Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21572 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 22/08/2019), n.21572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25387/2015 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CAMOZZI 9,

presso lo studio dell’avvocato AURELIO CICIARELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati DANIELE CHIEZZI, ANDREA MUGNAI;

– ricorrente –

contro

G.L., G.V., G.M., D.L.,

G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 365/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di del 28/03/2019

dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.B. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro G.L., V., M., D.L. e G.P., con controricorso di F.G., quale procuratore di G.L., e di G.V., M., Gr., quale unica erede di G.P., C.S. e V., quali figlie ed eredi di D.L., premorta alla madre G.I., anch’essa deceduta, e Gi.Ve., figlia ed erede di G.I., avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 16.6.2015, che ha rigettato il suo gravame confermando la sentenza del Tribunale di Orvieto di rigetto della domanda di accertamento di dichiarazione di nullità del testamento olografo, datato 18.5.2002 a firma del defunto G.G. con conseguente accertamento della validità della revoca del testamento 16.4.2002 e declaratoria di improponibilità della domanda di appartenenza al compendio ereditario dei titoli oggetto della donazione dal G. al ricorrente in data 14.1.2003.

Per quanto ancora interessa, la Corte di appello ha statuito che l’eccezione di nullità della ctu era tardiva in quanto non sollevata alla prima udienza dopo il deposito; comunque nel merito l’elaborato, con relativo supplemento, era esaustivo ed il testamento 18.5.2002 valido ed efficace ed unico testamento idoneo a regolamentare la successione.

Il ricorrente denunzia 1) omesso esame della istanza di rinnovazione della ctu con affidamento dell’incarico a medico grafopatologo ed omesso esame di fatto decisivo perchè il testamento era nullo in quanto la scrittura era guidata ed era stata documentata la grave patologia del G.; 2) nullità della ctu perchè, in violazione del principio del contraddittorio, era stata consentita la partecipazione di persona estranea al processo, con conseguente nullità della sentenza; 3) violazione di norme di diritto, dell’art. 116 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione perchè la sentenza non tiene conto delle conclusioni del ctp.

Le censure sono infondate.

In ordine al primo motivo, trattasi di questione nuova sulla capacità ed è sufficiente osservare che la rinnovazione della ctu rientra nel potere discrezionale del Giudice, che ha ritenuto esaustivo l’elaborato peritale con relativo supplemento.

Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il secondo motivo genericamente contesta la partecipazione di estranei alle operazioni.

Sembra di capire che la ctp del ricorrente avesse delegato un terzo ma non si comprende il riferimento alla violazione del principio del contraddittorio tanto più che col terzo motivo ci si lamenta della non valutazione delle conclusioni proprio del ctp, che ha interloquito; in ogni caso ” le contestazioni ad una relazione tecnica di ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi- a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. 19427/2017).

Il terzo motivo propone generici vizi di motivazione non più proponibili dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sopra formulata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente in solido alle spese, liquidate in Euro 4300 di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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