Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21573 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 26/10/2016), n.21573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7864/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE PAPA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

della SICILIA, depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 173/21/10 dep. 12.4.2010, che confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio in relazione a cartella esattoriale notificata a V.M. per un debito della società Centro edile di V.M. & C. s.a.s. (per Irap e Iva anno (OMISSIS)), della quale questi è socio accomandatario, rilevando il mancato richiamo nell’atto impositivo alla sua qualità di socio o di coobbligato solidale, e ritenendo necessaria la previa escussione del patrimonio sociale.

Il contenzioso ha origine dalla riliquidazione delle somme dovute dalla società Centro edile di V.M. & C. s.a.s. a seguito sentenza della CTP di Enna (n. 25/11/2003), emessa su ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento (per Irap e Iva anno (OMISSIS)), che appurava l’esistenza del debito tributario della società.

V.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge (art. 2304 c.c.), avendo il beneficio di escussione efficacia limitata alla fase esecutiva di recupero del debito, potendo il creditore, nelle more del recupero coattivo delle somme sui beni sociali, conseguire un titolo idoneo ad agire esecutivamente nei confronti del socio ove il patrimonio della società risultasse incapiente.

2. Il motivo è fondato.

Premesso che la cartella esattoriale (come anche l’avviso di mora) non rientra, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, fra gli atti della esecuzione tributaria, per cui non è qualificabile come atto dell’esecuzione forzata (cfr. Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007 n. 23832 e n. 14667 del 2011), va ad essa attribuita natura di atto giuridico il cui fine è quello di creare un titolo valido a legittimare una futura – ed eventuale – esecuzione forzata.

Ne consegue, con principio fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, e qui condiviso, che il beneficio d’escussione, previsto dall’art. 2304 c.c., avendo efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, non impedisce allo stesso creditore di agire, in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo (cfr. Cass. n. 1040 del 16/01/2009; n. 49 del 2014; n. 25765 del 2014; n. 12839 del 2015).

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in ragione del consolidamento della giurisprudenza citata dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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