Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21576 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. un., 19/10/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 19/10/2011), n.21576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, che lo rappresenta

e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 182/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Mario ACETO per delega dell’avvocato Antonio Aceto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o

in subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23 settembre 1998 M.S. ha chiesto al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli la condanna del Consorzio interprovinciale Alto Calore di Avellino al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione di parte di un fondo di sua proprietà per l’esecuzione di una condotta idrica interrata.

Il Consorzio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, l’usucapione del diritto, la prescrizione del diritto azionato e, comunque, l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 29 marzo 2007 il t.r.a.p. ha rigettato la domanda e tale decisione è stata confermata dal tribunale superiore della acque pubbliche con sentenza del 3 luglio 2009 che ha affermato che:

a) la servitù di acquedotto di cui si tratta, benchè consistente in condutture interrate, costituisce una servitù apparente in quanto sono state realizzate opere permanenti visibili dal fondo del ricorrente costituite da serbatoi per l’approvvigionamento idrico di vaste zone e da numerosi pozzetti di ispezione in calcestruzzo di ampie dimensioni; b) peraltro, trattandosi nella specie di servitù pubblica, nella quale non sussiste il rapporto tra fondo dominante e servente, il requisito dell’apparenza è irrilevante con la conseguenza che ben può maturarsi l’usucapione anche se fossero mancante opere visibili e permanenti; c) i diritto risarcitorio si è estinto per essere stata la servitù di acquedotto acquistata il 4 settembre 1998, per usucapione ventennale, non essendo idonea a interrompere tale termine la proposizione di un’azione giudiziale diretta esclusivamente a ottenere il risarcimento dei danni e non il recupero del possesso del fondo; d) il diritto risarcitorio non sussiste, per mancanza del carattere illecito del comportamento denunciato, sia per il periodo anteriore all’acquisto per usucapione, che ha effetti retroattivi, sia per quello successivo.

Avverso la sentenza del t.s.a.p, il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. La società Alto Calore Servizi s.p.a., succeduta al Consorzio, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo l’errata e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 e 2697 c.c., il ricorrente sostiene che erroneamente il t.s.a.p. avrebbe affermato che le opere realizzate erano visibili e avrebbero rivelato in modo inequivoco l’esistenza e l’esercizio della servitù non essendo stata acquisita una prova idonea di tali circostanze.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’errata e falsa applicazione degli artt. 825, 1061 e 1158 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che nella specie si trattava di una servitù di uso pubblico per la cui usucapibilità non era necessario il requisito dell’apparenza in quanto le opere di cui si tratta sono di proprietà di una società privata, soddisfano quindi un interesse privato e pertanto non possono costituire una servitù di uso pubblico e, comunque, il requisito dell’apparenza è richiesto anche per l’usucapione delle servitù di tale natura.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2043 c.c., il ricorrente contesta l’affermazione secondo la quale nella specie la servitù sarebbe stata acquisita per usucapione perchè trattandosi di condotte interrate il Consorzio non avrebbe mai avuto il possesso del terreno nè avrebbe manifestato in alcun modo l’esercizio della servitù.

Inoltre, poichè la costruzione delle condutture è stata ultimata il 4 settembre 1978 e il ricorso introduttivo è stato notificato il 18 novembre 1994 non sarebbe trascorso il ventennio. Nè può escludersi l’effetto interruttivo del termine per effetto della notifica dell’atto introduttivo perchè nel caso di opere pubbliche non sarebbe mai possibile chiedere al giudice ordinario la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 2043, in relazione agli artt. 1153 e 1061 c.c.. Il ricorrente sostiene che l’acquisto della servitù per usucapione comporterebbe il diritto al mantenimento delle condotte ma non potrebbe escludere il diritto al risarcimento dei danni causati da un illecito di carattere permanente, nel limite dei cinque anni anteriori alla proposizione della domanda. Vengono infine aggiunte considerazioni relative all’entità del risarcimento dei danni che dovrebbe essere liquidato ex art. 384 c.p.c..

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il t.s.a.p., confermando l’accertamento effettuato dal t.r.a.p., ha affermato che “quella in esame è una servitù apparente giacchè, benchè consista in una conduttura interratta, presenta altresì opere esterne permanenti e visibili sul fondo servente e dal fondo servente, che evidenziano inequivocabilmente resistenza della servitù e la loro destinazione all’esercizio della stessa”. Il giudizio di fatto secondo il quale nella specie sussistono i requisiti della visibilità e della inequivocità delle opere esterne alle condutture interrate è incensurabile in questa sede, salvo che per insufficienza o illogicità della motivazione sulla quale si fonda, mentre nessuna censura di questo tipo è stata articolata dal ricorrente.

li secondo motivo, che investe l’argomentazione concorrente del t.s.a.p. relativa alla non necessità dell’apparenza per l’usucapibilità delle servitù di uso pubblico, resta pertanto assorbita essendo sufficiente a sorreggere la decisione impugnata l’accertamento della ricorrenza del requisito dell’apparenza.

Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta la questione dell’insussistenza di una possessio ad usucapionem che è proposta per la prima volta in questa sede, mentre è infondato nella parte in cui contesta l’affermazione del t.s.ap. relativa alla inidoneità della domanda risarcitoria a interrompere il termine ventennale dell’usucapione, perchè non è vero che la realizzazione abusiva (e cioè al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un’opera privata di pubblica utilità, quale è quella di cui è causa, privi il proprietario del fondo del diritto alla restituito in integrum, sia perchè, in generale, l’occupazione appropriativa è configurabile solo quando la radicale trasformazione del suolo ne mostri l’irreversibile destinazione alla realizzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, sia perchè, come è noto, la Corte EDU, nel considerare specificamente la disciplina dell’occupazione acquisitiva, ha ribadito che l’ingerenza dello Stato nel caso di espropriazione (e può aggiungersi anche di servitù coattiva), pena la violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (rispetto dei beni), deve sempre avvenire rispettando il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell’integrale possesso del bene.

Il quarto motivo è inammissibile perchè non censura specificamente la ratio decidendi costituita dall’affermazione che l’usucapione fa venir meno l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell’acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (Cass. n. 19294/2006, 8792/2000, 3153/1998).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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