Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21570 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 18/10/2011), n.21570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16208-2010 proposto da:

T.G. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, CORSO

D’ITALIA 25, presso l’avv. Stefano A. Oriano, rappresentato e difeso

dall’avvocato BOSCOLO RIZZO DANIELA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS) – Agente della Riscossione per la

Provincia di Padova – Direzione e Coordinamento di Equitalia SpA ed

appartenente al Gruppo Equitalia in persona del responsabile

dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Padova,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALVIGINI PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controncorrente –

e contro

COMUNE DI PADOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2370/2009 del GIUDICE DI PACE di PADOVA del

29.10.09, depositata il 04/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso iscritto in data 15/6/2009 l’odierno ricorrente proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti da Equitalia Polis Spa, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 1.070,17 quale sanzione (comprensiva di maggiorazione, spese, interessi e diritti) conseguente a violazioni del C.d.S. accertate dalla Polizia Municipale di Padova con verbali n. (OMISSIS).

2. – Il Giudice di Pace dichiarava con la sentenza oggi impugnata inammissibile l’opposizione.

3. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza, articolando tre motivi.

4. – Resiste con controricorso la parte intimata.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. – Il ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiiVìall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione). Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione. Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 cit., comma 5) l’appellabilità.

Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettato dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).

7. Nulla per le spese non risultando regolarmente notificato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA