Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21572 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 18/10/2011), n.21572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso R.G. n. 21817/10 proposto da:

CANNONE TEODORO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Corridoni, 23, presso

lo studio dell’avv. Giovanni Sabatelli, rappresentato e difeso

dall’avv. Rainò Giorgio M. giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ricorso non notificato ad alcuno;

avverso l’ordinanza n. 232/10 emessa dal Tribunale di Brindisi,

sezione penale, depositata il 10.6.2010;

vista la relazione scritta della causa svolta dal Consigliere Dott.

Felice Manna;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt.380-ò/s e 375 c.p.c. “1. – La Cannone Teodoro s.r.l. propone ricorso per cassazione, con le forme previste dal c.p.p., avverso l’ordinanza 10.6.2010 con cui il Tribunale di Brindisi, adito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ha confermato il provvedimento dello stesso ufficio mediante il quale è stata rigettata l’istanza di liquidazione del compenso per la custodia di un autoveicolo in sequestro.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Le S.U. civili di questa Corte Suprema, con sentenza n.l9161/09, chiamate a comporre il contrasto di giurisprudenza sulla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 cit. T.U., hanno stabilito che il procedimento di opposizione, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare. Le S.U. hanno ulteriormente precisato che spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione (fra gli altri) delle indennità ai custodi, anche quando detti provvedimenti sia stati emessi nell’ambito di un procedimento penale, e che l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto innanzi alle sezioni civili della stessa Corte, nel rispetto dei termini e con le forme del rito civile.

2.1.1. – Questa Corte ha, altresì, affermato, con ordinanza interlocutoria n. 14627/10, che alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, anche in assenza di un’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia.

determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell’orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

1.2. – In altre e recenti occasioni (v. sentenze emesse nei procedimenti R.G. nn. 5459/10 e 3606/10) è stato ulteriormente precisato che, però, osta alla rimessione in termini la circostanza che il ricorso per cassazione sia stato proposto dopo la pubblicazione della citata sentenza delle S.U. civili, poichè da tale momento in poi la parte ricorrente non poteva più fare affidamento sul pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale che assegnava alle sezioni penali la cognizione dell’opposizione ex art. 170 T.U. cit. ove la liquidazione fosse;

stata emessa nell’ambito di un procedimento penale, precisando ulteriormente che non ha rilievo ai fini della rimessione in termini la circostanza che: la ridetta pronuncia delle S.U. non fosse stata ancora pubblicata sulle riviste giuridiche di maggiore diffusione tra gli operatori del diritto, atteso che il testo integrale della citata sentenza era già disponibile, a partire dal 13.10,2009, nel servizio novità del sito web della Corte di cassazione, accompagnato da un abstract di presentazione curato dall’Ufficio del Massimario.

2.2. – Nel caso specifico, il ricorso per cassazione risulta depositato presso la cancelleria penale del giudice a quo il 25.6.2010, e dunque in epoca ampiamente successiva a quella in cui era stata resa ostensibile al pubblico la decisione n. 19161/09 delle S.U. civili.

2.2.1. – Ciò posto, il ricorso, non essendo stato notificato ad alcuna parte, è da ritenersi inammissibile.

3. – Per quanto sopra, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte al relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla citata giurisprudenza delle S.U. Ricorre ad evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 per la definizione camerale del processo, soluzione, questa, non contrastata dalla parte ricorrente, che non ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, e condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.

3 – Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4 – Nulla sulle spese, non essendo stato notificato il ricorso ad alcuna parte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile -2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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