Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21575 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21575

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22195/2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO LUSENA,

n. 9, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VINCI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO ZOCCA, PAOLA

ZOCCA;

– ricorrente –

contro

B.M., D.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

Viale PARIOLI 79H, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOBIANCO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

ZANINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 317/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso manifestamente fondato, giusti i principi espressi da questa Corte con le sentenze n. 8437 del 2002 e n. 23726 del 2007.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Il Collegio:

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe dai quali risulta che: F.S. titolare di Immobiliare Stadio con ricorso notificato il 19 settembre 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza an. 317 del 2016, con la quale la Corte di Appello di Venezia riformava la sentenza n. 1208 del 2009, pronunciata dal Tribunale di Verona, respingendo la domanda proposta da F.S. titolare di Immobiliare Stadio nei confronti di D.N. e B.M., avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 3.000,00, quale importo pattuito per la provvigione dovuta per l’attività di mediazione. Secondo la Corte di Appello di Venezia, la clausola inserita nel contratto di mediazione secondo cui “resta inteso che il compenso sopra indicato non sarà dovuto in caso di mancata vendita” configurerebbe una condizione sospensiva, che subordinava la sussistenza del diritto, al compenso del mediatore, al positivo esito della complessiva operazione di compravendita.

La cassazione è stata chiesta per un motivo. B.M. e D.N. hanno resistito con controricorso.

Ritiene:

1.- Infondato l’unico motivo di ricorso, con il quale F.S. lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare del combinato disposto degli artt. 1366,1367,1369 e 1754,1755 c.c. e segg.. Secondo il ricorrente, avrebbe errato nello stabilire che il diritto alla provvigione sarebbe sorto a seguito del trasferimento della proprietà dell’immobile in quanto nell’ultima riga del conferimento di incarico si legge “resta inteso che il compenso non sarà dovuto in caso di mancata vendita”.

1.1.- E’ opportuno ribadire che, ai sensi dell’art. 1754 c.c., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione, anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare. Ciò vuol dire che, perchè sorga il diritto del mediatore al compenso, è sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera dallo stesso svolta per l’avvicinamento dei contraenti, purchè, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti (Cass. 20.12.2005 n. 28231; Cass. 16.12.2004 n. 23438).

D’altronde, anche quando il conferimento di incarico al mediatore è con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, ciò non è indicativo anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore stesso dopo la scadenza del termine di validità del patto, con la conseguenza che l’opera prestata dal mediatore, se idonea ed efficiente alla conclusione dell’affare, determina per ciò stesso il diritto alla provvigione. Ne consegue che il fondamento del diritto al compenso è da ricercarsi in ciò, che l’attività di mediazione, che si concreta nella messa in relazione delle parti, costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Nella specie, la conclusione dell’affare – è integrata dalla conclusione del contratto preliminare di vendita intervenuta fra le parti, mentre, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, sono indifferenti le vicende successive che, nella specie, hanno condotto le parti alla mancata conclusione del contratto definitivo.

Alla conclusione del contratto preliminare va, quindi, riconosciuto l’effetto dell’insorgere del diritto alla provvigione, indipendentemente dalla scadenza o meno del mandato.

E’ ben vero, che la clausola contenuta nell’accordo di mediazione prevedeva che “il compenso sopra indicato non sarà dovuto in caso di mancata vendita”, ma, l’interpretazione accolta dalla Corte di merito – che ha ritenuto non dovuto il compenso, posto che la clausola contrattuale integrava una condizione sospensiva non può essere seguita. Una tale interpretazione, infatti, è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, come ormai facenti parte del tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico. In questa ottica deve, infatti, – ancora una volta – ribadirsi che l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale – la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e ricchezza di contenuti -, applicabile, sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462). In questa prospettiva, si è giunti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti). Calato, poi, nell’ambito contrattuale, va affermato che il principio della buona fede oggettiva, cioè, della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte. Ora, sulla base dei principi

enunciati, appare ragionevole ritenere che l’espressione “(…) il compenso non sarà dovuto in caso di mancata vendita” debba essere intesa quale vendita non in senso giuridico ma in senso economico quale mancata conclusione dell’affare.

Sicchè, non può non convenirsi che, l’interpretazione dell’accordo mediatorio fornito dal giudice di merito si pone in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, più sopra selezionati, consentendo che comportamenti elusivi, posti in essere dalle parti, tolgano effetto allo stesso contratto di incarico. Ne consegue che la clausola in esame dovrà essere interpretata – sulla base dei principi indicati in materia di mediazione – alla luce del canone generale di buona fede, come più sopra enunciato.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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