Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21573 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6796-2016 proposto da:

C.G., rappresentata e difesa dall’avv. FRANCESCO

SILLUZIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Diana Selvaggi, in ROMA, VIA NOMENTANA 76;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO

FIACCAVENTO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Francesca Trauzzola, in ROMA, VIA LIVORNO 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1893/2015 della CORTE d’APPELLO di CATANIA

pubblicata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17/10/2005, T.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola, la propria moglie, C.G., per sentire accertare il proprio diritto esclusivo di proprietà di un edificio costruito su un appezzamento di terreno (da lui acquistato, in data 22/03/1973, al di fuori del regime di comunione legale) sito nel territorio del comune di (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), con condanna della convenuta all’immediato rilascio.

Costituitasi in giudizio, la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale per l’accertamento della comporprietà dell’immobile, poichè realizzato in regime di comunione legale; chiedeva, in subordine, la condanna dell’attore al pagamento del 50% del valore della costruzione, in quanto realizzata “da entrambi i coniugi e con i proventi della moglie derivanti dalla sua attività lavorativa, nonchè con i proventi alla stessa derivanti dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà”.

Con sentenza non definitiva n. 151/2007, depositata il 6/06/2007, il Giudice unico del Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al rilascio dell’immobile; accertava che quest’ultima, in qualità di possessore in buona fede aveva diritto a percepire la metà del valore attuale dell’edificio e rimetteva la causa sul ruolo per l’accertamento del quantum debeatur (peraltro, il T., nonostante la riserva di appello a tale decisione, ex art. 340 c.p.c., tuttavia aveva impugnato la sentenza non definitiva, la qual cosa aveva portato alla cassazione, senza rinvio, della relativa pronuncia di appello: Cass. n. 1248 del 2012).

Con sentenza definitiva n. 137/2009 del 14/07/2009, l’attore veniva condannato al pagamento, in favore della C., dell’importo di Euro 169.226,61, compensate le spese di lite.

Avverso entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) T.G. interponeva appello con atto di citazione notificato in data 7/10/2010.

Costituitasi in giudizio la C. resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1893/2015 pubblicata il 15/12/2015, la Corte distrettuale, in accoglimento dell’appello ed in riforma delle sentenze impugnate, rigettava la domanda riconvenzionale formulata dalla appellate, condannandola alla rifusione in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso tale sentenza C.G. propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi; resiste T.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare, va rigettata l’eccezione del controricorrente, che deduce l’inammissibilità del ricorso in ragione della carenza di procura speciale, priva dei necessari requisiti.

1.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso, tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine o in calce al quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell’atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità (Cass. n. 24422 del 2016). Nella specie, sussistono i requisiti della validità della procura richiesti dalla legge, trattandosi di procura posta in calce al ricorso notificato e contenente elezione di domicilio in Roma, circostanza quest’ultima dalla quale si evince una chiara volontà della parte di proporre ricorso per cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 19923 del 2019; Cass. n. 14437 del 2019).

2. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5″, in quanto, a suo dire, sarebbe bastato (da parte della Corte di merito) esaminare i verbali di causa e gli atti e documenti del primo grado perchè emergesse, incontestabile, la prova del contributo alla costruzione fornito dalla C. e di conseguenza per giungere a conclusioni radicalmente opposte.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – E’ consolidato il principio per cui il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12.9.2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 15.12.2015) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di tutti i siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro, non v’è idonea e specifica indicazione. Laddove, poi, va rilevato che è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per lamentarsi, in termini generali, di una motivazione asseritamente non corretta (Cass. n. 27415 del 2018); giacchè in esso non risulta inquadrabile (e quindi evocabile) la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 26305 del 2018).

2.3. – Pertanto, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 6368 del 2019; Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Essendo, infatti, riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di appello sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’art. 1150 c.c., comma 5”, poichè la Corte di merito ha negato la tutela al coniuge non proprietario senza prendere posizione in ordine alla norma applicabile al caso di specie (art. 936 e/o art. 1150 c.c.).

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della mera indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Infatti, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

3.3. – Viceversa, il motivo in esame risulta configurato in termini di prospettazione di una diversa soluzione decisionale, la quale tuttavia presuppone la complessiva rivisitazione della fattispecie in esame, sulla base di una differente generale lettura del quadro probatorio, finalizzata ad una globale contestazione (in termini di negazione) circa la sussistenza in capo alla controricorrente dei requisiti per riterere dalla medesima usucapita l’area cortiliva in esame.

Ma come detto, la allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; essa infatti inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.4. – Va allora rilevato che, nella sostanza, la censura si risolve (come la precedente) altresì nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

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