Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21575 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25330-2015 proposto da:

ICOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIETTA CENTOMIGLIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO MAZZOTTA;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3352/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo n. 2979, pronunciato il 25 marzo 1992 e notificato il 17 aprile 1992, il Tribunale di Napoli intimava a M.L., nella sua duplice qualità di amministratore del Condominio (OMISSIS) e di comproprietario dello stesso, di pagare alla ICOR S.r.l. la somma di Lire 167.750.985, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo dei lavori di riparazione del fabbricato, commissionati all’ingiungente con scrittura privata dell’8 novembre 1988.

Con sentenza n. 7131/1998, pronunciata il 3 settembre 1998, il Tribunale Napoli revocava il monitorio opposto e condannava il M., sempre nella sua duplice veste, al pagamento della minor somma di Lire 29.641.164, che dichiarava già versata alla data del 23 luglio 1993, condannando altresì la ICOR S.r.l. alla restituzione, in favore del M. (in proprio e nella qualità), della somma di Lire 192.660.063, pari alla differenza tra l’importo di Lire 222.301.227 pagato dal M. in corso di causa in conseguenza della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la somma stimata dal Tribunale come dovuta.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza, n. 1141 pronunciata il 21 marzo 2008 – nel contraddittorio tra la ICOR S.r.l. e gli eredi del fu M.L. e degli eredi di S.M. e altri condomini, riformando in parte la sentenza di primo grado condannava M.L.R., V.F., M.I., M.A., Ma.Re., Ma.Ro., S.L., S.F., C.A., P.G. e Sa.Ca.El., al pagamento in favore della Icor S.r.l. e per le causali di cui in motivazione, dell’importo di Lire 166.510.417 (Euro 89.995,45) importo che dichiarava già versato, alla ICOR, in data 23.7.1993″, condannando la Icor S.r.l. a pagare agli appellati la residua somma di Lire 55.790.810 (Euro 28.813,55), oltre interessi dal 23 maggio 1994.

Con citazione notificata a mezzo raccomandate spedite il 20/21 marzo 2009, la ICOR S.r.l. proponeva domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 avverso detta sentenza, asserendo che la decisione revocando “riposa(va) sul falso presupposto che l’importo di Lire 192.660.063 (…) al quale la sentenza del Tribunale di Napoli recava condanna nei confronti della ICOR S.r.l. ed in favore degli appellati non sia stato restituito e, comunque, conseguito dagli appellati a seguito della sentenza di primo grado”, laddove, detta restituzione era, incontrovertibilmente, dimostrata: a) per Lire 180.000.000, dalla stessa sentenza di primo grado, che aveva disposto “lo svincolo della cauzione prestata mediante deposito giudiziario (…) e il pagamento dell’intero importo ivi depositato in favore del predetto M., in proprio e nella qualità” -, b) per Lire 85.950.317 dal verbale di offerta reale redatto il 10 dicembre 1998, recante in calce l’accettazione da parte dello stesso M.. Concludeva, pertanto, chiedendo che, revocata la sentenza pronunciata l’11 febbraio/21 marzo 2008 dalla Corte di Appello di Napoli, in sede rescissoria il Giudice adito condannasse gli appellati al pagamento della somma di Lire 126.459.222 (pari a Euro 65.310,73), oltre interessi legali dal 31 ottobre 1999.

Instaurato il contraddittorio e sospeso il termine per proporre ricorso per Cassazione, nella contumacia di tutti gli appellati, all’udienza del 1 luglio 2014, il patrono della ICOR S.r.l. produceva dichiarazione dell’amministratore unico di detta società avente ad oggetto la rinuncia al giudizio di revocazione nei con fronti di tutte le parti, fatta eccezione che per S.L. e C.A..

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3352/2015 dichiarava inammissibile la domanda di revocazione. Secondo la Corte distrettuale, la sentenza della quale era domandata la revocazione sarebbe affetta non da un errore revocatorio ma da un vizio di omessa pronuncia dovendosi considerare che la sentenza non esamina in alcun modo la domanda restitutoria avanzata dalla ICOR srl.

