Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21573 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 22/08/2019), n.21573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10704-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI n. 36, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUMIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIB – SOCIETA’ ITALIANA BREVETTI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RUGGERO FAURO n. 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6343/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 794 del 1942 depositato il 26.3.2009 l’avv. M.C. invocava la liquidazione del compenso dovutogli da SIB – Società Italiana Cauzioni S.p.a. in relazione all’attività professionale resa dal ricorrente in favore della società resistente nell’ambito di un giudizio civile.

Si costituiva la SIB S.p.a. resistendo alla domanda sotto il profilo del quantum.

Con ordinanza n. 186/2010 il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda liquidando al Martucelli la somma di Euro 27.799,77 e condannando SIB S.p.a. al pagamento, al netto degli acconti già versati al professionista, della differenza pari ad Euro 1.976,93 con interessi dalla pronuncia.

Interponeva appello il M. e si costituiva SIB S.p.a. resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 6343/2014, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione ritenendo che nel giudizio di prime cure, svoltosi nelle forme di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 si fosse discusso solo del quantum del compenso dovuto al professionista e che, di conseguenza, il provvedimento emesso dal Tribunale a conclusione del predetto giudizio fosse soggetto al solo ricorso straordinario per Cassazione.

Ricorre per la cassazione di detta decisione M.C. affidandosi a due motivi e deducendo, in fatto, di aver impugnato il provvedimento a suo tempo emesso dal Tribunale di Roma anche innanzi questa Corte, la quale con sentenza n. 9427/2012 aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost.

Resiste con controricorso SIB S.p.a.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, degli artt. 28 e 29 degli artt. 112 e 339 c.p.c., dell’art. 111Cost. e dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe dichiarato inammissibile l’impugnazione senza considerare che quando nel giudizio di determinazione del compenso dovuto al professionista vengono affrontate e discusse anche questioni relative alla sua spettanza, il provvedimento conclusivo non è soggetto al ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma ad impugnazione nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile. In questo senso, il ricorrente invoca a proprio favore la già richiamata decisione di questa Corte n. 9427/2012, secondo la quale il Tribunale aveva scrutinato, inter alla, l’eccezione proposta da SIB S.p.a. in ordine all’esistenza di un accordo sul compenso, estendendo in tal modo la sua cognizione anche ad una questione relativa alla stessa sussistenza del diritto alla corresponsione del corrispettivo invocato dal professionista (cfr. pag. 11 del ricorso).

La doglianza è fondata.

Sussiste invero insanabile contrasto tra la sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che l’ordinanza del primo giudice sia soggetta solo a ricorso straordinario per Cassazione, e la precedente decisione di questa Corte n. 9427/2012, con la quale era stato ritenuto inammissibile il ricorso interposto direttamente contro la pronuncia del giudice di prima istanza proprio ai sensi dell’art. 111 Cost.

Va sul punto ribadito che nel caso in cui siano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, il giudice innanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile deve decidere sull’impugnazione, mentre l’altro deve dichiarare inammissibile il mezzo del quale è stato investito (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv.632101 e Cass. Sez.3, Sentenza n. 25452 del 06/12/2007, Rv.600801).

Di conseguenza, avendo questa Corte ritenuto inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 111 Cost. avverso la decisione del giudice di prima istanza, sul presupposto che essa fosse appellabile nei modi ordinari poichè il Tribunale aveva statuito non soltanto sul quantum del compenso professionale invocato dal M. ma anche su questioni relative alla sua stessa spettanza, la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere allo scrutinio nel merito del gravame proposto dall’odierno ricorrente.

La decisione impugnata va conseguentemente cassata con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte romana non avrebbe tenuto conto delle deduzioni svolte dalla difesa del professionista “in ordine ai profili di merito concernenti il thema decidendum” ed all’esistenza di un accordo tra le parti sul quantum del compenso (cfr. pag.13 del ricorso).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA