Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21572 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6257/2016 proposto da:

SOCIETA’ ALCIDE DE GASPERI A r.l., in persona del suo Presidente e

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEMONTE, n. 39, presso lo studio dell’avvocato MICHELE GUZZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO SAVASTA;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SELENE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale PASTEUR, n. 5,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA GIANNUBILO, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUIGI CARPAGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso poste che le tre censure investano profili della sentenza che riguardano valutazioni di merito non proponibili nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Il Collegio:

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe dai quali risulta che: La società Cooperativa Alcide De Gasperi, con ricorso notificato il 10 marzo 2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 428 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Bari accoglieva la domanda dispiegata in prime cure dalla società Immobiliare Selene srl (promissaria acquirente), trasferendo ex art. 2932 c.c., in suo favore quattro unità immobiliare oggetto del preliminare di vendita intercorso in data 1 agosto 1998 e compresi nel fabbricato sociale realizzato in (OMISSIS), per un corrispettivo di Euro 351.179,72 e, condannando l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari è stata chiesta per tre motivi. La società Immobiliare Selene srl ha resistito con controricorso.

Ritiene che il ricorso, contrariamente a quanto ritenuto dal Consigliere relatore, sia fondato e vada accolto nelle limiti e per le ragioni di cui si dirà.

La diversità di decisione ( ) tra quella preannunciata dal relatore, comunicata alle parti e quella assunta dal Collegio) non comporta invalidità del procedimento, nè lesione del diritto di difesa. Come già è stato detto da questa Corte (Cass. n. 4541 del 2017): la novella del 2016 non prevede affatto ed in alcun modo che la proposta, appunto e significativamente a differenza della precedente relazione, possa e debba essere motivata, sicchè le sommarie o schematiche indicazioni somministrate dal relatore e ritenute dal presidente – al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio – meritevoli di essere segnalate alla parte costituiscono una spontanea, ma assolutamente non dovuta nè doverosa e tale da fondare un corrispondente diritto delle parti, forma di agevolazione per costoro per l’individuazione dei temi della discussione su cui soffermarsi nella redazione delle difese ancora consentite per il rito particolarmente agile prescelto per la definizione; del resto, giammai, si configura, in alcun processo e, neppure in nome di principi generali di rango costituzionale o sovranazionale, alcun diritto della parte a conoscere – e tanto meno particolareggiatamente – in via preventiva l’opinamento o l’orientamento del relatore o del giudicante sul tema da decidere, in modo da potere, appunto in via preventiva, interloquire al riguardo; in secondo luogo, la conformità della riforma del 2016 ai principi costituzionali e sovranazionali è già stata affermata da Cass. ord. 10/01/2017, n. 395

1.- In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno esaminare, per ragioni di pregiudizialità logica, il terzo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lamenta, difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione degli artt. 1394 e 1395 c.c., annullabilità del contratto sottoscritto con se stesso ed in conflitto di interessi. Secondo la ricorrente l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale “(….) il contratto in questione non risulta essere in contrasto con l’ordine pubblico, nè viziato da dolo di uno dei contraenti in danno dell’altro, apparirebbe parziale e non terrebbe conto di una degli elementi decisivi della controversia e, cioè, che essendo la vendita avvenuta con la previsione di un prezzo che comprendesse la sola copertura dei costi sopportati dalla Cooperativa (senza alcun utile), era evidente la sussistenza di un conflitto di interessi e, d’altra parte, l’inesistenza di qualsivoglia autorizzazione dell’assemblea che avesse determinato gli elementi del negozio sufficiente a tutelare i propri interessi (….).

1.2.- Tale motivo è fondato ed essenzialmente perchè la Corte distrettuale ha ritenuto di accogliere la domanda della società Immobiliare Selene di sentenza ex art. 2932 c.c., limitandosi ad affermare che il contratto in questione, cioè il contratto preliminare di cui si chiedeva l’esecuzione in forma specifica non fosse contrario all’ordine pubblico, nè viziato da dolo di uno dei contraenti in danno dell’altro, non ha spiegato le ragion i per le quali è pervenuto a tale conclusione, nonostante la vicenda sottostante non fosse di facile ed immediata lettura. Appare insufficiente, anche, l’ulteriore espressione, “(….) nonostante quanto eccepito dalla cooperativa”. Piuttosto proprio tale ultima espressione manifesta che agli atti esistevano eccezioni della Cooperativa dirette a dimostrare i vizi dell’atto che avrebbero meritato un puntuale esame nonchè un puntuale rigetto.

Si tratta, in verità, di un’ipotesi di motivazione apparente. Come già ha avuto modo di affermare questa Corte, in altre occasioni, la motivazione è apparente allorchè, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053).

2.- L’accoglimento di questo motivo assorbe gli altri due con i quali, la società Cooperativa Alcide De Gasperi lamenta:

A) Con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione dell’art. 1362 e 1362 c.c., violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Vizio della motivazione in relazione all’art. 2697 c.c.. Mancata valutazione della provata inesistenza del credito da compensare. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere fondata la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. e le disporre la compensazione tra debito e redito delle società Selene non avrebbe esaminato e valutato la documentazione depositata dall’attuale ricorrente. Ed infatti la Cooperativa nel costituirsi nel giudizio già in primo grado aveva precisato che non sussisteva alcun credito in quanto la Selene senza portare a termine i lavori abbandonava il cantiere e non provveda a ripristinare i requisiti di legittimità tecnica delle opere realizzate in maniera non rispondente agli stessi. E tale comportamento aveva determinato la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che secondo l’art. 2 del contratto preliminare il corrispettivo degli immobili non fosse certo al momento della costruzione, ma andava determinato secondo indici contrattualmente stabiliti. Pertanto, non poteva essere compensato un credito che non era stato determinato. E di più la, Corte non ha tenuto conto che la Selene non avrebbe dimostrato di vantare un credito.

2.- Con il secondo motivo, la violazione art. 360 c.p.c., punti 3 e 5. Vizio della motivazione Violazione dell’art. 2932 c.c.. Mancata valutazione dell’importanza dell’inadempimento a seguito della mancata formulazione dell’offerta della controprestazione. Secondo la ricorrente in mancanza da un credito da compensare e, dunque, in assenza di una offerta seria ed attendibile, la domanda di esecuzione in forma specifica non poteva essere accolta neppure in forma condizionata.

In definitiva, va accolto il terzo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bari anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, anche per il regolamento elle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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