Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21573 del 18/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7171/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

contro

Z.M., Z.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO MALIPIERO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso è inammissibile per tardività della notifica del ricorso.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Il Collegio:

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe dai quali risulta che:

T.A. con ricorso notificato il 29 febbraio 2016 a mezzo Pec ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 43 del 2015 con al quale la Corte di Appello di Bologna conferma la sentenza n. 2425 del 2011 con la quale il Tribunale di Bologna aveva operato la compensazione fra le opposte ragioni di credito tra Z.F. (committente) e T.A. quale titolare della omonima ditta individuale (appaltatore ed S.U. (direttore dei lavori) condannando Z. a pagare al T. Euro 43.934,74, oltre interessi legali a partire dal 23 dicembre 2005 al saldo, rigettava la domanda degli Z. nei confronti di S. e condannava Z. al pagamento delle spese del giudizio. La Corte di Appello di Bologna accoglieva, invece, l’appello incidentale e, accertata la parziarietà del debito posto a carco degli eredi Z., a norma dell’art. 754 c.c., condannava gli stessi al pagamento per ciascuno in ragione della propria quota ereditaria e, non per l’intero e solidalmente. Compensava le spese del giudizio.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta per tre motivi: 1) per violazione degli artt. 1175, 1218, 1223, 1227, 1375, 1384, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 2) per violazione egli artt. 100, 112, 333, 342, 343, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 3) Per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Z.M. ha resistito con controricorso.

Ritiene che:

1.- In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica del ricorso. Come ha evidenziato il controricorrente, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13 gennaio 2016 e, dunque, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (nella formulazione della norma ante L. n. 69 del 2009) e considerata la norma di cui al D.Lgs. n. 132 del 2014, art. 16, il termine (di un anno incrementato da 31 giorni di sospensione feriale) scadeva il 14 febbraio 2016. Epperò, il ricorso è stato notificato tramite PEC il 29 febbraio 2016 cioè oltre il termine di decadenza di un anno.

2.- L’inammissibilità assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente in ragione del principio di soccombenza va condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidare con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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