Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21571 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 18/10/2011), n.21571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso R.G. n. 16675/10 proposto da:

SERIT SICILIA s.p.a., in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 9,

presso lo studio dell’avv. Massimo Mannocchi, rappresentata e difesa

dall’avv. Giovanni Di Salvo, giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate

in Roma, via Gallia, 2, presso lo studio dell’avv. Laura Berti,

rappresentato e difeso dall’avv. Gerlando Calandrino giusta procura a

margine del controricorso –

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3883/09 del Tribunale di Palermo, depositata

il 19.8.2009; vista la relazione scritta della causa svolta dal

Consigliere Dott. Felice Manna;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il consigliere relatore nominato ex art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – P.M. proponeva innanzi al giudice di pace di Palermo opposizione all’esecuzione, nei confronti della Serit Sicilia s.p.a., agente della riscossione, e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, avverso un’intimazione notificatagli il 15.9.2007 per il pagamento della somma di Euro 120,00, portata dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS), a titolo di sanzione amministrativa irrogata per un’infrazione al codice della strada. A sostegno dell’opposizione eccepiva la prescrizione del diritto e l’estinzione dell’obbligazione di pagamento per mancata notifica della contestazione.

1.1. – Resisteva la sola società concessionaria della riscossione.

1.2. – Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione.

1.3. – Sull’appello del P., il Tribunale di Palermo accoglieva, invece, l’opposizione, e respinta l’eccezione d’inappellabilità della sentenza di primo grado, sollevata con riferimento al testo dell’art. 616 c.p.c. come modificato dalla L. n. 5 del 2006, riteneva prescritto, ai sensi del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28 e art. 209 C.d.S., il credito azionato.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Serit Sicilia s.p.a., formulando due motivi di annullamento.

2.1. – Resiste con controricorso P.M..

3. – L’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per essere stato notificato il ricorso decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello, è infondata.

3.1. – Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 che ha ridotto il termine ordinario d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., da un anno a sei mesi, le norme della stessa legge si applicano (ad eccezione degli artt. 132, 345 e 616 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

3.1.1. – Nello specifico, la causa di opposizione è stata instaurata con citazione notificata il 12 e il 13.10.2005, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge citata (4.7.2009), a nulla rilevando la circostanza che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in epoca successiva (19.8.2009) a tale ultima data.

4. – Sempre in via pregiudiziale, deve ritenersi infondata anche l’eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stato notificato il ricorso alla Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale del Governo, parte in entrambi i giudizi di merito.

4.1. – Infatti, legittimato passivo all’opposizione all’esecuzione, qual è quella proposta avverso la (notifica della) cartella di pagamento (atto che cumula in sè gli effetti della notifica del titolo esecutivo e del precetto), è unicamente il creditore che agisce in via esecutiva, non anche il soggetto nell’interesse del quale (in virtù di mandato o di altro titolo, come, appunto, la concessione traslativa) l’azione stessa è esercitata.

5. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., ultimo periodo, come novellato dalla L. n. 52 del 2006, che rese non impugnabile la sentenza di primo grado, norma applicabile alle sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della Legge (1.3.2006).

5.1. – Il motivo è manifestamente fondato.

5.1.1. – Come si legge nella motivazione di Cass. n. 20414/06, “in applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art.5 preleggi, concernenti la successione delle leggi – anche processuali – nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto, essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha sia quando si pretenda di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia quando si pretenda di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere. Pertanto, alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1 marzo 2006 il regime applicabile resta quello della normale appellabilità; solo quelle pubblicate successivamente sono soggette alla nuova regola della impugnabilità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c.”.

Pertanto, le sentenze che hanno deciso, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., opposizioni alle esecuzioni, pubblicate tra la data del 1 marzo 2006 e la data del 4 luglio 2009 sono soggette a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. Ili, comma settimo, della Costituzione; invece avverso le sentenze, che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni, pubblicate successivamente alla data del 4 luglio 2009 è esperibile l’appello, in virtù del nuovo regime impugnatorio dettato dall’art. 616 cod. proc. civ., come novellato dalla L. n. 69 del 2009 (così, Cass. n. 20324/10).

5.1.2. – Di qui l’inammissibilità dell’appello e, conseguentemente, la nullità della sentenza impugnata.

6. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, avente ad oggetto l’insufficienza della motivazione svolta con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell’art. 616 c.p.c. come modificato dalla L. n. 52 del 2006.

7. – Per quanto sopra, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – La Corte ritiene di condividere, con la correzione che segue, la relazione, cui ha aderito il Procuratore Generale e in ordine alla quale solo la ricorrente ha presentato memoria, mentre il controricorrente non ha svolto altra attività difensiva, nonostante regolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale.

3- Deve ritenersi, infatti, fondata l’eccezione di non integrità del contraddittorio, essendo stata la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo parte del giudizio di merito, e dovendosi riconoscere ad essa legittimazione passiva, in quanto la proposta opposizione, oltre che all’esecuzione si rivolge contro la stessa pretesa sanzionatoria, contestandone la legittimità (cfr. in tema di legittimazione passiva della P.A. cui è riferibile l’atto di accertamento della violazione amministrativa, nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, Cass. n. 18160/06).

4 – Non di meno, non va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Palermo, essendo comunque fondato il ricorso per le ragioni esposte nella relazione.

Infatti, è stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il giudizio, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del procedimento di cassazione (v. Cass. S.U. n. 6826/10).

Tale principio, espresso con riferimento ad una fattispecie di manifesta inammissibilità del ricorso, deve ritenersi estensibile anche al (diverso) caso in esame, in considerazione del fatto che data la manifesta fondatezza del primo motivo d’impugnazione, e la posizione litisconsorti le della Prefettura rispetto alla ricorrente, concessionaria del servizio di riscossione, deve escludersi qualsivoglia vulnus alla difesa e al contraddittorio della parte pretermessa, il cui interesse a partecipare al procedimento di cassazione è altrimenti esaudite dall’accoglimento del ricorso.

5 – Pertanto, condivisa la proposta di definizione camerale del procedimento, il ricorso va accolto, e, cassata senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.M. avverso la sentenza del giudice di pace di Palermo.

6 – Le spese del giudizio d’appello e del presente procedimento di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello, condannando la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio d’appello, che liquida in Euro 750,00, di cui 400,00 per onorari, 300,00 per diritti e il resto per esborsi, e di quelle del procedimento di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui 200,00 per esborsi, il tutto oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile -2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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