La cassazione della sentenza n. 1141 del 2008 è stata chiesta dalla società ICOR srl con ricorso affidato a due motivi. S.L. in questa sede è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= La società IGOR srl lamenta:

a) con il primo motivo, nullità della sentenza o del procedimento, error in procedendo, violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). In particolare, la ricorrente denuncia un error in procedendo della sentenza n. 3352 del 2015 perchè, come risulterebbe dalla stessa sentenza n. 1141 del 2008 resa in sede di revocazione, non avrebbe esaminato in alcun modo le domande restitutorie avanzate dall’attuale ricorrente in sede di appello e ribadite nelle conclusioni lettera D) condannare M.L. a restituire la somma di cui alla versata cauzione oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal di del deposito o della riscossione”.

b) Con il secondo motivo, nullità della sentenza o del procedimento, error in procedendo, omessa pronuncia su domanda correttamente proposta e, erroneamente, giudicata inammissibile, violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). In caso di mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente chiede che sia annullata la sentenza resa in sede di revocazione avendo erroneamente ritenuto che l’omessa pronuncia laddove, dagli atti e dai documenti della causa risulti un errore di fatto debba essere fatta valere mediante ricorso per cassazione e non possa formare oggetto del procedimento disciplinato dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

1.1.= Per ragione di pregiudizialità appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo ed è inammisibile, per quanto contrasta con il condiviso indirizzo di questa Corte di cassazione che esclude il potere utilizzare lo strumento della revocazione per far valere il vizio della sentenza consistente nell’omissione di pronuncia tout cour (ovvero laddove non emerga un errore percettivo, come nel caso del giudice che erroneamente percepisca ed affermi che una domanda non è stata proposta), trattandosi, semplicemente, di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

2.= Fondato è invece il primo motivo.

Intanto va qui osservato che il ricorso averso la sentenza n. 1141 del 2008 della Corte di Appello di Napoli è tempestivo in quanto risulta dal testo della decisione del 2015 che l’impugnazione per revocazione dinanzi alla Corte di Appello era stata proposta esattamente un anno dopo la pronuncia di appello e che, sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ex art. 398 c.p.c. da parte della Corte di Appello, detto termine ha iniziato a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione della sentenza, che ha definito il ricorso per revocazione (Cass. n. 3680 del 2016), quindi, dal 24 luglio 2015 ed, essendo stato il presente ricorso proposto con consegna all’Ufficiale Giudiziario in data 8 ottobre 2015, a quest’ultima data il termine residuo rispetto al periodo complessivo di un anno e 45 giorni allora applicabile non era decorso essendo l’8 ottobre l’ultimo giorno utile.

1.3.= Risulta dai documenti che la sentenza del 2008 ha omesso di decidere su una domanda proposta dalla ICOR e precisamente sulla domanda definita restitutoria, avendo la stessa, nell’assunto, spontaneamente eseguito il comando giudiziale di primo grado (che la vedeva destinataria della condanna alla restituzione della controparte di una somma di oltre 192 mila Euro, quale differenza tra la somma pagata a titolo di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo inizialmente emesso, oltre 222 mila Euro e la somma ritenuta spettante in sede di giudizio (oltre 29 mila Euro) laddove in appello veniva rideterminata in diminuzione la cifra spettante a ICOR con derivata rideterminazione dell’obbligo restitutorio di quest’ultima nei riguardi delle controparti (pari ad Euro 28.813, 55) tenuto conto del già versato da queste ultime. In altri termini la questione posta in appello dalla ICOR consisteva per enunciato della stessa sentenza del 2015 sulla revocazione nella erronea pretermissione del fatto che medio tempore ICOR avesse già restituito ala somma stabilita dal giudice di primo grado e ciò sia in base alla stesa sentenza del Tribunale che stabiliva lo svincolo di un deposito cauzionale, sia in forza di un verbale di offerta reale accettata, dal che l’erronea determinazione finale del rapporto dare/avere tra le parti. D’altra parte l’omessa pronuncia è stata rilevata dalla stessa Corte di Appello in sede di revocazione laddove con la sentenza n. 3352 del 2015 da un verso attesta che la domanda restitutoria di ICOR era stata effettivamente proposta già nella citazione di appello e poi ribadita nella comparsa conclusionale (impregiudicato qui il limite di accoglibilità in relazione al riferimento alla sola cauzione in sede di conclusioni in appello), per altro verso dà atto che la sentenza della cui revocazione si trattava non affrontava in alcun modo tale domanda, pur proposta, attribuendo, perciò, a quella sentenza expressis verbis il difetto processuale oggi denunciato. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale provvederà alla liquidazione delle spese del presente grado del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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