Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21572 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6497-2016 proposto da:

M.B., M.G., M.S., M.F.

e M.V., per se stessi e n. q. di figli ed eredi della

madre D.G., deceduta il (OMISSIS) ed anch’essa originaria

parte in causa, rappresentati e difesi dagli Avvocati GIOACCHINO

SCORSONE, e ROSARIA ALBA LICIA AIOSA, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avv. Gian Marco Chertizza, in ROMA, V.le delle

MILIZIE 114;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) di Agrigento (già AUSL (OMISSIS)

di Agrigento), in persona del Direttore generale legale

rappresentante pro tempore Dott. F.S.L.,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCELLA PERITORE, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonio Ielo,

in ROMA, V.le ANGELICO 70;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2015 della CORTE d’APPELLO di PALERMO

pubblicata il 5/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 2 gennaio-5 marzo 2009, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda di rivedica proposta, con citazione del 3 maggio 2007 della AUSL (OMISSIS) di Agrigento nei confronti di D.G., nonchè di B., C., F., G., GU., R., S., SI. e M.V. in relazione al terreno sito in (OMISSIS) (catasto al foglio (OMISSIS)), accoglieva la domanda di usucapione riconvenzionalmente formulate dai convenuti, pronunciando le consequenziali statuizioni e condannando l’Azienda attrice al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale aveva rilevato che l’esercizio del potere di fatto sulla cosa, tradottosi nella realizzazione da parte dei convenuti di una costruzione abusiva, era idoneo a costituire atto di interversione del possesso, trattandosi di condotta che rendeva manifesto a tutti, e pertanto anche al proprietario il mutamento dell’animus e del corpus possessionis.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Azienda USL di Agrigento.

Si costituivano i convenuti, appellati, B., C., F., G., Gu., R., S., Si. e M.V., anche quali eredi della defunta G. D., resistendo al gravame.

Con comparsa di costituzione depositata il 2 febbraio 2010, si costituiva la AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) di Agrigento, succeduta nelle more alla soppressa AUSL (OMISSIS) di Agrigento.

Concessi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., con sentenza n. 162/2015 pubblicata il 5/02/2015, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che la ASP di Agrigento era proprietaria dell’immobile in contestazione, con compensazione delle spese del grado di giudizio.

Avverso la sentenza, i M. propongono ricorso in cassazione sulla base di cinque motivi; resiste la ASP di Agrigento con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, “in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: a) “omissione del procedimento ermeneutico, per avere la sentenza trascurato in toto o insufficientemente esaminato la prova documentale afferente alle intestazioni delle particelle, alla loro collocazione sui luoghi ed alla loro natura; b) (la) violazione della norma di cui all’art. 163 c.p.c., n. 3, (inesatta o incerta individuazione dei beni de quibus)”.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, “in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: a) (l’)omissione dell’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti: difetto di motivazione della decisione di merito che ha del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la violazione dei principi preordinati all’assoluzione dell’onere probatorio in materia di rivendicazione;

b) (la) violazione delle norme di cui all’art. 948 c.c., art. 2653 c.c., comma 1, artt. 2654,2691 c.c., in riferimento agli art. 163 e 948 disp. att. art. 225 c.c. e ss. e, ancora, in riferimento agli artt. 1362 e 2697 cc., art. 115 c.p.c.”.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano “in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: a) l’omissione del processo ermeneutico per non avere la sentenza esaminato o difettato nella motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, quale la declamata interversione della detenzione in possesso e consequenziale usucapione del bene, in riferimento alla norma di cui all’art. 1141 c.c., comma 2 “.

1.4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, “in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (la) violazione e falsa applicazione degli artt. 102,161 e 354 c.p.c. e art. 1158 c.c., poichè la Corte d’appello non avrebbe potuto decidere sulla domanda di rivendicazione, atteso che essa non era stata proposta nei confronti di tutti i titolari di quei beni”.

1.5. – Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono “in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) (l’)omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del possesso vantato dagli odierni ricorrenti; b) (l’)omesso esame delle prove testimoniali e documentali assunte dai convenuti – odierni ricorrenti – in riferimento alle visure catastali del 16.10.2014 e ancor più alla autorizzazione alla vendita a trattativa privatata intervenuta tra l’iniziale detentore e l’Ente Osp. Dott. A.O. del 22.01.1965”.

2. – In considerazione della loro connessione logico giuridica e delle modalità di formulazione, i motivi primo, secondo, terzo e quinto vanno congiuntamente esaminati e decisi.

2.1. – I suddetti motivi sono, in primo luogo, complessivamente inammissibili.

2.2. – In tema di ricorso per cassazione, non è infatti consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

2.3. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate (artt. 1455 e 1218 c.c.), ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.4. – Quanto poi alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro erroneamente evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione), va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 5 2.2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è alcuna idonea e specifica indicazione.

2.5. – Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

2.6. – Invero, il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attengono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

Viceversa, i ricorrenti mostrano di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non è, infatti, quello di condividere o non condividere la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che appunto, nel caso di specie, è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – I suddetti motivi, unitamente al quarto, sono altresì infondati.

3.1. – Con riguardo al primo e quarto motivo, va rilevato che non si appalesa la sussistenza della asserita violazione del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla dedotta mancanza di esatta individuazione da parte della Corte territoriale dei beni oggetto del vincolo di destinazione sanitaria, giacchè detta contestazione (alla pari di quella connessa relativa alla censurata carenza della integrità del contraddittorio) risulta specificamente opposta dai ricorrenti solo con il presente ricorso; che si appalesa peraltro, in partibus quibus (ed in assenza di deduzione di un vizio in procedendo) privo di autosufficienza.

Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 907 del 2018).

E, d’altronde, va posto in evidenza che anche l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario per ragioni processuali può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 23634 del 2018, nella specie detto onere non risulta ottemperato: v. ricorso pag. 9).

3.2. – Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che, correttamente (con apprezzamento di fatto spettante quale giudice del merito, e qui compiutamente operato, sindacabile in sede di legittimità soltanto nell’ambito del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: cfr. Cass. n. 25056 del 2018), la Corte distrettuale ha ritenuto dimostrato per tabulas da parte della Azienda Sanitaria di essere proprietaria dell’immobile per cui è causa, essendo ducumentalmente emerso che tale immobile, appartenente a A.V., era stato da quest’ultima attribuito per testamento all’Ente Ospedaliero A.O. di Santa Margherita Belice; così condannando gli appellati, quali pacifici detentori in affitto di tale immobile, al rilascio del medesimo in favore della parte appellante (sentenza impugnata, pagg. 5-6).

3.3. – Sul terzo e quinto motivo, va evidenziato che, altrettanto correttamente, la Corte di merito ha richiamato i principi consolidati in tema di interversione nel possesso, onde escludere che essa sia configurabile anche in caso di costruzione abusiva realizzata dal detentore.

Così – premesso che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus (Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 975 del 2000) – solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprietà (Cass. n. 9325 del 2011).

Pertanto, l’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell’animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 5258 del 2014; Cass. n. 2392 del 2009; conf. Cass. n. 26327 del 2016; Cass. n. 6237 del 2010). Sicchè, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie affitto), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l’intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all’esercizio del diritto di proprietà (Cass. n. 5854 del 2006; conf. Cass. n. 12080 del 2018; Cass. n. 11374 del 2010; Cass. n. 24222 del 2009).

Peraltro, l’interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, allorquando esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto l’intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010).

Richiamandosi a tali principi, la Corte di Appello ha, esattamente, affermato che, nel caso in esame, non risulta che gli atti di esercizio del possesso – tradottisi in particolare nella menzionata attività costruttiva; nel mancato pagamento del canone d’affitto dalla fine degli anni ‘70; ovvero in una dichiarazione di successione del 1987 – siano stati specificamente portati a conoscenza dell’avente diritto, non essendo al riguardo sufficiente che la disponibilità del bene sia stata nel tempo piena ed assoluta, nella costante inerzia del proprietario-possessore.

3.4. – Peraltro, in conclusione, questa Corte ha posto in rilievo che “il D.L. n. 264 del 1974, art. 7 poi convertito in L. n. 386 del 1974, ha introdotto – proprio in vista della progettata istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri – il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, “fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria” e con espressa previsione che “gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli”. Da ciò consegue che i beni degli enti ospedalieri, oggi disciolti, sono stati totalmente sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile, per espressa previsione di legge dello Stato. Solo a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 833 del 1978 è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione di cui anzidetto, su proposta dall’assemblea generale della USL, previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell’ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti; con l’ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall’alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. L. n. 833 del 1978, artt. 39 e 40)” (così Cass. n. 30720 del 2018, che sottolinea come dal richiamato quadro normativo “discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 264 del 1974, convertito in L. n. 386 del 1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero”).

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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