Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21574 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20706/2015 proposto da:

G.P., P.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MECENERO;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA EDILE J.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1394/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 29.1.2003 J.L., nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa edile esponeva: di aver stipulato, nel mese di aprile 2000, un contratto di appalto con G.P. e P.B., con cui si impegnava a completare il fabbricato sito in (OMISSIS), fornendo prestazioni edili e forniture dei materiali occorrenti; in data 21.4.2000 era avvenuta la consegna del cantiere per il tramite del geom. F.S., in qualità di direttore dei lavori, nonchè di tecnico di fiducia dei Sigg. G. e P., stabilendo come data di inizio dei lavori il 10.5.2000; di aver eseguito i lavori convenuti, seguendo le istruzioni impartite dai committenti e dal direttore dei lavori, provvedendo alla fornitura del materiale scelto dai committenti e/o di qualità di non inferiore alla media per quanto non espressamente convenuto; di aver ottenuto il pagamento di tre acconti per un totale di Lire 51.149.000, pari ad Euro 26.416,25; che, non avendo ricevuto ulteriori acconti era stato costretto, dopo innumerevoli solleciti verbali di pagamento, a sospendere i lavori in data 24.2.2001; che a seguito della certificazione di cantiere eseguita dal geom. F., era risultato un importo complessivo a favore dell’impresa J. pari a Lire 120.938.335, ossia Euro 62.459,44, relativa ai quattro stati di avanzamento liquidati dalla direzione dei lavori; che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento l’impresa J. risultava ancora creditrice della somma di Euro 36.043,18 (Lire 69.789.335) a titolo di saldo per le prestazioni effettuate, detratti gli acconti ricevuti e contabilizzali.

Ciò premesso, l’impresa J. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza, G. e P. per sentirli condannare al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda svolgendo, a loro volta domanda riconvenzionale per la somma di Euro 15.605,75 per i gravi vizi dell’opera, la ritardata consegna, l’abusiva occupazione del cantiere e indebiti pagamenti in eccesso.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 22.6.2011, accoglieva la domanda dell’attore e condannava i convenuti al pagamento della somma richiesta e alla rifusione delle spese di causa.

Avverso tale sentenza proponevano appello G. e P., chiedendo l’integrale riforma della sentenza e, pertanto, il rigetto della domanda attrice e l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Si costituiva in giudizio lo J., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza. N. 1394 del 2012 in parziale riforma della sentenza impugnata condannava gli appellanti al pagamento della minor somma di Euro 29.523,18, oltre interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora. Compensava per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e poneva l’altra meta a carico dell’Impresa J.. Secondo la Corte distrettuale l’Impresa J. per il tramite della testimonianza del direttore dei lavori F. aveva dato la prova di aver eseguiti quei lavori per i quali chiedeva il pagamento. A sua volta essendo dimostrati i vizi dell’opera denunciati dai sigg. G. e P. gli stessi avevano diritto ad una riduzione del compenso richiesto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G. e P. con ricorso affidato a due motivi. I sigg. G. e P. lamentano: A) Con il primo motivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione delle norme di cui al R.D. n. 274 del 1929, art. 6, e della L. n. 144 del 1949, art. 56, comma 5. B) Con il secondo motivo, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

L’Impresa J. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa produzione dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta. Come ritenuto costantemente a partire da S.U. 627/08, così massimata: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità, di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato, successivamente, può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

1.2.- Il difensore del ricorrente all’adunanza della Corte in Camera di Consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Epperò, nel caso in esame, il difensore con memoria ex art. 378 c.p.c., ha semplicemente chiesto di esser rimesso in termini per il rinnovo della notifica senza per altro una plausibile giustificazione della mancata produzione della cartolina e/o di aver effettuato richiesta all’Ufficio postale di un eventuale duplicato della cartolina.

Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso. Non vi è necessità di provvedere sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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