Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21574 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8967-2016 proposto da:

DOMINUS s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via DEGLI

APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO,

rappresentato e difeso unitamente all’avvocato DEI CAS Davide;

– ricorrente principale-

G.M., e A.M. nella loro qualità di eredi di

A.D., rappresentate e difese dall’avvocato Carmine Di

Zenzo, e Donato Lucini ed elettivamente domiciliate presso lo studio

del primo in Roma via Appennini 60;

– ricorrente incidentale –

contro

ACSM- AGAM s.p.a, già AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA

s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Lepri del Foro di

Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in

Roma, via Pompeo Magno 2/b;

– controricorrente –

COMUNE DI VALDISOTTO, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pedrana, e Luca Vianello

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma,

Lungotevere Marzio n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1517/2015 della CORTE D’APPELLO di Milano

pubblicata il 7/4/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda di rivendica del fondo sito in Valdisotto svolta con citazione notificata il 13/6/2005 da A.D. nei confronti della Società Servizi Valdisotto successivamente divenuta Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna s.p.a. e nei confronti del Comune di Valdosotto;

– l’adito tribunale di Sondrio definiva il giudizio con sentenza del 17 giugno 2010 con cui rigettava la domanda dell’ A. argomentando che il fondo in questione era stato venduto dall’attore alla società Dominus s.r.l. il 30/3/2006 e che, essendo venuta meno in corso di causa in capo all’attore la titolarità del fondo, l’ A. era privo di legittimazione e di interesse ad agire in relazione alle domande formulate;

– la sentenza veniva impugnata dall’avvocato Lucini quale patrocinatore in giudizio dell’attore con citazione in appello notificata alla Società Servizi Valdisotto il 27/1/2011 ed al Comune di Valdisotto il 28/1/2011;

– si costituiva in appello il Comune di Valdisotto che deduceva l’intervenuto decesso il (OMISSIS) dell’attore A., decesso che non era stato dichiarato nel giudizio di primo grado, con la conseguenza è l’impugnazione era da ritenersi inesistente;

– anche l’altra appellata Azienda Valtellina Valchiavenna s.p.a. eccepiva l’inesistenza dell’impugnazione e proponeva, a sua volta, appello incidentale per alla rifusione delle spese di primo grado oltre e quelle del giudizio di impugnazione;

– la medesima sentenza di prime cure era altresì impugnata dalla Dominus s.r.l. con distinto atto di citazione in appello notificato 111/7/2011 al Comune di Valdisotto ed in data 12/7/2011 alla Società Servizi Valdisotto con il quale l’appellante chiedeva il rilascio del predetto mappale che aveva acquistato nel 2006 dal originario attore A., oltre alla condanna del Comune per il risarcimento del danno da occupazione illegittima e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio;

– in tale giudizio di impugnazione si costituiva il Comune Valdisotto che eccepiva l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello proposto da Dominus perchè tardivo;

– anche l’appellata Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna s.p.a. eccepiva l’inammissibilità dell’appello e formulava altresì appello incidentale per la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite;

– disposta la riunione delle due impugnazioni, la corte d’appello ha dichiarato inesistente l’impugnazione proposta per conto di A.D. in quanto articolata da persona già defunta al momento della sua formulazione; veniva, invece, dichiarata inammissibile perchè tardiva, l’impugnazione proposta dalla Dominus;

– tale ultima conclusione è stata giustificata dalla corte territoriale quale applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale ove la parte abbia proposto nei confronti della medesima sentenza due distinte impugnazioni di cui la prima invalida ma ancora non dichiarata tale, la seconda può essere ritenuta ammissibile purchè notificata entro il termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione (cfr. Cass. 15082/2006; id. 9058/2010; id. 2990/2019);

– il principio è stato applicato sul presupposto che anche nel caso di specie la parte appellante fosse la stessa dal momento che Dominus agiva quale successore particolare dell’ A., suo dante causa;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società Dominus s.r.l. con un primo ricorso affidato ad un unico motivo e con successivo ricorso anche da G.M. e A.M. nella loro qualità di eredi di A.D., pure affidato ad un unico motivo di impugnazione;

– rispetto a ciascuno dei due ricorsi resistono con distinti controricorsi sia il Comune di Valdisotto che l’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna s.p.a.;

– hanno depositato memorie G.M. e A.M., nella loro qualità di eredi di A.D., nonchè il Comune di Valdisotto e l’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– in applicazione dell’art. 335 c.p.c. va preliminarmente rilevato che il secondo ricorso proposto dagli eredi di A.D. si converte in ricorso incidentale rispetto a quello precedente proposto dalla società Dominus;

– con l’unico motivo la ricorrente principale Dominus deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 325 c.p.c., comma 1 e art. 327 c.p.c. per avere la corte milanese erroneamente ritenuto che Dominus avrebbe dovuto proporre l’appello nel termine breve decorrente dalla proposizione dell’appello dell’ A. e non invece nel termine lungo di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza;

– la decisione impugnata sarebbe pertanto errata per non avere riconosciuto in capo al successore a titolo particolare quale era Dominus l’autonomo potere di impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa;

– con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi di A.D. si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli art. 83 e 300 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inesistente l’appello proposto dall’avvocato di A.D. deceduto nelle more del giudizio di primo grado;

– tale statuizione sarebbe in contrasto con il principio da ultimo ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15.295/2014 secondo il quale in caso di morte o di perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella parte attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza o di sua eventuale riattivazione dovuto alla proposizione dell’impugnazione (principio ribadito in Cass. 26495/2014; 5855/2015, 11072/2018; 20964/018);

– il motivo del ricorso incidentale va esaminato priporitariamente perche la questione della validità del primo appello proposto dal procuratore di A.D. precede logicamente quella dell’ammissibilità del secondo proposto dal successore a titolo particolare Dominus s.r.l. ed è fondato;

– il richiamo delle ricorrenti all’orientamento di questa Corte espresso nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 15295/2015 è del tutto pertinente essendo consolidata l’applicazione del principio dell’ultrattività del mandato alla lite che va confermato anche nel presente ricorso;

– pertanto la notifica effettuata dall’avvocato Lucini era valida anche se il suo assistito era defunto, facendo peraltro la procura espresso riferimento ad ogni grado del procedimento e in tutte le fasi successive compresa quella di appello;

– la fondatezza del motivo del ricorso principale comporta l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata che ha dichiarato inesistente l’appello dell’avvocato Lucini per A.D.;

– va ritenuto assorbita (cfr. Cass. 28663/2013, configurandosi un assorbimento proprio) nella statuizione sulla validità dell’appello proposto per conto di A.D., quella concernente l’appello proposto dalla società Dominus, successore a titolo particolare dell’ A. e rispetto al quale operano le disposizioni dell’art. 111 c.p.c. con prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti originarie salva la possibilità di estromissione dell’alienante;

– in definitiva, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinchè riesami gli appelli alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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