Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21574 del 18/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21574

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8445/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, PREFETURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CHIETI, in

persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI

DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI PENNETTA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 729/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso principale infondato, posto che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione ha sanato la nullità della notifica e considerato che il secondo motivo, in parte non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte propone censure di merito, non proponibili nel giudizio di cassazione. Fondato il ricorso incidentale perchè la sentenza impugnata non ha indicato le gravi e/o eccezionali ragioni che avrebbero dovuto giustificare la disposta compensazione delle spese del giudizio.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Il Collegio:

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe dai quali risulta che:

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, con ricorso notificato il 25 marzo 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza an. 729 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice di appello, aveva accolto previa riunione, i due appelli proposti da A.U., avverso l’ordinanza del 12 dicembre 2012 con la quale il Giudice di Pace di Chieti aveva convalidato l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Chieti n. 17708 del 2012 per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 20, nonchè avverso la sentenza n. 96 del 2013 con la quale lo stesso Giudice di Pace di Chieti aveva respinto l’opposizione avverso le ordinanze nn. 17706 e 17729 del 2012 adottate dalla Prefettura di Chieti per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28, nei confronti del sig. A.U. e del Comitato Organizzatore. Secondo il Tribunale di Chieti, posto che “mentre nell’associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente ed illimitatamente, tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l’attività, se cioè mandatario, organizzatore, Presidente, componente ed, anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all’esercizio di un’attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali nè nella lettera, nè nella ratio della disposizione di cui all’art. 41 c.c.” non era possibile ascrivere colpa e, quindi, responsabilità amministrativa al soggetto che ha tratto i titoli oggetto del giudizio.

La cassazione è stata chiesta per due motivi, illustrati con memoria. A. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

Ritiene:

A.- Ricorso principale.

1.- Infondato il primo motivo, con il quale il Ministero dell’Interno denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 144 c.p.c., in tema di notificazioni presso l’Avvocatura dello Stato. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Chieti non abbia dichiarato la nullità dell’atto introduttivo, essendo stato notificato presso la prefettura e non presso l’Avvocatura dello Stato, come prescrive l’art. 144 c.p.c..

1.1.- Secondo quanto stabilisce l’art. 144 c.p.c., comma 1, “Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato”. Il contenuto di questa norma va, pertanto, integrato con il R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, il quale dispone, al comma 1, che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale…devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”, e, al comma 2, che “ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”. Questa Corte, nella sentenza n. 7315 del 2004, ha osservato che, con riferimento alle notificazioni di atti preordinati alla introduzione di un giudizio, l’art. 11, comma, 1 utilizza espressioni di contenuto inequivoco, tali da far intendere che nelle ipotesi considerate la disciplina da esso posta è la sola applicabile. Del resto, la regola della notificazione degli atti giudiziali presso l’Avvocatura dello Stato è stata riaffermata, dopo l’emanazione del vigente codice di rito, dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, mentre ad essa è possibile derogare, con applicazione della regola di cui all’art. 144 c.p.c., comma 2, (notifica diretta all’amministrazione dello Stato destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede) solo in ipotesi particolari, nelle quali risulti che si sia inteso derogare alla “regola” posta dall’art. 11 (in tal senso, riguardo ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui alla L. n. 689 del 1981, Cass.., n. 1334 del 1998; Cass., n. 14279 del 2007). Si deve, quindi, affermare il seguente principio di diritto: “la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e, non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche da inesistenza. Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca”.

Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla Prefettura di Chieti, non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente, all’amministrazione, indicata nel decreto di fissazione dell’udienza come contraddittore. Tuttavia, la Prefettura di Chieti si costituiva nel giudizio di appello, depositando documenti e sollevando eccezioni processuali e precisava le conclusioni richiamandosi ai propri scritti difensivi. Sicchè, la costituzione in giudizio dell’Amministrazione ha sanato la nullità della notifica, anche ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967.

2.- Infondato ed in parte inammissibile, il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7,comma 10 e dell’art. 41 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato:

a) nell’accogliere il primo appello per la ragione assorbente che in caso di mancata comparizione dell’opponente non avrebbe potuto convalidare il provvedimento senza valutare la fondatezza dell’opposizione, non avendo tenuto conto che, non essendo emersa l’illegittimità del provvedimento dalla documentazione prodotta dall’opponente e, avendo l’autorità opposto la documentazione a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, correttamente il Giudice di Pace aveva convalidato il provvedimento di che trattasi.

b) nell’escludere la responsabilità di A. per la ragione che, non essendo il Comitato organizzatore Chiesti 2007 un’associazione non riconosciuta, ma un comitato, delle obbligazione rispondono personalmente e illimitatamente tutti i componenti senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, e, nel caso concreto, A. non era tra i componenti del Comitato, non avendo tenuto conto che A. era stato chiamato a rispondere delle obbligazioni oggetto del giudizio, ex art. 41 c.c., in quanto Vice Presidente del Comitato stesso.

2.1.- a) E’ infondato nella parte in cui si censura il rigetto del primo appello perchè non coglie la ratio decidendi, posto che il Tribunale di Chieti non ha escluso la legittimità del provvedimento impugnato, perchè tale risultava dalla documentazione prodotta agli atti, ma semplicemente perchè non risultava che il giudice di Pace avesse esaminato la documentazione sua disposizione e lo avrebbe dovuto fare, anche in caso di mancata comparizione dell’opponente.

b) E’ inammissibile nella parte in cui si censura il rigetto del secondo appello, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti e dei documenti acquisiti al giudizio non proponibile nel giudizio di cassazione e, come nel caso in esame, la valutazione del Giudice del merito non presenta alcun vizio logico o giuridico, ma e soprattutto, per genericità della censura, perchè, pur facendo riferimento al ruolo rivestito da A. nel Comitato, non riporta lo Statuto dell’associazione per verificare quali fossero i componenti del Comitato e se il Vice Presidente dello stesso non poteva che essere membro dell’Associazione stessa.. In definitiva il ricorso principale va rigettato.

B.- Ricorso incidentale.

2.- Fondato, l’unico motivo del ricorso incidentale con il quale A. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente incidentale, il Tribunale avrebbe compensato le spese del giudizio, nonostante, tutti i motivi di appello fossero stati accolti e non sarebbero stati dedotti gravi ed eccezionali motivi, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.

2.1.- Va qui premesso che in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia.

Nel caso in esame la ragione addotta dal Tribunale di Chieti per compensare le spese “attese le plurime vicende che hanno interessato il comitato de quo” oltre a non essere ben comprensibile non essendo chiaro quale possa essere stata l’interferenza delle “plurime vicende del Comitato” sul giudizio de quo, non integra gli estremi di una ragione grave e/o eccezionale.

In definitiva, va accolto il ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Chieti nella persona di altro magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Chiesti in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA