Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21571 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 26/10/2016), n.21571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3448/2010 proposto da:

D.L.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MICHELE DI FIORE, STEFANO FIORENTINO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 245/2008 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.L.G. ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Campania (n. 245/50/08 dep. 15.12.2008), che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando la piena legittimità degli avvisi di accertamento originariamente notificati alla contribuente, stante l’invalidità del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 3 bis, presentato per gli anni 1998/2001, a causa dell’omessa compilazione (e allegazione) dello studio di settore afferente all’attività esercitata. La CTR non disponeva sulle spese, preso atto della mancata costituzione in giudizio della contribuente.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso D.L.G. deduce violazione di legge (art. 24 Cost.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 23), per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente non si fosse costituita in appello, avendo invece ella presentato regolari controdeduzioni. La CTR avrebbe pertanto deciso senza tener conto delle sue difese con una pronuncia che integra violazione del contraddittorio deducibile con ricorso per cassazione, avendo cagionato, in concreto, un pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva della parte dichiarata erroneamente contumace (Cass. 2593/06; 24889/06; 9469/10; cfr. pure Cass. 14594/13).

2. Col secondo motivo si denunzia error in procedendo (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR erroneamente ritenuto che la parte non fosse costituita, con violazione del principio del contraddittorio.

3. Gli indicati motivi, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati e vanno accolti.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, in cui si assume che “l’appellata non si è costituita”, la contribuente si è costituita prima dell’udienza di trattazione (del 24 novembre 2008), con atto di controdeduzioni del 21 novembre 2008, prot. 9/27489, depositato in copia nel fascicolo di parte, ex art. 372 c.p.c., comma 1, con relativa ricevuta di deposito), eccependo l’infondatezza dell’appello erariale e chiedendo la conferma della decisione della CTP.

Ciò integra inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti del convenuto, violazione deducibile con ricorso per cassazione, avendo cagionato, in concreto, un pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva della parte dichiarata erroneamente contumace (Cass. 9469/10, Rv. 612714), che avrebbe potuto dimostrare la regolarità del condono. Nè può rilevare la circostanza – della quale comunque non vi è traccia nella sentenza – che la costituzione in giudizio è avvenuta a pochi giorni dall’udienza di discussione, poichè nel processo tributario è ammissibile la costituzione dell’appellato anche in udienza, e senza l’osservanza dei termini e dei modi indicati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, atteso che la sanzione processuale dell’inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di esercitare il diritto fondamentale alla difesa (Cass. n. 2925 del 10/02/2010). Deve pertanto escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. medesimo (Cass. n. 18962 del 28/09/2005; n. 6734 del 02/04/2015).

L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento dei restanti. In particolare: del terzo motivo, col quale si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis), per avere la CTR ritenuto che la mancata allegazione del modello contenente lo studio di settore condizionasse il perfezionamento della procedura di definizione automatica; del quarto motivo, col quale si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., non risultando provata la mancata allegazione del modello di sviluppo dello studio di settore; del quinto motivo, col quale si censura la sentenza impugnata per motivazione insufficiente e contraddittoria, avendo la contribuente allegato al modello unico 2002 l’elaborazione dello studio di settore, e relativa ricevuta di spedizione; del sesto motivo col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla illegittimità degli accertamenti basati su presunzioni semplici.

4. In conclusione il ricorso va accolto con riferimento ai primi due motivi e la sentenza va cassata in relazione ad essi, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso con assorbimento degli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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