Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21574 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 26/10/2016), n.21574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17631/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO GIANNELLA

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 434/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE

della LIGURIA, depositata l’11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 27.6.2011 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale (Sez. di Genova) n. 434/5/10 dep. 11.5.2010, che ha rigettato il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza della Commissione di primo grado di Savona che aveva annullato l’avviso di accertamento sintetico (per Irpef e Ilor anno (OMISSIS)) D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, emesso in relazione: a) ad acquisto di quote della società Immobiliare Tutto Sole s.r.l.; b) al versamento della somma di Lire 41.668.000 con funzione di integrazione del capitale sociale della società Immobiliare Tutto Sole s.r.l; c) a finanziamenti alla suddetta società (per Lire 63.400.000) effettuati dal contribuente N.M..

N.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pregiudizialmente si osserva che la copia della sentenza della CTR oggetto del presente ricorso per cassazione è incompleta, contenendo l’intestazione e la pagina finale, ma mancando delle due pagine contenenti l’esposizione dei fatti e la motivazione, come anche tutte le copie presenti in atti, rè è possibile la ricostruzione in maniera sufficiente del suo contenuto.

La questione se si possa superare la mancata produzione da parte dell’Agenzia delle entrate della copia autentica e completa della sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., è stata risolta da giurisprudenza qui condivisa (Cass. n. 14207 del 2015; n. 6712 del 2013), con la declaratoria di improcedibilità.

La fermezza della posizioneè tale cheèstata ritenuta “manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 22108 del 2006).

2. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, in base al principio di soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre

2016

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