Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21571 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.18/09/2017),  n. 21571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILLA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4632/2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO SURIA;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

Per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n.

25790/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il

14/12/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2017

dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. rilevato che viene chiesta la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 25790/2016 di questa Corte per mancata indicazione, nell’intestazione, del nome di uno dei ricorrenti ( C.M.);

2. ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6-3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868);

che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore.

PQM

 

La Corte ordina correggersi l’errore materiale nell’intestazione della sentenza n. 25790/2016 aggiungendosi ” C.M.”.

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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