Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21575 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 26/10/2016), n.21575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17771-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO GIANNELLA

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE della

LIGURIA depositata l’11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato (il 27.6.2011) l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale (Sez. di Genova) n. 435/5/10 dep. 11.5.2010, che ha rigettato il gravame dell’Ufficio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento sintetico (per Irpef e Ilor anno 1984) D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, emesso in relazione a finanziamenti (per L. 13.000.000) effettuati dal contribuente N.M. alla società Immobiliare Tutto Sole s.r.l..

La CTC ha in particolare ritenuto, per quanto ancora rileva, “che non vi era stato un reddito sfuggito a tassazione ma un reddito tassato e risparmiato, unito ad un disinvestimento di titoli avuti in eredità ed ai successivi investimenti finanziari fatti a nome dei figli da parte dei genitori”; che non è fondata la presunzione di redditi sfuggiti a tassazione e poi capitalizzati data la condizione del contribuente (ventenne e studente) all’epoca del finanziamento; che i “finanziamenti derivano da erogazioni dei genitori che avevano denunciato redditi di entità tale da permettere risparmi successivamente investiti”.

N.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4), essendo onere del contribuente, non adempiuto, dimostrare che il reddito presunto sulla base del c.d. redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.

2. La censura è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea qualificazione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006; in analoga fattispecie v. Cass. 13387/2013).

3. Col secondo motivo si denunzia omessa motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), mancando il riferimento a documenti che la sorreggano e al relativo contenuto.

La censura è infondata, avendo la CTC congruamente motivato sulla base di una pluralità di elementi (disinvestimento di titoli avuti in eredità; successivi investimenti finanziari fatti a nome dei figli da parte dei genitori; condizione del contribuente ventenne e studente all’epoca del finanziamento), con riferimento a erogazioni effettuate a favore del N. da parte dei genitori, che avevano denunciato agli effetti fiscali redditi di tale entità da permettere risparmi successivamente investiti.

4. Col terzo motivo si denunzia insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la CTC tenuto conto della documentazione prodotta dall’Ufficio, in particolare i certificati anagrafici dai quali risultava una diversa residenza del ricorrente e dei genitori.

5. La censura va respinta, non essendo ravvisabile, a fronte della congrua motivazione della CTR, un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata (diversa residenza dei genitori), e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore del N., delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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