378 cpc
Motivi della decisione
Con il primo motivo Poste Italiane denuncia violazione dell’ art 1372 , commi I e 2, cc
nonché vizio di motivazione. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto
l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso .Lamenta che la Corte non ha valutato il lungo
tempo trascorso dalla cessazione del rapporto alla proposizione della domanda giudiziaria ,
l’accettazione del 1[1( e le altre indennità, tutte circostanze che provavano l’avvenuta tacita
acquiescenza alla risoluzione del rapporto.
Il motivo è infondato. Deve , sul punto , ribadirsi , in conformità all’insegnamento di questa
Suprema Corte, che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di
un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di
eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del
complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono
censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. ad es. Cass. 1111- 2009 n. 23872, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n.
1

Poste alla riammissione in servizio della lavoratrice , oltre al pagamento delle retribuzioni ,detratto

23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621). Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando,
inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione
per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e
certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ad es. Cass. 2,

12-2002 ,–

n. .

— 17070).

– La Corte d’Appello dell’Aquila ha ritenuto, con motivazione esente da vizi, non provate dette

della proposizione del ricorso e che , le scelte della lavoratrice erano state condizionate dalla
speranza di essere richiamata a lavorare presso Poste italiane” tenuto conto della circostanza che, in
una circolare indirizzata a tutti i direttori di filiale avvertiva che non saranno in nessun caso stipulati
contratti a tempo determinato con i soggetti che hanno in atto contenzioso giudiziale o
extragiudiziale nei confronti di Poste Italiane “.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt 1362, 1363 e seg
cc, nonché vizio di motivazione . Contesta l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è
pervenuto il giudice di merito che ha ritenuto di individuare nella data del 30/4/98 il termine ultimo
di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla
contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o
soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data
al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta,
quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono
destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle
previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-82006

n.

18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua
2

circostanze , alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima

inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass.
23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le
parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla

degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza
del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli
stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre,
Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18-3-2011 n. 6294, Cass. 31-3-2011 n.
7502). Non è, pertanto, censurabile la decisione della Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità
del termine apposto al contratto decorrente dal 27/10/2000 con conseguente trasformazione in
contratto a tempo indeterminato a decorrere da tale data.
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte
condannato Poste a pagare tutte le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora, pur non avendo il
ricorrente indicato né depositato i documenti utili a provare il danno.
Formula il seguente quesito: dica la Corte se i in caso di domanda di risarcimento danni da
scioglimento del rapporto di lavoro fondato su clausola risolutiva contrattuale nulla /rimane a carico
dello stesso lavoratore, in qualità di attore, l’onere di allegare e di provare il danno da farsi
equivalere alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative,
ma presuppone che queste siano state offerte dal lavoratore e che il datore di lavoro le abbia
illegittimamente rifiutate
11 motivo è inammissibile stante l’inadeguatezza del quesito. Quest’ultimo risulta,
infatti, del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie in quanto si risolve nella
enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto
rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre
Cass. 4-1-2011 n. 80 e Cass. 29-4-2011 n. 9583). Il quesito di diritto, richiesto a pena di
inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve
infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie
dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come
inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare “deve comprendere l’indicazione sia
della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente
3

trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione

assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche
di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n.
24339).
La ricorrente si è limitata ad invocare l’applicazione dei principi generali senza tenere conto di
• quanto contenuto nella sentenza prescindendo dalla fattispecie concreta e dalla ratio decidendi
posta a base della sentenza impugnata come tale non è idoneo ad assolvere alla funzione ex art 366

Così risultato inammissibile il motivo , riguardante le conseguenze economiche della nullità del
termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens,
rappresentato dall’art. 32, commi 5°, 6° e 7′ della legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24
novembre 2010.
In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce
condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia
introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in
ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente,
il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile
secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza .
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00 per
esborsi ed C 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 5/6/2014
L’ estensore
Enti

Antonio

Il Presidente
Guido Vidiri
Au_42,Af

Qi

bis cpc che va applicato alla fattispecie ratione temporis

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA