Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21571 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6463-2016 proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati MICHELE

MONDELLI, e DONATO MONDELLI, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in ROMA, CORSO TRIESTE 109;

– ricorrente –

contro

L.A., e P.T.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE d’APPELLO di BARI

pubblicata il 2/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2004, D.G. – premesso di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS) (in catasto fabbricati al fg. (OMISSIS), di mq 10 circa) occupato senza titolo dal 1998 da L.A., cui egli aveva venduto altre unità immobiliari comprese nell’edificio – conveniva quest’ultimo davanti al Tribunale di Foggia, chiedendone la condanna al rilascio del locale ed alla rifusione delle spese.

Costituitosi in giudizio, il convenuto deduceva che con contratto del 5 ottobre 1995 (rogato dal Notaio F.G. di (OMISSIS)), unitamente alla moglie P.T.P., aveva acquistato dall’attore l’appartamento con tutti gli accessori, tra cui il locale in questione; chiedeva quindi il rigetto della domanda con condanna della controparte alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Integrato il contraddittorio con la P. e istruita la causa, il Tribunale con sentenza n. 450 del 18/03/2010 rigettava la domanda, compensando le spese di lite. Il Tribunale, qualificata la domanda come azione personale di restituzione, in particolare affermava che il locale de quo era stato ricavato, dopo l’ultimazione della costruzione, nel sottosuolo ormai diventato parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., e che nessuno degli istanti aveva fornito la prova di un titolo atto a consentire di volgere a proprio escusivo vantaggio lo spazio ricavato, non potendo a tal fine attribuirsi rilievo alle contrapposte istanze di condono edilizio, e ciò giustificando la compensazione delle spese.

Tale sentenza veniva gravata, davanti alla Corte d’appello di Bari, dall’attore che deduceva, in primo luogo, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto fondata l’eccezione di controparte di tardività del deposito del fascicolo di parte attrice, in quanto avvenuto oltre i termini della prima comparsa conclusionale; ed in secondo luogo, nel merito, lamentava la erroneità della valutazione delle prove.

Costituitisi i convenuti, la Corte distrettuale, con sentenza n. 281/2015 depositata il 2/03/2015, accoglieva le conclusioni dei medesimi appellati, rigettando il ricorso e condannando l’appellante al rifusione delle spese.

Avverso la sentenza, D.G. propone ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; gli intimati L.A. e P.P.T. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “sulla ritenuta tardiva produzione del fascicolo di parte, (la) violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c. in relazione all’art. 77 disp. att. c.p.c. (rilievo ex art. 360 c.p.c., n. 4)”.

1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Rileva il ricorrente che il Tribunale in primo grado aveva ritenuto fondata l’eccezione formulata da parte convenuta (nella comparsa di replica) di mancata restituzione del fascicolo di parte attorea nei termini della prima conclusionale ex art. 190 c.p.c., bensì tardivamente, come risultante dal timbro apposto sulla copertina dello stesso fascicolo. E che la Corte distrettuale aveva ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello, presupponendo la questione come priva di rilievo in quanto i documenti presenti in detto fascicolo erano stati prodotti anche dalla controparte; e che, del resto, lo stesso appellante, contestata l’eccezione di tardività del deposito, aveva riconosciuto che la questione fosse “ormai superata”.

1.3. – Questa Corte ha affermato che, “in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall’art. 190 c.p.c., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell’art. 345 c.p.c. (ratione temporis vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come “nuovi”” (Cass. n. 26030 del 2014). Pertanto, “sebbene il termine entro il quale – a norma dell’art. 169 c.p.c., comma 2, – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l’uso dell’espressione “al più tardi”, che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicchè il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt. 165 e 166 c.p.c.” (Cass. n. 28462 del 2013; Cass. 29309 del 2017).

Peraltro, “se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa” (Cass. n. 16212 del 2017; Cass. n. 18237 del 2008).

Dunque, l’affermazione secondo cui lo stesso appellante aveva ritenuto “ormai superata” detta questione, lungi dall’evidenziare la perdita di attualità dell’interesse, si appalesa quale mero obiter dictum, privo di una diretta incidenza sulla risoluzione delle quaestiones oggetto specifico del giudizio de quo.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “Motivazione contraddittoria e illogica (violazione art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c. – rilievo ex art. 360 c.p.c., n. 4)”, in quanto la sentenza di appello afferma che il manufatto de quo sarebbe stato realizzato dopo la costituzione del condominio; laddove anche la domanda di condono edilizio sarebbe stata prodotta successivamente alla costituzione del condominio. Il ricorrente deduce che la motivazione resa dalla Corte distrettuale sia palesemente contraddittoria ed illogica.

2.1. – Il motivo non è ammissibile.

2.2. – Risulta sufficiente rilevare come la dedotta motivazione illogica e contraddittoria non configura il vizio di difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente di cui all’art. 132 c.p.c. e sia dunque estranea al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Costituisce principio affermato che nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente nè la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, nè la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. n. 26764 del 2019).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura, quanto all'”acquisto ab origina della proprietà, (la) violazione e falsa applicazione artt. 840 – 922 – 934 e 1117 c.c. (rilievo ex art. 360 c.p.c., n. 3)” per erroneità della sentenza della Corte di appello quanto alla attribuita interpretazione del titolo di proprietà prodotto.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della mera indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Infatti, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

3.3. – Viceversa, il motivo in esame risulta configurato in termini di prospettazione di una diversa/opposta soluzione decisionale, la quale tuttavia presuppone la complessiva rivisitazione della fattispecie in esame, sulla base di una differente generale lettura del quadro probatorio, finalizzata ad una globale contestazione (in termini di negazione) circa la sussistenza in capo alla controricorrente dei requisiti per riterere dalla medesima usucapita l’area cortiliva in esame.

Ma come detto, la allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell’esatta interpretazione della norma di legge; essa infatti inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: utilizzazione esclusiva del bene da parte dei convenuti senza alcuna sua destinazione e/o relazione di servizio condominiale (rilievo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – E’ consolidato il principio per cui il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12.9 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 2.3.2015) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di tutti i siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro, non v’è idonea e specifica indicazione. Laddove, poi, va rilevato che è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per lamentarsi, in termini generali, di una motivazione non corretta (Cass. n. 27415 del 2018); giacchè in esso non risulta inquadrabile (e quindi evocabile) la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 26305 del 2018).

4.3. – Pertanto, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 6368 del 2019; Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Essendo, infatti, riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di appello sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

4.4. – Va allora rilevato che, in sostanza, la censura si risolve altresì nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese poichè gli intimati L.A. e P.P.T. non hanno svolto difese. Va emessa la dichiarazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

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