Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21571 del 22/08/2019

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 22/08/2019), n.21571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18818-2015 proposto da:

UBI BANCA SCPA, in qualità di incorporante di SILF SPA – Società

italiana Leasing e Finanziamenti, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA, VIA

NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZITIELLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RGS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo

studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ORONZO D’AGOSTINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl R.G.S. ebbe ad avviar causa avverso la spa SILF deducendo che tra le parti era in corso contratto d’agenzia senza rappresentanza e che la società preponente, senza giusto motivo, aveva interrotto il rapporto addebitandole inadempienze inesistenti ed accollandole spese non dovute.

Pertanto la srl R.G.S. chiedeva la condanna della società preponente al pagamento delle indennità correlate alla cessazione del rapporto d’agenzia senza giusto motivo.

Resistette la spa SILF, contestando la pretesa attorea poichè in effetto la società agente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali,sicchè non erano dovute le indennità pretese.

Il Tribunale di Cuneo,ad esito della fase istruttoria, accolse la domanda siccome formulata dalla srl R.G.S. ed, avverso detta sentenza, la spa SLIF propose appello avanti la Corte territoriale cisalpina.

La Corte d’Appello di Torino ebbe a rilevare che la procura a margine dell’atto di gravame era stata rilasciata dal legale rappresentante la spa SILF il giorno dopo che detta società, a seguito di fusione per incorporazione nella scpa UBI Banca, era stata cancellata dal Registro delle Imprese, sicchè la procura era inesistente con conseguente inammissibilità dell’appello.

Avverso la citata sentenza la scpa UBI Banca,quale incorporante la spa SILF, ha proposto impugnazione per cassazione articolata su quattro motivi,che supporta anche con nota difensiva.

Resisteva con controricorso la srl R.G.S., che in prossimità dell’adunanza ha pure depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla scpa UBI Banca ha pregio giuridico e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 2504 bis c.c. in quanto la Corte cisalpina ebbe a ritenere inesistente la procura alle liti rilasciata sull’atto d’appello dal legale rappresentante al spa SILF, incorporata per fusione nella società impugnante, poichè rilasciata il giorno dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della società rappresentata ed un tanto in contrasto con la regola di diritto che la fusione tra società non origina fenomeno di estinzione del soggetto incorporato, bensì mero fenomeno evolutivo nella struttura aziendale.

Dunque il successivo intervento d’essa ricorrente in causa aveva comportato la regolarizzazione del contraddittorio e la validità ab origine dell’appello proposto. Con la seconda ragione di doglianza la scpa UBI Banca deduce violazione della regola posta dall’art. 182 c.p.c. in quanto erroneamente la Corte territoriale ebbe a ritenere non sanabile, con la successiva costituzione in giudizio d’appello della società incorporante, il vizio della procura in quanto inapplicabile la norma ex art. 182 c.p.c. invece pienamente operativa stante la non incidenza esterna del fenomeno evolutivo della società in causa, rappresentato dalla fusione per incorporazione.

Con il terzo mezzo d’impugnazione la società ricorrente lamenta violazione della regola ex art. 83 c.p.c., posto che la Corte distrettuale non aveva rilevato che la procura,rilasciata in prime cure dalla spa SILF, consentiva al difensore anche l’avvio del giudizio d’appello.

Pertanto, se anche ritenuta invalida la seconda procura in atto d’appello tuttavia permaneva la validità di quella apposta sulla costituzione in prime cure, stante la natura evolutiva della vicenda societaria di fusione per incorporazione.

I primi tre motivi, stante la loro stretta connessione, possono esser esaminati congiuntamente e appaiono fondati.

La Corte cisalpina ha – sulla scorta di arresto di questa Suprema Corte – ritenuto che la fusione per incorporazione comportasse l’estinzione della società incorporata – la spa SILF nella scpa UBI Banca – una volta che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese,sicchè la procura rilasciata il giorno dopo detto evento non tanto configurava vizio della procura, quanto proprio una carenza di legittimazione del soggetto appellante non più esistente.

Questa Corte non può concordare con la su esposta soluzione della questione poichè in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità – Cass. SU n 19698/10, Cass. sez. 5 n 24498/14, Cass. sez. 5 n 4042/19 – secondo la quale, a seguito della riforma societaria del 2003, la fusione per incorporazione non comporta l’estinzione della società incorporata, bensì un mero fenomeno evolutivo dell’organizzazione aziendale che non ha riflessi esterni e non incide in alcun modo sul processo in corso.

Inoltre è oramai regola giuridica ferma che il mandato al difensore in presenza di morte od estinzione del soggetto rappresentato mantiene validità sino alla dichiarazione dell’evento interruttivo resa dal difensore – Cass. SU n. 15295/14-,situazione che assume rilievo ex se solo in sede di legittimità, stante la necessità della procura speciale per avviare o costituirsi avanti questa Corte – Cass. n. 15177/16 -.

Nella specie la spa SILF era stata incorporata nella scpa UBI Banca sicchè la sua cancellazione dal Registro dell’Imprese non ne aveva comportato l’estinzione con conseguente perdita della legittimazione,siccome opinato dai Giudici cisalpini, bensì la mera riorganizzazione aziendale nell’ambito della società incorporante, regolarmente poi intervenuta nel procedimento d’appello.

Non reputa questo Collegio possa esser seguito l’insegnamento posto dall’arresto di questa Suprema Corte – Cass. sez. L. n. 3820 del 2013 – vocato dalla Corte subalpina a sostegno della sua decisione.

Difatti, pur conformandosi al principio della configurazione della fusione per incorporazione nella mera modifica dell’assetto organizzativo senza incidenza sulla identità del soggetto giuridico,tuttavia in detta decisione si assegna rilevanza a fini processuali all’avvenuta cancellazione della società incorporata dal Registro delle Imprese.

Difatti, come rettamente sottolineato dagli altri arresti rilevanti al riguardo dianzi citati, una volta impinto che non muta l’identità del soggetto bensì meramente la sua organizzazione interna,allora la cancellazione dal Registro della società fusa diviene formalità irrilevante ai fini processuali,stante che il soggetto incorporante ha sussunto in sè tutti i rapporti giuridici pertinenti alla società incorporata. Inoltre la mancata estinzione del soggetto appellante consentiva la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. siccome l’utilizzo della procura rilasciata in prime cure anche per il grado d’appello.

Come visto il fenomeno di incorporazione non configura evento interruttivo del processo e la decadenza del legale rappresentate la spa SILF dal potere rappresentativo ben poteva esser sanata dalla costituzione – avvenuta – dell’effettivo legale rappresentante la società derivata dall’incorporazione.

Dunque la sentenza impugnata va cassata e la questione rimessa per l’esame del merito del gravame alla Corte d’appello di Torino altra sezione.

L’ultimo motivo di impugnazione afferente alla denunzia del vizio di mancata valutazione delle ragioni avanzate con l’appello, stante la soluzione della lite in forza di questione preliminare, rimane assorbito ed il Giudice di rinvio disciplinerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019

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