Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21571 del 18/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.18/09/2017), n. 21571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILLA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4632/2017 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,
19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentata
e difesa dall’avvocato FRANCESCO SURIA;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
Per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n.
25790/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il
14/12/2016;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2017
dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. rilevato che viene chiesta la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 25790/2016 di questa Corte per mancata indicazione, nell’intestazione, del nome di uno dei ricorrenti ( C.M.);
2. ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6-3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868);
che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore.
PQM
La Corte ordina correggersi l’errore materiale nell’intestazione della sentenza n. 25790/2016 aggiungendosi ” C.M.”.
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017